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Covid-19: La rilevazione della temperatura corporea negli ambienti di lavoro

Covid-19 e privacy
Covid-19 e privacy

Indice:

1. Premessa

2. Misurazione della temperatura corporea

3. Obbligo o libertà?

4. L’informativa sul trattamento dei dati ai dipendenti

5. Ma quale è la base giuridica del trattamento?

6. Quali altri adempimenti sono necessari?

7. Conclusione

 

Abstract:

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus ha portato alla creazione di numerose disposizioni normative, in vari settori, tra cui quello della privacy e della tutela dei dati personali.

In particolare, i datori di lavoro, che devono sempre confrontarsi con clienti, visitatori, fornitori, dipendenti, nonché professionisti che collaborano con la loro realtà, si sono ritrovati con innumerevoli interrogativi.

Il Garante ha tempestivamente cercato di chiarire tutti gli aspetti relativi alla tutela del dato, alla luce della pandemia.

Di seguito qualche “pillola” di diritto, in materia privacy, con particolare riferimento agli obblighi in capo al datore di lavoro e alla disciplina della misurazione della temperatura corporea.

 

1. Premessa

La pandemia ha imposto alle aziende di porre in essere nuovi adempimenti, generando ulteriori conflitti tra interessi collettivi e libertà individuali e creando problemi soprattutto nella gestione dei dipendenti, dei visitatori e dei fornitori.

Nonostante sia ormai passato oltre un anno dall’arrivo nelle nostre vite del Covid-19, ancora oggi moltissime realtà non sanno come comportarsi, dato che la raccolta dei dati è, di fatto, diventata protagonista nella lotta al contrasto della diffusione del virus.

Il Protocollo del 24 aprile 2020 impone al datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intenda fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Nel caso in cui venga richiesto al lavoratore di rilasciare una dichiarazione atta a comprovare i casi di cui sopra, è bene ricordarsi che anche la raccolta di dati in questo senso è da considerarsi un trattamento.

A tal fine si applicano le stesse disposizioni previste per la misurazione della temperatura, pertanto, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

L’ingresso in azienda di lavoratori che sono già risultati positivi all’infezione dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione contenente la certificazione medica da cui risulti chiaramente l’esito negativo del tampone.

Ciò posto, il datore di lavoro ha l’obbligo di vietare l’ingresso all’interno dei locali a: lavoratori con temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi, lavoratori che nei 14 giorni antecedenti siano entrati in contatto con persone positive al Covid-19, dipendenti di ritorno da zone considerate “a rischio”.

Inoltre, vigono obblighi anche correlati al dipendente che, durante l’orario di lavoro, sviluppi febbre e/o problematiche di natura respiratoria.

In questo caso l’azienda deve isolare il soggetto e darne immediatamente alle autorità competenti.

L’adempimento di tali obblighi fa sì che nascano problematiche strettamente connesse con la tutela della privacy dei dipendenti.

 

2. Misurazione della temperatura corporea

Preme precisare che il Garante si è immediatamente espresso sulla misurazione della temperatura corporea, stabilendo che la stessa costituisce Trattamento di dati personali ex articolo 4 Regolamento UE 2016/679.

La misurazione della temperatura corporea può essere svolta dal Titolare del trattamento o da soggetto autorizzato, mediante apposita nomina, l’importante è che la temperatura non sia mai registrata.

L’unico motivo, previsto dalla legge, atto a giustificare una registrazione della temperatura corporea è il caso in cui il dipendente di un’azienda presenti febbre superiore ai 37.5 gradi.

Questo in quanto il datore di lavoro, solo in questo specifico caso, deve impedire al dipendente l’entrata nel luogo di lavoro e, per questo sarà chiamato a darne esaustiva motivazione.

Sussiste, in capo al Titolare del trattamento, una ulteriore possibilità.

