Inquinamento - TAR Lombardia: le emissioni acustiche prodotte nello svolgimento dei servizi pubblici essenziali non possono essere disciplinate dagli enti locali
Il TAR della Lombardia ha stabilito che gli enti locali non possono disciplinare le emissioni acustiche emesse durante lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, in particolare per quanto riguarda l’ambito ferroviario.
Nel caso di specie, il Sindaco di Como, con un’ordinanza del 10 ottobre 2014, aveva ordinato alla compagnia ferroviaria “il divieto assoluto di svolgere le attività di preparazione di attivazione dei treni e di annuncio con l’ausilio di altoparlanti nella fascia oraria notturna delle ore 22.00 alle ore 6.00”, riprendendo quanto previsto in materia di inquinamento acustico dalla L. 447/1995.
La norma prevede infatti la possibilità di emanare ordinanze contingibili in caso ricorrano “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, tuttavia la stessa legge individua il Presidente del Consiglio dei Ministri come soggetto competente “nel caso di servizi pubblici essenziali”.
Il legislatore ha quindi previsto che sia lo Stato a disciplinare le emissioni ed immissioni sonore prodotte nello svolgimento dei servizi pubblici essenziali e in particolare quello ferroviario, con la conseguenza che l’eventuale inquinamento acustico prodotto da queste attività non può essere disciplinato dagli enti locali, così come confermato anche dalla sentenza del TAR della Regione Lombardia.
(Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano, Sezione Terza, Sentenza 2 settembre 2015, n.1920)
Il TAR della Lombardia ha stabilito che gli enti locali non possono disciplinare le emissioni acustiche emesse durante lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, in particolare per quanto riguarda l’ambito ferroviario.
Nel caso di specie, il Sindaco di Como, con un’ordinanza del 10 ottobre 2014, aveva ordinato alla compagnia ferroviaria “il divieto assoluto di svolgere le attività di preparazione di attivazione dei treni e di annuncio con l’ausilio di altoparlanti nella fascia oraria notturna delle ore 22.00 alle ore 6.00”, riprendendo quanto previsto in materia di inquinamento acustico dalla L. 447/1995.
La norma prevede infatti la possibilità di emanare ordinanze contingibili in caso ricorrano “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, tuttavia la stessa legge individua il Presidente del Consiglio dei Ministri come soggetto competente “nel caso di servizi pubblici essenziali”.
Il legislatore ha quindi previsto che sia lo Stato a disciplinare le emissioni ed immissioni sonore prodotte nello svolgimento dei servizi pubblici essenziali e in particolare quello ferroviario, con la conseguenza che l’eventuale inquinamento acustico prodotto da queste attività non può essere disciplinato dagli enti locali, così come confermato anche dalla sentenza del TAR della Regione Lombardia.
(Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano, Sezione Terza, Sentenza 2 settembre 2015, n.1920)