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Decreto del Fare: Focus su wi-fi e liberalizzazioni allacciamento terminali di comunicazione

Il Decreto del Fare, in merito alla liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione all’interfaccia della rete pubblica, all’articolo 10, stabilisce che:

1) L’offerta di accesso ad internet è libera e non richiede la identificazione degli utilizzatori. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).

2) La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155.

3) Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è soppresso;

b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Decreto del Ministro delle Imposte e delle Telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato".

Stando dunque alla lettura della norma, partendo dal principio enunciato al primo comma, l’identificazione del singolo utente andrebbe a sostituirsi con un sistema di identificazione di dispositivi (Mac Address). In sostanza, l’identificazione di un numero, collegabile ad una macchina, si sostituirà all’identificazione della persona che utilizza la macchina.

Con la disposizione del secondo comma viene meno, per i gestori di esercizi commerciali per i quali l’offerta di accesso ad internet non è considerabile attività commerciale prevalente (ad esempio Internet Point), l’obbligo di avvalersi di una impresa “abilitata” e iscritta in un apposito albo per installare apparecchi per l’accesso ad internet di avvalersi.

Infine, il terzo comma apporta modifiche al decreto d’attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e, in particolare, abroga l’articolo 2 relativo all’allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica e, all’articolo 3 abroga la disciplina relativa al rilascio, alle imprese, delle autorizzazioni per l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali.

Si auspica, come da più parti rilevato, che la norma in questione sia chiarita in fase di conversione, con particolare riferimento a nozione di attività commerciale e conseguente ambito di applicazione.

(Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n.144)

Il Decreto del Fare, in merito alla liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione all’interfaccia della rete pubblica, all’articolo 10, stabilisce che:


1) L’offerta di accesso ad internet è libera e non richiede la identificazione degli utilizzatori. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).

2) La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155.

3) Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è soppresso;

b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Decreto del Ministro delle Imposte e delle Telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato".

Stando dunque alla lettura della norma, partendo dal principio enunciato al primo comma, l’identificazione del singolo utente andrebbe a sostituirsi con un sistema di identificazione di dispositivi (Mac Address). In sostanza, l’identificazione di un numero, collegabile ad una macchina, si sostituirà all’identificazione della persona che utilizza la macchina.

Con la disposizione del secondo comma viene meno, per i gestori di esercizi commerciali per i quali l’offerta di accesso ad internet non è considerabile attività commerciale prevalente (ad esempio Internet Point), l’obbligo di avvalersi di una impresa “abilitata” e iscritta in un apposito albo per installare apparecchi per l’accesso ad internet di avvalersi.

Infine, il terzo comma apporta modifiche al decreto d’attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e, in particolare, abroga l’articolo 2 relativo all’allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica e, all’articolo 3 abroga la disciplina relativa al rilascio, alle imprese, delle autorizzazioni per l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali.

Si auspica, come da più parti rilevato, che la norma in questione sia chiarita in fase di conversione, con particolare riferimento a nozione di attività commerciale e conseguente ambito di applicazione.

(Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n.144)