Il regolamento Consob n. 17130 del 2010 e l’attività dei consulenti finanziari
1. Introduzione
Prevalentemente in attuazione del diritto comunitario, la disciplina italiana dell’intermediazione finanziaria ha conosciuto - negli ultimi anni - profondi cambiamenti[1]. Uno dei tasselli più recenti di questa opera di normazione incessante è stata l’istituzione della figura dei consulenti finanziari[2].
L’art. 18-bis T.u.f. disciplina tale figura professionale. In particolare la legge prevede che “la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, ed iscritte nell’albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia d’investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative” (art. 18-bis comma 1 T.u.f.). Inoltre il testo legislativo stabilisce che la Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: “a) alla formazione dell’albo e alle relative forme di pubblicità; b) all’iscrizione all’albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell’albo; c) alle cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che gli iscritti nell’albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati; e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dagli iscritti nell’albo; f) all’attività dell’organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6; g) all’aggiornamento professionale degli iscritti” (art. 18-bis comma 7 T.u.f.)[3].
Sulla base di questa delega legislativa, la Consob si è messa al lavoro e - dopo aver fatto circolare due documenti di consultazione (uno del giugno 2008[4] e uno del novembre 2009[5]) - ha approvato recentemente il reg. n. 17130/2010[6].
2. La struttura del reg. n. 17130/2010
Il reg. n. 17130/2010 si compone di sette titoli, non tutti peraltro della medesima importanza. Volendo operare una distinzione di fondo, è opportuno separare le disposizioni che disciplinano il rapporto “pubblicistico” dei consulenti finanziari con le autorità di vigilanza (l’organismo e la Consob) e quelle che regolano la relazione “privatistica” con i clienti. Nel corso di questo lavoro ci soffermeremo soprattutto su questo secondo aspetto.
Il titolo I (“disposizioni preliminari) del reg. n. 17130/2010 si compone di un unico articolo dedicato alle definizioni. La Consob già da tempo utilizza la tecnica d’iniziare i suoi regolamenti con una lunga elencazione di definizioni. La tecnica è mutuata dai provvedimenti di origine comunitaria. A livello europeo ben si comprende l’esigenza di dettare definizioni valevoli per tutti: dal momento che le normative europee sono destinate a essere applicate in tutti i Paesi membri, l’assenza di chiarezza sul significato dei termini utilizzati aumenta il rischio di interpretazioni difformi nei singoli Stati[7]. La tecnica normativa che prevede l’uso di definizioni si è poi diffusa in Italia, sia nei testi legislativi (basta pensare all’art. 1 T.u.f.) sia in quelli regolamentari. L’utilizzo di definizioni nei testi normativi è sicuramente utile all’interprete al fine di attribuire ad ogni termine utilizzato il suo esatto significato, a maggior ragione in una materia particolarmente tecnica come quella dell’intermediazione finanziaria. Fra le definizioni di maggiore importanza offerte dal regolamento in commento spicca quella di “consulenza in materia di investimenti”: Bisogna peraltro dire che, sul punto, l’art. 1 lett. i reg. n. 17130/2010 non fa altro che rinviare al testo legislativo. Secondo la definizione legislativa, per consulenza in materia d’investimenti si intende “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta al cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione” (art. 1 comma 5-septies T.u.f.).
Il titolo II (artt. 2-5) del reg. n. 17130/2010 è dedicato all’organismo. Come risulta dall’art. 18 comma 2 T.u.f., tale organismo provvede alla tenuta dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari ed è composto “da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell’organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”. Il regolamento disciplina la tenuta dell’albo (art. 2), gli obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’organismo (art. 3), gli obblighi informativi dell’organismo nei confronti della Consob (art. 4) e i requisiti generali di organizzazione dell’organismo (art. 5). Particolarmente significativo è l’art. 4 che, imponendo all’organismo di informare tempestivamente la Consob, mette quest’ultima in condizione di esercitare le sue funzioni di controllo.
