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Art. 114 - Circostanze attenuanti

1. Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.

2. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112 (1).

3. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma (1) dell’articolo 112.

(1) Comma così modificato dall’art. 7, terzo comma, DL 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni in L. 18 febbraio 1992, n. 172.

Rassegna di giurisprudenza

Attività di minima importanza

L’attenuante di cui all’art. 114 è configurabile soltanto quando l’apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un’importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 2, 5249/2019).

Ai fini del riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali, non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 3, 9844/2016).

Non è riconoscibile la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza di cui all’art. 114 a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di palo e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga; l’opera del cosiddetto «palo» non ha infatti importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilità la realizzazione dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera dei correi, garantendo loro l’impunità (Sez. 5, 1330/2019).

L’attenuante della minima partecipazione, di cui all’art. 114 non è applicabile a colui che attende il complice alla guida di un’autovettura per portarlo in salve, poiché egli facilita il compimento dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera svolta dal correo, garantendone una rapida fuga dal luogo del commesso reato ed una quasi certa impunità (Sez. 2, 224/2019).

 

Concorso con una circostanza aggravante speciale

L’ipotesi attenuata di cui all’art. 114 non può ravvisarsi quando il numero delle persone partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale (Sez. 3, 19096/2012).

 

Determinazione altrui a commettere il reato o a cooperare nello stesso

L’art. 114 prevede una circostanza attenuante non per il mero esecutore materiale, la cui azione sia scaturita dall’altrui istigazione, ma in relazione alla particolare condizione di chi sia stato determinato per effetto della soggezione all’altrui autorità, direzione o vigilanza (Sez. 5, 14184/2018).

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 114, terzo comma, in relazione all’art. 112, primo comma, n. 4, concorrono due condizioni: a) da una parte che il soggetto determinato si trovi in uno stato di minore resistenza all’altrui opera istigatoria, ipotesi in cui convergono forme di scarsa evoluzione mentale o caratteri di decadimento intellettuale ovvero deficienze psichiche che, senza raggiungere evidenza di morbosità, rendano il soggetto facile preda dell’altrui suggestione; b) dall’altra che la determinazione a commettere reato si traduca non in una mera provocazione nell’agente della idea del reato, ma nella creazione nell’agente del proposito criminoso e quindi della determinazione all’esecuzione del reato, risultando in tal modo vinti ogni indecisione o dubbio in chi commetta il reato (Sez. 6, 44675/2016).

L’attenuante prevista dall’ultimo comma dell’art. 114 in relazione al numero 4 del precedente art. 112 ricorre allorché venga indotto al reato taluno che versi in stato di infermità o deficienza psichica, concetto in cui sono compresi tutti quegli stati di minore resistenza all’altrui opera istigatoria in cui possono versare alcune persone che, pur non inferme, presentano una scarsa evoluzione mentale o caratteri di decadimento intellettuale ovvero deficienze psichiche che, senza raggiungere forme morbose, rendono il soggetto facile preda dell’altrui suggestione.

Peraltro, perché tale circostanza sia applicabile, occorre che sia provata l’altrui determinazione al delitto per la quale non basta l’aver provocato la semplice idea del reato, ma occorre che il determinatore abbia fatto sorgere l’intenzione criminosa, facendo superare all’agente ogni dubbio in proposito (Sez. 7, 42526/2015).

Il comma terzo dell’art. 114 prevede la possibile diminuzione della pena in favore del soggetto che sia stato determinato a commettere o a cooperare nel reato, laddove ricorrano i presupposti descritti nella norma richiamata, art. 112 primo comma al n. 3 e al n. 4, che sono diversi tra loro e non incompatibili.

Sicché, i presupposti di cui al n. 4 sottendono ad una situazione di inferiorità, tra cui quella del minore di diciotto anni, derivante dalla minorata capacità di intendere e di volere e non collegata ad una relazione con un terzo; la circostanza di cui al n. 3 (esercizio di autorità, direzione o vigilanza), invece, presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia di un soggetto nei confronti di un altro che ben può derivare da una peculiare posizione nella famiglia e non si esaurisce nella titolarità della potestà genitoriale sul minore, ma comprende ogni situazione di reale ed effettiva subordinazione nell’ambito familiare (Sez. 6, 3450/1991, richiamata da Sez. 1, 3332/2015).