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Gli atti amministrativi singolari. Schema di sintesi

Atti amministrativi
Atti amministrativi

Il modo migliore per introdurre lo studio dei singoli tipi legali di atto amministrativo canonico sembra offrire una visione di insieme che consenta di abbracciarne somiglianze e differenze; tuttavia, il compito è complicato dal fatto che la loro distinzione risponde a due criteri diversi, di procedura per un verso, di contenuto per altro. Sotto entrambi gli aspetti, la distinzione fondamentale è quella tra decreto e rescritto, alla quale tutti gli altri atti debbono in qualche modo essere ricondotti; ma questo comporta una grande eterogeneità dei possibili contenuti.

Decreto (cann. 48-58)

Tutti i provvedimenti che non presuppongono necessariamente una richiesta

Dal punto di vista del contenuto, dovrebbero qualificasi “decreti” tutti i provvedimenti che adottato misure dovute per giustizia, eccezion fatta per le licenze; tuttavia il can. 48 menziona distintamente solo la decisio e la provisio. Il can. 49 aggiunge il precetto.

Decisio (can. 48)

Tutti i provvedimenti che risolvono controversie

Provisio (can. 48)

Dovrebbe, in via residuale, individuare tutti i provvedimenti adottati per giustizia senza che vi sia una controversia previa; ma il Codice usa provisio solo per la nomina del titolare di un ufficio ecclesiastico

Precetto (cann. 49 e 58)

Caso particolare di decreto: è l'ordine di fare o non fare qualcosa, rivolto a destinatari determinati, “specialmente” per urgere l'osservanza di una legge

Precetto penale

Aggiunge all'ordine impartito la minaccia di una sanzione penale in caso di trasgressione; la pena non è prevista ex ante dalla legge, ma creata ad hoc, in forza della semplice potestà esecutiva, entro i limiti dei cann. 1317-9

Precetto verbale (“non imposto con legittimo documento”)

Perde efficacia nel momento in cui cessa l'autorità di chi lo ha emesso (can. 58 §2)

Rescritto (cann. 59-75)

Tradizionalmente consiste in una risposta redatta per iscritto in calce ad una richiesta (re-scribo: “scrivo in risposta”)

È la qualificazione di tutti i provvedimenti di grazia, perché presuppongono una richiesta.

Se un decreto venisse redatto in forma di rescritto, dovrebbe comunque qualificarsi decreto.

Privilegio (cann. 76-84)

La grazia consiste in una situazione giuridica attiva, accordata a soggetti determinati, che non ne sarebbero altrimenti titolari, in forza di potestà legislativa o di apposita delega del legislatore (cfr. can. 76); il privilegio si presume perpetuo, ma può essere temporaneo o, se munito di apposita clausola, cessare con l'autorità di chi l'ha concesso (cfr. cann. 78 e 81)

Dispensa (cann. 85-93)

Esonero dall'osservanza di una legge meramente ecclesiastica per un caso particolare” (can. 85): non sostituisce alcuna disciplina a quella cui deroga e anche per questo non può riguardare gli elementi essenziali di atti o istituti giuridici (can. 86); esige la giusta causa, ma, se accordata dal legislatore o dal suo superiore, è valida anche senza (can. 90); vale sempre per un caso, ma può autorizzare il compimento di più atti successivi, ad es. la dispensa dalla legge del digiuno non va certo rinnovata ad ogni pasto, ma dura finché dura la causa motiva (cfr. can. 93) 

Altra grazia (can. 59 §1)

Il Codice non adduce esempi particolari, ma dalla competenza della Penitenzieria Apostolica desumiamo trattarsi in particolare di: commutatio, o sostituzione di un onere con altro più leggero; sanatio, che elimina i vizi di validità di un atto; condonatio, che funge da dispensa ex post, rispetto ad una legge che andava osservata ma è stata violata

Atti assimilati ai rescritti (can. 59 §2)

Grazie concesse a voce (vivae vocis oraculum)

Possono avere qualunque contenuto.

Sono valide, ma debbono essere provate per iscritto affinché sia possibile farle valere in foro esterno (cfr. can. 37); presso la Curia Romana i rescritti ex Audientia SS.mi sono appunto attestazioni scritte di provvedimenti emessi dal Papa a voce, ma con la duplice peculiarità di non riguardare soltanto grazie e di provenire dallo stesso Dicastero che si è fatto latore, o perfino autore della richiesta

Licenze

Autorizzano l'esercizio di una situazione giuridica attiva che il soggetto già possiede e perciò non vanno considerati atti di grazia, bensì di giustizia, assimilati dal legislatore ai rescritti perché è necessaria una richiesta. Il richiedente deve dimostrare che i requisiti legali del caso sono soddisfatti, ma se l'onere è assolto il provvedimento è vincolato, non vi è legittima possibilità di diniego