Il titolo III (artt. 6-11) del reg. n. 17130/2010 si occupa dell’albo e disciplina tutte le vicende tipiche di un
1. Introduzione
Prevalentemente in attuazione del diritto comunitario, la disciplina italiana dell’intermediazione finanziaria ha conosciuto - negli ultimi anni - profondi cambiamenti[1]. Uno dei tasselli più recenti di questa opera di normazione incessante è stata l’istituzione della figura dei consulenti finanziari[2].
L’art. 18-bis T.u.f. disciplina tale figura professionale. In particolare la legge prevede che “la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, ed iscritte nell’albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia d’investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative” (art. 18-bis comma 1 T.u.f.). Inoltre il testo legislativo stabilisce che la Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: “a) alla formazione dell’albo e alle relative forme di pubblicità; b) all’iscrizione all’albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell’albo; c) alle cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che gli iscritti nell’albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati; e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dagli iscritti nell’albo; f) all’attività dell’organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6; g) all’aggiornamento professionale degli iscritti” (art. 18-bis comma 7 T.u.f.)[3].
Sulla base di questa delega legislativa, la Consob si è messa al lavoro e - dopo aver fatto circolare due documenti di consultazione (uno del giugno 2008[4] e uno del novembre 2009[5]) - ha approvato recentemente il reg. n. 17130/2010[6].
2. La struttura del reg. n. 17130/2010
Il reg. n. 17130/2010 si compone di sette titoli, non tutti peraltro della medesima importanza. Volendo operare una distinzione di fondo, è opportuno separare le disposizioni che disciplinano il rapporto “pubblicistico” dei consulenti finanziari con le autorità di vigilanza (l’organismo e la Consob) e quelle che regolano la relazione “privatistica” con i clienti. Nel corso di questo lavoro ci soffermeremo soprattutto su questo secondo aspetto.
Il titolo I (“disposizioni preliminari) del reg. n. 17130/2010 si compone di un unico articolo dedicato alle definizioni. La Consob già da tempo utilizza la tecnica d’iniziare i suoi regolamenti con una lunga elencazione di definizioni. La tecnica è mutuata dai provvedimenti di origine comunitaria. A livello europeo ben si comprende l’esigenza di dettare definizioni valevoli per tutti: dal momento che le normative europee sono destinate a essere applicate in tutti i Paesi membri, l’assenza di chiarezza sul significato dei termini utilizzati aumenta il rischio di interpretazioni difformi nei singoli Stati[7]. La tecnica normativa che prevede l’uso di definizioni si è poi diffusa in Italia, sia nei testi legislativi (basta pensare all’art. 1 T.u.f.) sia in quelli regolamentari. L’utilizzo di definizioni nei testi normativi è sicuramente utile all’interprete al fine di attribuire ad ogni termine utilizzato il suo esatto significato, a maggior ragione in una materia particolarmente tecnica come quella dell’intermediazione finanziaria. Fra le definizioni di maggiore importanza offerte dal regolamento in commento spicca quella di “consulenza in materia di investimenti”: Bisogna peraltro dire che, sul punto, l’art. 1 lett. i reg. n. 17130/2010 non fa altro che rinviare al testo legislativo. Secondo la definizione legislativa, per consulenza in materia d’investimenti si intende “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta al cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione” (art. 1 comma 5-septies T.u.f.).
Il titolo II (artt. 2-5) del reg. n. 17130/2010 è dedicato all’organismo. Come risulta dall’art. 18 comma 2 T.u.f., tale organismo provvede alla tenuta dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari ed è composto “da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell’organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”. Il regolamento disciplina la tenuta dell’albo (art. 2), gli obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’organismo (art. 3), gli obblighi informativi dell’organismo nei confronti della Consob (art. 4) e i requisiti generali di organizzazione dell’organismo (art. 5). Particolarmente significativo è l’art. 4 che, imponendo all’organismo di informare tempestivamente la Consob, mette quest’ultima in condizione di esercitare le sue funzioni di controllo.
Il titolo III (artt. 6-11) del reg. n. 17130/2010 si occupa dell’albo e disciplina tutte le vicende tipiche di un