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Gli infortuni sul lavoro: modalità di estinzione dei reati

Gli infortuni sul lavoro: modalità di estinzione dei reati
Gli infortuni sul lavoro: modalità di estinzione dei reati

Abstract: Il presente documento si permette di offrire una breve disamina relativa ad alcuni istituti speciali della normativa sull’infortunistica sul lavoro che, se conosciuti e utilizzati adeguatamente, possono consentire all’imprenditore una maggiore snellezza operativa e una importante riduzione di costi in caso di sanzioni penali e amministrative.

 

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 è il testo di riferimento in tema di tecniche preventive per la salute e la sicurezza sul lavoro e, com’è noto, è suddiviso in numerosi titoli, capi e sezioni in cui vengono dettagliatamente indicate le modalità di tutela dei lavoratori e le responsabilità in cui può incorrere il datore di lavoro che non ottemperi ai vari precetti indicati nel decreto.

È tuttavia interessante ricordare che oltre alle capillari normative tecniche, al titolo XII del decreto sulla sicurezza sul lavoro viene delineato una sorta di breve compendio di norme estintive del reato, incentrate su elementi deflattivi e ripristinatori. 

Al Titolo XII, dopo alcuni brevi riferimenti sulla specialità della legge, sui poteri direttivi e sulla responsabilità penale degli enti ex Decreto Legislativo n.231/2001 (rispettivamente agli articoli 298, 299, 300 del Testo Unico) vengono, infatti, disciplinate alcune cause di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi commessi in violazione della disciplina sulla sicurezza dei lavoratori che permettono di definire procedimenti penali e amministrativi in modo più vantaggioso per l’imputato rispetto agli ordinari strumenti codicistici.

Il primo articolo in tema di estinzione del reato è l’articolo 301, titolato “Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758”.

Questa norma si può qualificare come una speciale causa di esclusione della punibilità predisposta per le contravvenzioni commesse in violazione delle disposizioni di legge sull’infortunistica sul lavoro.

Infatti, secondo l’articolo 301, può estinguersi il reato contravvenzionale commesso in violazione delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, qualora si ottemperi alle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Si può osservare da subito che questa norma può essere applicata esclusivamente a quelle fattispecie contravvenzionali sanzionate con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, o con la sola ammenda. Non trova applicazione, invece, in fattispecie delittuose, né per quei reati puniti cumulativamente con l’arresto o l’ammenda, o in situazioni sanzionabili esclusivamente con l’arresto. Non sia applica, infine, nemmeno agli illeciti puniti con sanzione amministrativa.

A livello applicativo l’articolo 301 del Testo Unico sulla Sicurezza effettua un rinvio espresso alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo del 19 dicembre 1994 n. 758, secondo cui, al fine di eliminare la contravvenzione accertata, il contravventore può adeguarsi alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza.

La ratio della norma è evidente: trattandosi di reati di mero pericolo, è più utile stimolare l’imprenditore a tutelare la sicurezza dei propri lavoratori rispetto a irrogargli sanzioni penali per “l’innocuo” fatto di non essersi ancora adeguato alla disciplina normativa.

Proseguendo nella disamina delle modalità alternative all’estinzione dei reati in tema di sicurezza sul lavoro, può essere preso in analisi l’articolo 301-bis, rubricato “Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione”.

Tale norma recita: “in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”.

È interessante osservare come l’articolo 301-bis presenti una precisa analogia con l’istituto dell’oblazione. Ciò è evidente laddove viene specificato che il pagamento estintivo dell’illecito deve essere parametrato sulla misura edittale della sanzione, e non realizzarsi come una riduzione proporzionale sulla sanzione irrogata nel caso concreto.

Tale norma, poi, può essere letta come il giusto completamento del dettato normativo del 301 del Testo Unico. L’articolo 301 disciplina l’estinzione dell’illecito penale in seguito all’adempimento della prescrizione disposta dall’organo di vigilanza, e il 301- bis si occupa dell’estinzione dell’illecito amministrativo in seguito alla riorganizzazione della sicurezza sul luogo di lavoro da parte del datore di lavoro negligente.

Sia l’articolo 301 che il 301- bis presuppongono per l’estinzione della sanzione l’adeguamento alla prescrizione dell’organo di vigilanza, con la differenza che in caso di accertamento di illecito amministrativo (considerato quale sanzione meno incisiva), il datore di lavoro è sempre obbligato a pagare una multa, anche se può essere ammesso a pagare solo il minimo della sanzione edittale.

Una terza soluzione deflattiva viene offerta all’articolo 302 del Testo Unico, che dispone: “Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. [...]”.

Anche questa norma si pone in stretta connessione con le precedenti, in quanto subordina la concessione dei benefici (conversione della pena detentiva e estinzione del reato) alla effettiva eliminazione di tutte le fonti di rischio e di tutte le conseguenze dannose realizzatesi.

Tuttavia, trattandosi di reati di maggiore gravità, la modalità di estinzione è subordinata a varie condizioni:

  1. la richiesta di sostituzione della pena detentiva dell’arresto deve essere stata espressa dell’imputato prima della definizione del giudizio;
  2. la pena irrogata dal giudice nel caso concreto non può essere superiore a dodici mesi;
  3. devono essere state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato;
  4. non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;

Si deve far osservare come la possibilità di convertire la pena detentiva dell’arresto in quella pecuniaria, sia una lex specialis più favorevole rispetto alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 55 della Legge n. 689 del 1981. Secondo la legge sulla depenalizzazione infatti, le pene detentive possono essere convertite in pena pecuniaria solo se la pena sia stata determinata entro il limite di mesi sei, invece dei dodici previsti dall’articolo 302 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Da ultimo è opportuno osservare che all’articolo 302 non è indicata solo una modalità alternativa alla sanzione detentiva dell’arresto, ma anche la possibilità di estinguere completamente il reato se, decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione in pena pecuniaria, l’imputato non ha commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ovvero reati di omicidio o lesioni colpose, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Così infatti si legge al terzo comma dell’articolo 302: “Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue

Pertanto, l’articolo 302 bis del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro consente all’autore dell’illecito di sostituire la pena dell’arresto fino a dodici mesi in pena pecuniaria se vi è stato da parte dell’imputato un comportamento attivo, caratterizzato dall’annullamento dei rischi e dei pericoli e se dimostra di aver modificato le proprie modalità di lavoro tanto da non realizzare ulteriori illeciti.