Corte di Cassazione: nessuna agevolazione fiscale “prima casa” se non si è ottenuta la residenza nei termini previsti
Il fatto storico
L’Agenzia delle Entrate disconosceva il diritto del contribuente alle agevolazioni “prima casa” per ritardato trasferimento della residenza, e inviava avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il contribuente ricorreva contro il Fisco, ottenendo sentenza favorevole sia in primo grado sia in appello.
L’ente impositore proponeva ricorso per Cassazione, eccependo la violazione dell’articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, per intervenuta decadenza dei benefici in questione.
La Sentenza
Con l’Ordinanza n. 4662/2014, la Suprema Corte, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e chiarisce che ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali “prima casa” il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l’immobile deve intendersi come elemento necessario e deve avvenire entro un anno (oggi, 18 mesi) dalla data del contratto d’acquisto dell’immobile stesso.
Ai fini del beneficio, non ha alcun tipo di rilevanza l’intestazione delle utenze, ciò che conta è la reale utilizzazione dell’immobile come residenza nei previsti termini di legge, ciò in quanto le utenze domestiche non sono direttamente connesse con la residenza e con il suo effettivo trasferimento.
Nello specifico, la Corte di Cassazione afferma che la fruizione dei benefici dipenderà dal trasferimento di residenza senza che “alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio”. Tutto ciò non fa altro che riflettere quanto stabilito dalla disciplina introdotta dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 12/1985.
La Suprema Corte, in questa Ordinanza ha ribadito, con un richiamo espresso, un principio di diritto enunciato dalla Sentenza n. 11614/2013, in relazione a una fattispecie similare (il giudice di appello, dopo avere accertato la mancata concessione della residenza nel termine di legge, aveva affermato il diritto al beneficio sulla sola scorta della stipula dei “contratti dell’energia elettrica, del gas” e della “denunzia ai fini della tassa spazzatura” contraddicendo, erroneamente, il principio di diritto richiamato).
Ebbene, la Corte di Cassazione ribadisce che condizione necessaria per ottenere un beneficio fiscale è che questo sia ancorato a un dato certo e non solo fattuale. L’acquisto della prima casa costituisce un’agevolazione (che è un diritto del contribuente solo nel caso in cui questi abbia operato in conformità alle leggi che la prevedono), la cui natura eccezionale impone un’interpretazione rigorosa e attenta che non può essere estesa ai casi non espressamente previsti.
Il fatto storico
L’Agenzia delle Entrate disconosceva il diritto del contribuente alle agevolazioni “prima casa” per ritardato trasferimento della residenza, e inviava avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il contribuente ricorreva contro il Fisco, ottenendo sentenza favorevole sia in primo grado sia in appello.
L’ente impositore proponeva ricorso per Cassazione, eccependo la violazione dell’articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, per intervenuta decadenza dei benefici in questione.
La Sentenza
Con l’Ordinanza n. 4662/2014, la Suprema Corte, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e chiarisce che ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali “prima casa” il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l’immobile deve intendersi come elemento necessario e deve avvenire entro un anno (oggi, 18 mesi) dalla data del contratto d’acquisto dell’immobile stesso.
Ai fini del beneficio, non ha alcun tipo di rilevanza l’intestazione delle utenze, ciò che conta è la reale utilizzazione dell’immobile come residenza nei previsti termini di legge, ciò in quanto le utenze domestiche non sono direttamente connesse con la residenza e con il suo effettivo trasferimento.
Nello specifico, la Corte di Cassazione afferma che la fruizione dei benefici dipenderà dal trasferimento di residenza senza che “alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio”. Tutto ciò non fa altro che riflettere quanto stabilito dalla disciplina introdotta dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 12/1985.
La Suprema Corte, in questa Ordinanza ha ribadito, con un richiamo espresso, un principio di diritto enunciato dalla Sentenza n. 11614/2013, in relazione a una fattispecie similare (il giudice di appello, dopo avere accertato la mancata concessione della residenza nel termine di legge, aveva affermato il diritto al beneficio sulla sola scorta della stipula dei “contratti dell’energia elettrica, del gas” e della “denunzia ai fini della tassa spazzatura” contraddicendo, erroneamente, il principio di diritto richiamato).
Ebbene, la Corte di Cassazione ribadisce che condizione necessaria per ottenere un beneficio fiscale è che questo sia ancorato a un dato certo e non solo fattuale. L’acquisto della prima casa costituisce un’agevolazione (che è un diritto del contribuente solo nel caso in cui questi abbia operato in conformità alle leggi che la prevedono), la cui natura eccezionale impone un’interpretazione rigorosa e attenta che non può essere estesa ai casi non espressamente previsti.