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Art. 30-sexies - Funzione attuariale

1. L’impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:

a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;

b) garantisce l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;

c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;

d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall’esperienza;

e) informa il consiglio di amministrazione sull’affidabilità e sull’adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;

f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’articolo 36-duodecies;

g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;

h) formula un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione;

i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all’articolo 30-ter.

2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:

a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;

b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell’espletamento dell’incarico.

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