Lo stesso, infatti, può richiedere ai propri dipendenti di rendere una autodichiarazione, all’interno della quale il lavoratore afferma di essersi autonomamente sottoposto a misurazione della temperatura e che dalla stessa è risultata una temperatura corporea inferiore alla soglia e che, pertanto, il lavoratore risulta idoneo ad entrare all’interno dei locali.

 

3. Obbligo o libertà?

È importante sapere che il rilevamento della temperatura corporea, ad esclusione del comparto cantieri, non è obbligatorio bensì una mera possibilità.

Questo implica che, chi volesse avvalersi di tale facoltà, deve tenere ben presente che la stessa costituisce un trattamento dei dati e per questa ragione implica l’adozione di tutte le misure necessaria al fine di tutelare i dati personali che vengono raccolti.

 

4. L’informativa sul trattamento dei dati ai dipendenti

È un documento fondamentale se si vuole rilevare la misurazione della temperatura corporea ed è una informativa appositamente “dedicata”, ossia specifica per la situazione di emergenza Covid-19 e quindi alle misure di sicurezza adottate dall’azienda esclusivamente per questo specifico trattamento di dati.

L’informativa può omettere le informazioni di cui l’azienda già dispone e può essere fornita anche oralmente.

Questo implica che non andrà a sostituire le informative “base”, dedicate agli interessati in merito al trattamento dei dati che un’azienda effettua comunemente in virtù dei rapporti commerciali, del rapporto di lavoro o di qualsiasi altra natura e che implica un trattamento di dati.

Ogni informativa dovrà precisare i seguenti elementi: a) identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei dati personali; b) oggetto, finalità e base giuridica del trattamento; c) categorie di soggetti in possesso dei dati personali dell’interessato; d) tempi e modalità di conservazione dei dati personali; e) comunicazione a terzi; f) Eventuale trasferimento dei dati verso paesi terzi; g) diritti dell’interessato e modalità di esercizio.

Con riferimento al tempo di conservazione dei dati, in questo caso specifico, è consentito che gli stessi vengano trattenuti sino al permanere dello stato emergenziale.

Quanto alla finalità si precisa che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

 

5. Ma quale è la base giuridica del trattamento?

La rilevazione è legittima per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (articolo 6, par. 1, lett. b)c) Reg. UE 679/2016) e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (articolo9, par.2, lett.i) nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’articolo 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020.

 

6. Quali altri adempimenti sono necessari?

In virtù del fatto che la misurazione della temperatura corporea, come detto, è considerata un Trattamento, è importante ricordarsi di aggiornare il Registro dei Trattamenti, inserendo questa specifica attività.

Altro adempimento è quello, sopra menzionato, di nominare tutti i soggetti autorizzati al rilevamento della temperatura.

Questo implica che, qualsiasi soggetto non autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati personali, ha il divieto di rilevare tale dato.

Ancora, nel caso in cui la società che fornisce il termoscanner possa, in qualsiasi modo, avere accesso ai dati relativi alla misurazione, è assolutamente obbligatorio nominare questi soggetti come Responsabili Esterni del Trattamento.

Infine, siccome un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate, il Regolamento 2016/679 dispone che i Titolari debbano effettuare una valutazione di impatto, ossia una procedura (prevista dall’articolo 35 del Regolamento) volta a comprendere se un determinato trattamento sia effettivamente necessario o meno, nonché a mettere in luce gli eventuali rischi dello stesso.

La valutazione di impatto serve a comprendere detti pericoli, al fine di mettere in atto misure idonee ad affrontarli.

 

7. Conclusione

Il controllo della temperatura corporea è misura idonea rispetto alle esigenze di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, alla luce della pandemia Covid-19 e, nonostante non sia obbligatoria, è una soluzione estremamente valida per contrastare il contagio, purché il Titolare del trattamento, nel momento in cui decide di avvalersi di detta misura, sia consapevole delle responsabilità che si assume e degli adempimenti da porre necessariamente in essere.

 

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