Ecommerce - Unione Europea: dal 3 dicembre in vigore nuove regole sul geoblocking
“Al fine di realizzare il pieno potenziale del mercato interno come spazio senza frontiere interne, in cui sia garantita la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi, non è sufficiente eliminare, fra gli Stati membri, i soli ostacoli eretti a livello nazionale”: così esordisce il Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018 recante misure – altrimenti dette “geoblock” - volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno, entrato in vigore a marzo 2018 ma applicato solo dallo scorso 3 dicembre.
Un Regolamento importantissimo per la strategia del Mercato unico digitale, che affronta la questione della discriminazione ingiustificata dei clienti nel commercio online.
Con esso, la Commissione europea vieta le forme ingiustificate di “geoblocking”, l’insieme di barriere e restrizioni operanti nel settore dell’e-commerce imposte dai venditori ai clienti che vivono o si trovano all’estero al momento dell’acquisto. Un limite che consiste sia nell’impossibilità della compravendita online da un paese all’altro sia in forme più sottili, come sovrapprezzi ad hoc per i consumatori stranieri.
Con l’applicazione del suddetto Regolamento, i limiti imposti dal geoblocking sono parzialmente caduti e i clienti potranno da ora acquistare beni e servizi da qualsiasi Paese su qualunque e-commerce europeo, a prescindere dalla nazionalità.
Sussistono casi in cui la Commissione riconosce ancora il geoblocking come legittimo, ad esempio quando è motivato da ostacoli oggettivi, come i costi extra legati alle consegne o l’applicazione di regole previste all’estero; tuttavia, tale tecnologia è ritenuta arbitraria ogni volta che il suo scopo risulta essere la divisione dei mercati per aumentare i profitti a scapito del consumatore.
Nello specifico, il Regolamento definisce tre situazioni in cui si può contestare l’utilizzo di filtri online a seconda della provenienza:
- quando si prevede la vendita di un prodotto senza consegna fisica (non si può impedire a un utente di fare acquisti su un sito straniero se è disposto a organizzare da solo la consegna),
- quando si compra un servizio online (per esempio, chi compra un servizio di hosting da un sito estero avrà diritto ad accedere al servizio senza sobbarcarsi costi extra),
- quando si acquista un servizio offerto in una location specifica.
In conclusione, il Regolamento mira a impedire i blocchi geografici ingiustificati, eliminando diversi ostacoli al funzionamento del mercato interno. Risulta tuttavia necessario tenere in considerazione il fatto che molte delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri costituiscono ancora un ostacolo importante al commercio transfrontaliero. Sotto il link al testo del Regolamento.