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Art. 156

1.  Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

2.  Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3.  L’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

3-bis.  Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore previsti dalla presente legge.

Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

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