Il pagamento delle rate in scadenza: rottamazione ter
È stato pubblicato il 21 ottobre 2021, in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n. 146/2021, che prevede una proroga della scadenza dei termini per il pagamento delle rate del c.d. “Saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) e della c.d. “Rottamazione ter” (Decreto Legge n. 119/2018).
Con il Saldo e stralcio i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (persone fisiche con ISEE non superiore a 20 mila euro) possono ottenere - per talune tipologie di debiti contratti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 - una riduzione delle somme dovute senza sanzioni o interessi di mora. I carichi rientranti nella previsione del Saldo e stralcio sono quelli derivanti dagli omessi versamenti dovuti (in base alle dichiarazioni annuali) in autoliquidazione, e dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti a casse professionali (previa delibera di ciascuna Cassa) o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
La Rottamazione ter (o Definizione agevolata) consente, invece, a chiunque abbia contratto uno o più debiti con l’Agenzia entrate-Riscossione nella medesima finestra temporale, di estinguerli mediante pagamento delle somme dovute, anche in questo caso senza sanzioni o interessi di mora.
Sono esclusi da questo istituto alcune tipologie di carichi, quali: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Nuova scadenza per il pagamento delle rate prevista per il 30 novembre
Il nuovo decreto, rubricato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e prevede che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, ai fini delle definizioni agevolate, sia considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.
Le Faq pubblicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione chiariscono però che per le rate 2020 e 2021 sono ammessi 5 giorni di tolleranza (art. 3 co.14-bis del DL n. 119/2018), che - con il sabato e la domenica - portano il termine ultimo per il pagamento al 6 dicembre 2021.
In definitiva chi avesse, dunque, saltato il pagamento in scadenza al 2020 potrà comunque usufruire della Rottamazione ter e del Saldo e stralcio a condizione che i versamenti mancanti vengano effettuati entro il 6 dicembre 2021.
L’art. 2 del nuovo decreto ha poi esteso da 60 a 150 giorni il termine per il pagamento risultante dal ruolo per le cartelle notificate dall’agente di riscossione nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021; in tal modo fino alla scadenza del suddetto termine non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero. Per le cartelle notificate dal 1° gennaio 2022 è valido, invece, il termine ordinario di 60 giorni.
Come effettuare il pagamento delle rate
Per il pagamento delle rate 2020 non ancora versate è necessario l’utilizzo dei bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “comunicazione delle somme dovute” già in possesso; lo stesso procedimento vale per le rate riferite al 2021.
Qualora i bollettini fossero stati smarriti è possibile scaricarli dal portale nella sezione area riservata o, in alternativa, è possibile riceverli, senza necessità di autenticazione, richiedendo una copia della “comunicazione delle somme dovute”
Che tolleranza per il pagamento delle rate dei piani di dilazione?
Visto il periodo di sospensione delle attività di riscossione derivante dall’emergenza sanitaria passa da 10 a 18 il numero di rate che comporta la decadenza dai piani di dilazione in corso dall’8 marzo 2020. Per i residenti (o imprese con sede legale o sede operativa) nei comuni della “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio.
Pertanto, sottolineano le Faq dell’Agenzia, “i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l'intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate”.
I debitori che siano incorsi nella decadenza dai piani di dilazione anteriormente alla data dell’8 marzo 2020 sono, quindi, automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento è fissato al 31 ottobre 2021 e non al 30 settembre 2021 (con scadenza al 2 novembre per effetto della mini proroga festiva).
Per le rateizzazioni concesse posteriormente all’8 marzo 2020 e per le richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza scatterà con il mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo 5.