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Art. 35


Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l’imputato

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l’imputato e il suo difensore deve riportare:

a) il nome e il cognome dell’imputato;

b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;

c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l’indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell’ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

3. Se l’imputato è detenuto, l’autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l’inoltro della corrispondenza.

4. Alla corrispondenza tra l’imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell’articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

5. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l’imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall’indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell’articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

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