x

x

Garante Privacy: permessi per disabili? si ma attenzione alla riservatezza

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento relativo ai dati contenuti nei documenti medici da presentare al fine di ottenere il contrassegno per l’accesso alla Ztl, oppure copia del verbale di invalidità, o per  usufruire agevolazioni fiscali.

In particolare, l’Autorità ha prescritto che le commissioni mediche debbano omettere le parti con la descrizione dell’anamnesi,  dell’esame obiettivo e della diagnosi del paziente, per tutelare la riservatezza dei cittadini, a seguito della procedura introdotta con una norma del 2012 in materia di semplificazioni amministrative per le persone disabili.

La  norma prevede, infatti, che le attestazioni medico legali, richieste per usufruire dei benefici previsti, possano essere sostituite dalla presentazione congiunta di una copia del verbale della commissione medica (recante in chiaro i dati sulla propria salute) e da una autocertificazione che ne attesti l'attualità del contenuto e la conformità all'originale.

Consegnare la copia integrale del verbale rappresenterebbe una grave violazione della riservatezza perché sul documento sono presenti informazioni delicatissime sullo stato di salute (patologie, tipo di disabilità, informazioni riferite dal paziente), oltretutto non pertinenti e non indispensabili per ottenere i benefici.

Di conseguenza, l'Autorità  - alla luce della normativa sulla privacy, della disciplina di settore, nonché di provvedimenti già adottati in materia - ha ritenuto necessario dover elevare le garanzie a tutela dei disabili e ha prescritto che, in questi casi, le commissioni mediche debbano rilasciare una copia del verbale priva di informazioni  sanitarie.

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 4 luglio 2013, n. 331)

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento relativo ai dati contenuti nei documenti medici da presentare al fine di ottenere il contrassegno per l’accesso alla Ztl, oppure copia del verbale di invalidità, o per  usufruire agevolazioni fiscali.


In particolare, l’Autorità ha prescritto che le commissioni mediche debbano omettere le parti con la descrizione dell’anamnesi,  dell’esame obiettivo e della diagnosi del paziente, per tutelare la riservatezza dei cittadini, a seguito della procedura introdotta con una norma del 2012 in materia di semplificazioni amministrative per le persone disabili.

La  norma prevede, infatti, che le attestazioni medico legali, richieste per usufruire dei benefici previsti, possano essere sostituite dalla presentazione congiunta di una copia del verbale della commissione medica (recante in chiaro i dati sulla propria salute) e da una autocertificazione che ne attesti l'attualità del contenuto e la conformità all'originale.

Consegnare la copia integrale del verbale rappresenterebbe una grave violazione della riservatezza perché sul documento sono presenti informazioni delicatissime sullo stato di salute (patologie, tipo di disabilità, informazioni riferite dal paziente), oltretutto non pertinenti e non indispensabili per ottenere i benefici.

Di conseguenza, l'Autorità  - alla luce della normativa sulla privacy, della disciplina di settore, nonché di provvedimenti già adottati in materia - ha ritenuto necessario dover elevare le garanzie a tutela dei disabili e ha prescritto che, in questi casi, le commissioni mediche debbano rilasciare una copia del verbale priva di informazioni  sanitarie.

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 4 luglio 2013, n. 331)