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Fine Vita: oggettività formale e sostanziale

Perugia, agosto 2021
Ph. Francesca Russo / Perugia, agosto 2021

Abstract

Lo studio analitico, in oggetto, pone un breve sguardo di riflessione e di ricerca, internamente all’annoso contenzioso giuridico-antropologico, avente la sua specifica inerenza, col libero esercizio del fine Vita. A tal proposito, saranno presi in considerazione, gli articoli 579 e 580 del codice penale, distinguenti, questi ultimi, l’applicazione delle legali condizioni di procedura e di legittimità, da concretizzarsi, nel rispetto dei vincoli di natura legislativa propri dell’ordinamento giuridico italiano.

This study, has its own context with inherence to a reflection, about a scientific investigation, on the juridical and anthropological contention, having its personal regard on the end of life dispute. The articles 579 and 580 of italian penal code take their part into this reflection, and investigation, about the merits of the legitimization in the objective procedure, and particularly, in respect of the limitations and requirements concerning the institutional judicial and legal italian system.  

 

«Diritto alla Vita»: tra unicità giuridica e sostanzialità antropologica

Ai sensi dell’articolo 2 Costituzione:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

Tale articolo si pronuncia in materia di inviolabilità e in ordine al riconoscimento di diritti c.d. «indisponibili» o «irretrattabili», legati al rispetto dell’esistenza stessa dell’umana individualità o collettività.

Uno Stato di «diritto», nella sua tipologica, teoretica quanto giuridica definizione, necessita di rispondere prontamente, e adeguatamente, al principale «dovere» di pieno e licitato adempimento di una similare istanza di riconoscimento e di garanzia, peraltro, legittimanti questi ultimi, la relativa affermazione di una umana dignità, equità e non discriminazione.

Dignità, equità e non discriminazione, sono di per sé, elementi endemici ad un’agnizione di individuale o collettiva libertà, in ordine a una circoscritta legalità, finalizzante, la stessa, il rispetto dell’esistenza di una collegiale altruità di comunità, o di individuale singolarità.

Il diritto alla Vita può valevolmente definire le limitazioni ed estensioni di un similare principale caposaldo di concepita «altruità».

In ordine a ciò, attualmente, molto si discute in materia di una capillare autodeterminazione, da profilarsi, qualora sussistano inficiose condizioni di salute, traccianti, tra l’altro, l’umana perdita di tali preziosi elementi di dignità, equità e non discriminazione.

L’umano e giuridico contenzioso di valore civico, morale, etico o ideologico, ne evidenzia un prezioso punto di domanda, valorizzante o meno, un singolare arbitrio da proporsi, o disporsi, legalmente, nei riguardi di una salvaguardabile «difesa» a una libera delibazione azionabile, all’occorrenza, nell’ambito di un percorso di fine Vita.

Nel primo "Considerando" insito nel preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, viene manifestamente esplicitato che il riconoscimento della dignità dell’individuo si rende perno principale, nonché principale elemento di malleveria all’esercizio della libertà e della giustizia; una libertà e una giustizia, le quali, ai sensi del secondo "Considerando" del predetto universale documento, approfondiscono se stesse, segnatamente, all’accoglimento dell’emancipazione dalla «terreur et de la misère», quale valore presagente il più alto, giuridico, quanto al contempo stesso, antropologico, riconosciuto esercizio dell’umana coscienza.

 

Gli articoli 579 e 580 del Codice Penale

Attualmente, la legislazione codicistica attuativa delle disposizioni contenute negli articoli 579 e 580 Codice Penale (rispettivamente dell’omicidio del consenziente e dell’istigazione o aiuto al suicidio), caratterizza, stringentemente, l’animato dibattito in materia di suicidio assistito ovvero di autodeterminazione del fine Vita.

