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Garante Privacy: ok alle aste online

Con il provvedimento n. 245/2014, riportato nella newsletter dell’Autorità n. 392 del 17 settembre 2014, il Garante della privacy ha dato parere favorevole al regolamento del Ministero della Giustizia che disciplina e detta regole tecniche e operative per la vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche, prevista dall’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

Tale regolamento prevede che l’iter delle aste giudiziarie si svolga attraverso il portale del gestore accessibile agli offerenti, al pubblico (per le vendite con incanto), al giudice e ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero.

L’offerta è trasmessa attraverso indirizzo di posta elettronica certificata ad esso dedicata.

La disciplina dell’accesso al portale si differenzia a seconda che si tratti di vendita con incanto o senza incanto: nel primo caso, dato il carattere necessariamente pubblico del procedimento, l’accesso è garantito a qualsiasi utente attraverso registrazione sul portale e connessione all’indirizzo internet indicato nell’avviso di vendita; nel secondo caso, l’accesso è garantito solo al giudice, al referente della procedura, al cancelliere e ai soggetti autorizzati dal giudice o dal referente.

Il parere favorevole del Garante è giunto in seguito all’adeguamento al codice della privacy delle disposizioni sulla pertinenza delle informazioni raccolte per l’iscrizione, le modalità di tenuta del registro dei gestori, le garanzie per il trattamento dei dati giudiziari necessario in sede di verifica dei requisiti di onorabilità e le procedure di trasmissione dell’offerta attraverso la posta elettronica.

L’anonimato dei soggetti partecipanti all’asta è garantito dall’utilizzo di pseudonimi e nickname associati a ciascun partecipante all’asta e dalla sola possibilità degli offerenti di accedere ai “duplicati” delle offerte privi di informazioni identificative.

L’intero procedimento è gestito da soggetti esterni al ministero, elencati nel registro dei gestori della vendita telematica, istituito presso il Ministero della Giustizia.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 15 maggio 2014, n. 245)

Con il provvedimento n. 245/2014, riportato nella newsletter dell’Autorità n. 392 del 17 settembre 2014, il Garante della privacy ha dato parere favorevole al regolamento del Ministero della Giustizia che disciplina e detta regole tecniche e operative per la vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche, prevista dall’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

Tale regolamento prevede che l’iter delle aste giudiziarie si svolga attraverso il portale del gestore accessibile agli offerenti, al pubblico (per le vendite con incanto), al giudice e ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero.

L’offerta è trasmessa attraverso indirizzo di posta elettronica certificata ad esso dedicata.

La disciplina dell’accesso al portale si differenzia a seconda che si tratti di vendita con incanto o senza incanto: nel primo caso, dato il carattere necessariamente pubblico del procedimento, l’accesso è garantito a qualsiasi utente attraverso registrazione sul portale e connessione all’indirizzo internet indicato nell’avviso di vendita; nel secondo caso, l’accesso è garantito solo al giudice, al referente della procedura, al cancelliere e ai soggetti autorizzati dal giudice o dal referente.

Il parere favorevole del Garante è giunto in seguito all’adeguamento al codice della privacy delle disposizioni sulla pertinenza delle informazioni raccolte per l’iscrizione, le modalità di tenuta del registro dei gestori, le garanzie per il trattamento dei dati giudiziari necessario in sede di verifica dei requisiti di onorabilità e le procedure di trasmissione dell’offerta attraverso la posta elettronica.

L’anonimato dei soggetti partecipanti all’asta è garantito dall’utilizzo di pseudonimi e nickname associati a ciascun partecipante all’asta e dalla sola possibilità degli offerenti di accedere ai “duplicati” delle offerte privi di informazioni identificative.

L’intero procedimento è gestito da soggetti esterni al ministero, elencati nel registro dei gestori della vendita telematica, istituito presso il Ministero della Giustizia.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 15 maggio 2014, n. 245)