E-commerce - Antitrust: sospesa vendita per pratiche ingannevoli e aggressive
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto nei confronti della società Techmania la sospensione della vendita diretta di prodotti tecnologici non disponibili sul proprio sito internet, giudicando le pratiche commerciali dell’impresa ingannevoli e aggressive.
Il provvedimento cautelare dell’Autorità è stato assunto a seguito di numerose segnalazioni di consumatori, i quali lamentavano la mancata consegna dei prodotti ordinati online sul sito Techmania e le difficoltà di rimborso del prezzo pagato.
Dalle ispezioni condotte con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, afferma l’Autorità, è emerso l’annullamento di numerosi ordini, nonché una percentuale molto bassa di prodotti consegnati rispetto agli ordini ricevuti.
Quindi, tenuto conto dell’ininterrotto flusso di segnalazioni e delle attività ispettive compiute, l’Autorità ha dichiarato che il sito internet della società Techmania è idoneo ad indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero preso, ossia quella di effettuare acquisti di prodotti non disponibili e di pagare importi per i quali risulta particolarmente difficile il recupero in caso di mancata consegna.
La pratica in questione, secondo l’Antitrust, è in contrasto con le disposizioni previste dagli articoli 20, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo, in quanto le condotte richiamate risultano idonee a ostacolare e a condizionare la libertà di scelta del consumatore medio. E non solo. Tale pratica è anche in contrasto con l’articolo 61 del Codice del Consumo, che prevede l’obbligo per il professionista di consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato.
Pertanto, l’Autorità ha disposto alla società Techmania la sospensione di ogni attività diretta alla vendita online di prodotti non disponibili, nonché la sospensione dell’addebito anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultano in giacenza nei magazzini dell’impresa o comunque pronti per la consegna.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 7 ottobre 2015, n. 25641)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto nei confronti della società Techmania la sospensione della vendita diretta di prodotti tecnologici non disponibili sul proprio sito internet, giudicando le pratiche commerciali dell’impresa ingannevoli e aggressive.
Il provvedimento cautelare dell’Autorità è stato assunto a seguito di numerose segnalazioni di consumatori, i quali lamentavano la mancata consegna dei prodotti ordinati online sul sito Techmania e le difficoltà di rimborso del prezzo pagato.
Dalle ispezioni condotte con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, afferma l’Autorità, è emerso l’annullamento di numerosi ordini, nonché una percentuale molto bassa di prodotti consegnati rispetto agli ordini ricevuti.
Quindi, tenuto conto dell’ininterrotto flusso di segnalazioni e delle attività ispettive compiute, l’Autorità ha dichiarato che il sito internet della società Techmania è idoneo ad indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero preso, ossia quella di effettuare acquisti di prodotti non disponibili e di pagare importi per i quali risulta particolarmente difficile il recupero in caso di mancata consegna.
La pratica in questione, secondo l’Antitrust, è in contrasto con le disposizioni previste dagli articoli 20, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo, in quanto le condotte richiamate risultano idonee a ostacolare e a condizionare la libertà di scelta del consumatore medio. E non solo. Tale pratica è anche in contrasto con l’articolo 61 del Codice del Consumo, che prevede l’obbligo per il professionista di consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato.
Pertanto, l’Autorità ha disposto alla società Techmania la sospensione di ogni attività diretta alla vendita online di prodotti non disponibili, nonché la sospensione dell’addebito anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultano in giacenza nei magazzini dell’impresa o comunque pronti per la consegna.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 7 ottobre 2015, n. 25641)