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Il datore di lavoro non può effettuare direttamente test sierologici Covid-19 sui propri dipendenti

Tramonto, Riomaggiore, agosto 2019
Ph. Francesca Russo / Tramonto, Riomaggiore, agosto 2019

Il Garante privacy, con una comunicazione pubblicata ieri sul proprio sito, ha precisato che il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. Pertanto, il datore di lavoro non può effettuare direttamente test sierologici sui propri dipendenti.

Sulla questione sono state fornite ulteriori indicazioni nelle Faq pubblicate sul sito www.garanteprivacy.it al fine di indirizzare pubbliche amministrazioni e imprese private ad un corretto trattamento dei dati personali dei propri dipendenti.

In particolare, l’Autorità ha fornito chiarimenti precisi in merito all’effettuazione dei test diagnostici per il Covid-19 da parte dei datore di lavoro nei confronti dei dipendenti. Il Garante ha affermato, infatti, che:

Solo il medico competente, in qualità di professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici  e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020)”.

Ha proseguito l’Autorità precisando nelle proprie Faq che il datore di lavoro non può trattare informazioni relative a diagnosi o anamnesi familiari del dipendente (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

È, invece, consentito al datore di lavoro trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. È sempre il medico competente (o altro personale sanitario), ha proseguito il Garante, a dover porre in essere visite e accertamenti, anche per la valutazione della riammissione del dipendente al lavoro, e, comunque, nelle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente sul lavoratore test sierologici per il Covid-19.

L’Autorità ha poi sottolineato che il dipendente può, solo su base volontaria, partecipare agli screening sierologici Covid-19 promossi dalle autorità sanitarie regionali ed inoltre che i datori di lavoro possono concedere la possibilità ai propri dipendenti di effettuare test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private, anche sostenendo in tutto o in parte i costi, senza, comunque, poter conoscere l’esito dell’esame.

Altra questione importante in ambito privacy che il Garante ha precisato nelle sue Faq riguarda il divieto assoluto, nell’ambito lavorativo, di rendere noto agli altri lavoratori l’identità del dipendente affetto da Covid-19. Spetta alle autorità sanitarie competenti, ha affermato il Garante, informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.