Ai sensi dell’articolo 579 Codice Penale, l’inerente profilassi giuridica di sanzionamento, ad oggi, oggetto di disquisita opzione referendaria, presenta nella sua oggettività formale e sostanziale, le seguenti caratteristiche, ovvero, come noto:

  • l’assimilazione del cagionare la morte di un essere umano in stima alla lucida volizione dell’animus necandi;
  • il dolo diretto;
  • la lesione personale;
  • la volontà dolosa;
  • la circostanza dell’azione;
  • l’accadimento reale;
  • l’interiore strutturazione del processo volitivo;
  • l’elemento ideologico;
  • l’elemento psicologico.

Alla luce dell’applicazione dell’articolo 580 del Codice Penale, è invece, rilevabile la normativa perseguibilità dell’azione delittuosa di fatto determinante, o fagocitante, il suicidio, o comunque, il rafforzarsi di tale proposito nell’altrui volontà.

È altresì notorio che, nei termini della pronuncia n. 3147, curata dalla prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, risalente al 12 marzo 1998, in tema di concretezza giuridica cui all’articolo 580 Codice Penale, una fattuale coordinazione di reato, o di actio delicta, sia da sussumersi tra l’omicidio del consenziente e la stessa assistenza al suicidio, così come evidenziato dagli stessi giuristi in materia (Si consultino a tal proposito le riflessioni di Luigi Alibrandi in materia codicistico-penale riferite alla pubblicazione del 2021).

Ai sensi dell’articolo 32 Costituzione, la salute di ciascun individuo (e di ciascun cittadino), si rivela manifesta enunciazione di un «diritto» personalissimo, quanto al contempo stesso, indisponibile, a livello di «singolarità», o di «collettività». A norma di ciò, un sistema sanitario nazionale, in costanza di testimoniale rispondenza a una c.d. «cogenza alla responsabilità», deve rappresentarsi nell’«oggettività» al riconoscimento della «soggettiva» volizione dell’assistito, e quindi, dell’espressiva «unicità» di una dichiarata e accertata personale «determinazione» da parte del medesimo, nell’accogliere favorevolmente, o meno, le cure di cui necessitarsi.

Gli articoli 579 e 580 Codice Penale rincorrono nella loro giuridica essenzialità la perseguibilità formale e sostanziale di una similare «oggettività», nella misura di una prefigurabile proposta di «soccorso», da parte dell’ordinamento giuridico-penale italiano, a ciò che possa preordinarne un innaturale status alla violazione del diritto all’«altruità» esistenziale, in qualsivoglia condizione medico-assistenziale, potenzialmente, da configurarsi.

Una codicistica giuridica qualificazione di «incolumità individuale», da salvaguardarsi, altresì, ai sensi dell’articolo 575 Codice Penale, la quale trova propositivamente, la sua positiva «oggettività», o scritturata rispondenza, endemicamente, alla sostanziale legislativa sintesi distinguente il corpus iuris dei citati articoli 579 e 580 Codice Penale.

Una codicistica legislazione che rende se stessa, in tale misura, circoscritta e coeva analisi di esperibilità di elementi noti, quali: il nesso di causalità, la soggettività dell’autodeterminazione, l’accertamento dell’animus necandi.

 

Tali significativi elementi si alimentano, giuridicamente, e in tale guisa, argomentano se stessi, attraversando, «tematicamente», la drammaticità dell’animus necandi, intrinsecamente alla manifesta involuzione del c.d. processo volitivo dell’assistito; ovvero, attraverso l’esercizio di una dolosa volontà, nell’ipotizzabile libera tensione da parte di quest’ultimo, all’acquisizione di un’autodeterminazione lesiva dell’integralità esistenziale del diritto alla Vita.

Un dolo diretto, valutabile nella propria estensione, e/o dimensione, intrinsecamente o estrinsecamente al processo volitivo medesimo; e, che ne descriva, così coerentemente, il c.d. accadimento reale, la determinazione della misura della lesione personale da qualificarsi, l’inclusivo elemento psicologico e ideologico, meticolosamente contrassegnanti, la volontà dell’assistito, e, proporzionatamente, quella dell’agente che agevoli una tale incoercibile e insanabile fattuale richiesta.