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Ferie - Corte di Giustizia dell’Unione europea: le ferie annuali non godute prima della fine del rapporto di lavoro vanno retribuite

Ferie - Corte di Giustizia dell’Unione europea: le ferie annuali non godute prima della fine del rapporto di lavoro vanno retribuite
Ferie - Corte di Giustizia dell’Unione europea: le ferie annuali non godute prima della fine del rapporto di lavoro vanno retribuite

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito che il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro per motivi di malattia ha diritto a una indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.

La pronuncia in esame ha preso le mosse dal rinvio pregiudiziale che è stato presentato dal tribunale amministrativo di Vienna circa l’interpretazione di una direttiva comunitaria che è stata recepita nel diritto austriaco. La direttiva in esame riguarda le ferie annuali di cui beneficiano i lavoratori e la possibilità di sostituirle con un’indennità finanziaria soltanto in caso di fine del rapporto di lavoro.

La questione, demandata alla Corte di Giustizia, era volta quindi a risolvere un triplice interrogativo posto dal giudice del rinvio. In primo luogo, se la norma nazionale sia contraria a quella comunitaria, in quanto il dipendente pubblico che sia stato collocato a riposo su sua richiesta è privato del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, anche qualora, poco prima del suo pensionamento, tale dipendente pubblico fosse malato e abbia presentato un certificato medico al riguardo. In secondo luogo, se la concessione di tale indennità debba essere subordinata al fatto che il lavoratore informi il datore di lavoro della malattia in tempo utile e fornisca un certificato medico a sua giustificazione. Infine, se la normativa nazionale debba prevedere a favore dei lavoratori esclusi dal beneficio dell'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute delle modalità di esercizio del diritto in questione più favorevoli a quelle previste dalla summenzionata direttiva.

La Corte di Giustizia rammenta che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di quattro settimane minime e che questo è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione. Quando tuttavia è cessato il rapporto di lavoro e non è quindi più possibile fruire delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha diritto a un’indennità finanziaria, anche nel caso in cui la cessazione sia dovuta a una domanda di pensionamento. Per la situazione del caso di specie, in particolare, il lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per malattia.

La Corte conclude quindi che la norma in esame deve essere interpretata nella maniera seguente: il lavoratore deve ottenere un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute nel caso di domanda di pensionamento qualora non sia riuscito a usufruire di tutte le ferie prima della fine del rapporto di lavoro; questo può avvenire nel caso in cui la mancata fruizione delle ferie derivi da una malattia; gli Stati membri sono liberi di concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. X, Sentenza 20 luglio 2016 n. 341/15)

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito che il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro per motivi di malattia ha diritto a una indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.

La pronuncia in esame ha preso le mosse dal rinvio pregiudiziale che è stato presentato dal tribunale amministrativo di Vienna circa l’interpretazione di una direttiva comunitaria che è stata recepita nel diritto austriaco. La direttiva in esame riguarda le ferie annuali di cui beneficiano i lavoratori e la possibilità di sostituirle con un’indennità finanziaria soltanto in caso di fine del rapporto di lavoro.

La questione, demandata alla Corte di Giustizia, era volta quindi a risolvere un triplice interrogativo posto dal giudice del rinvio. In primo luogo, se la norma nazionale sia contraria a quella comunitaria, in quanto il dipendente pubblico che sia stato collocato a riposo su sua richiesta è privato del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, anche qualora, poco prima del suo pensionamento, tale dipendente pubblico fosse malato e abbia presentato un certificato medico al riguardo. In secondo luogo, se la concessione di tale indennità debba essere subordinata al fatto che il lavoratore informi il datore di lavoro della malattia in tempo utile e fornisca un certificato medico a sua giustificazione. Infine, se la normativa nazionale debba prevedere a favore dei lavoratori esclusi dal beneficio dell'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute delle modalità di esercizio del diritto in questione più favorevoli a quelle previste dalla summenzionata direttiva.

La Corte di Giustizia rammenta che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di quattro settimane minime e che questo è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione. Quando tuttavia è cessato il rapporto di lavoro e non è quindi più possibile fruire delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha diritto a un’indennità finanziaria, anche nel caso in cui la cessazione sia dovuta a una domanda di pensionamento. Per la situazione del caso di specie, in particolare, il lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per malattia.

La Corte conclude quindi che la norma in esame deve essere interpretata nella maniera seguente: il lavoratore deve ottenere un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute nel caso di domanda di pensionamento qualora non sia riuscito a usufruire di tutte le ferie prima della fine del rapporto di lavoro; questo può avvenire nel caso in cui la mancata fruizione delle ferie derivi da una malattia; gli Stati membri sono liberi di concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. X, Sentenza 20 luglio 2016 n. 341/15)