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Meteo avverso, giorno perso e vacanza rovinata: quando c’è il danno?

Danno da vacanza rovinata
Danno da vacanza rovinata

Il 19 luglio 2020, il Tribunale di Bologna si è pronunciato su un classico caso di danno da vacanza rovinata.

In breve, i fatti. Due coniugi, a seguito del pensionamento di uno dei due, decidevano di festeggiare l’evento con l’acquisto di un pacchetto viaggi personalizzato da un tour operator, con l’intermediazione dell’agenzia di viaggi di fiducia, per un importo pari a poco meno di 29.000 euro.

Diversi i disguidi che hanno lamentato gli sfortunati viaggiatori durante la vacanza quali ritardo del volo, dovuto a condizioni metereologiche avverse, con conseguente perdita delle coincidenze aeree (determinante a sua volta la perdita di un giorno di vacanza) mancanza della promessa guida in italiano e mancanza di idonea assistenza presso gli aeroporti e la struttura alberghiera.

Così, a seguito di una proposta transattiva rifiutata di 2.000 euro e della mancata adesione dell’agenzia e del tour operator al tentativo di mediazione, i coniugi citavano in giudizio entrambe le società, secondo le rispettive responsabilità, per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e da vacanza rovinata pari a circa 12.000 euro.

L’agenzia convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via principale, l’estraneità alla vicenda (dunque la carenza di legittimazione passiva), sostenendo di aver svolto nello schema contrattuale il semplice ruolo di mandataria per i mandanti coniugi, obbligandosi quindi ad assicurare nulla più che il semplice acquisto del pacchetto -viaggio.

Il tour operator adduceva invece un esonero di responsabilità per quanto riguardava il danno derivante dal giorno di vacanza perso, dato che esso era stato causato da un meteo avverso che, secondo il convenuto, costituiva causa di forza maggiore non imputabile al tour operator.

Da ultimo, l’agenzia e il tour operator rilevavano che la messa a disposizione di personale in lingua italiana fosse stata specificatamente garantita per uno solo dei servizi del pacchetto e non già per tutti gli altri.

Esposti i fatti, vediamo i punti salienti della sentenza del Tribunale.

Il giudice ritiene che non possa essere accolta l’eccezione dell’agenzia di estraneità ai fatti. Sebbene infatti sia indubbio che il Codice del Turismo abbia qualificato il rapporto tra l’intermediario e il turista come mandato (articolo 50), la stessa normativa non esclude una responsabilità in capo al primo, secondo le sue responsabilità (articolo 43). In altre parole, l’agenzia può essere convenuta per inadempimento al mandato di acquisto di un pacchetto conforme alle esigenze del turista. Nel caso di specie, tale inadempimento è astrattamente ravvisabile nel non avere soddisfatto l’esigenza dei coniugi, espressa più volte all’intermediario, di essere assistiti da personale in lingua italiana.

Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale accoglie le eccezioni dei convenuti rilevando il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dei coniugi. Le risultanze documentali prodotti da questi ultimi (contratto con l’agenzia; vari preventivi trasmessi dal tour operator all’agenzia e da quest’ultima ai clienti; programma di viaggio; documenti trasmessi alla coppia in prossimità della partenza) non recavano infatti alcun riferimento al servizio, prevendendo invece l’assistenza linguistica solo per una delle esperienze di cui si componeva il pacchetto viaggio.

Il giudice non manca altresì di sottolineare come non possa attribuirsi rilievo probatorio alle proposte di viaggio contenute nel catalogo dell’anno di riferimento, dal momento che i due viaggiatori si erano fatti costruire un pacchetto su misura.

Più interessanti le argomentazioni del Tribunale relative all’accoglimento del motivo di ricorso relativo al danno patrimoniale per il giorno perso di vacanza a causa della perdita della coincidenza aerea, dovuta ad un ritardo di oltre tre ore del vettore.

Il giudice sottolinea come “Il maltempo […] costituisce generalmente una circostanza ordinaria e prevedibile, contro la quale una compagnia aerea si può e si deve attrezzare” e quindi non può considerarsi, come invece eccepiva il tour operator, un caso di forza maggiore. Per la normativa UE, quest’ultimo è infatti integrato solo da “circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare neanche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (REG. CE. 261/04).

Ultime importanti considerazioni riguardano la materia del danno da vacanza rovinata.

Dopo aver sottolineato che per la Cassazione esso va qualificato come danno non patrimoniale previsto dalla legge e che “spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e, per l’altro, della condizione concreta delle parti” (Cass. n. 17724/2018), il giudicante ritiene infondata tale domanda, dal momento che, alla luce delle circostanze concrete, “non si ritiene superata quella soglia minima di tolleranza richiesta per il riconoscimento di tale danno.

Fa infatti notare il Tribunale che, nel caso di specie, il pacchetto di vacanza è stato goduto per 15 dei 16 giorni previsti e che la compagnia aerea ha adeguatamente provveduto a fornire ai coniugi vitto, alloggio e trasporto durante il primo giorno (perso) di vacanza.

Concludendo, la vicenda si esaurisce con

la condanna del tour operator a risarcire il danno patrimoniale sofferto dai coniugi per il giorno perso di vacanza, quantificato in euro 1.718,52,

il rigetto in toto le domande attoree verso l’agenzia di viaggi e per il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Il tutto a spese compensate … non proprio una bella conclusione della vicenda per i coniugi, a testimonianza del fatto che la valutazione preliminare sul rapporto costi/benefici attesi sia fondamentale per qualsiasi giudizio.

La sentenza è consultabile sul sito www.giuraemilia.it