x

x

La sponsorizzazione: una nuova frontiera per le Pubbliche Amministrazioni

I contratti di sponsorizzazione appaiono, oggi, come strumenti polivalenti, sempre più spesso utilizzati anche nell’ambito delle attività di soggetti pubblici.

In tale ipotesi, infatti, il soggetto pubblico aderisce allo strumento contrattuale al fine di realizzare i suoi interessi istituzionali di natura pubblicistica. Inoltre, con la legge

2 agosto 1982, n° 512, si è consentito, ai soggetti che indirizzano la propria attività verso il campo della cultura in genere, la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, delle erogazioni effettuate a favore dello Stato o di enti pubblici.

Ancora, dal contratto di sponsorizzazione derivano vantaggi per ambedue le parti contrattuali: alla P.A. in ragione degli introiti che derivano dalla sponsorizzazione del soggetto privato, al privato in termini di immagine, considerando anche il prestigio di chi sponsorizza.

Il contratto di sponsorizzazione, utilizzato in questo ambito, va distinto dalle collaborazioni e convenzioni indicate all’art 119 del decreto legislativo n° 267 del 2000.

Queste ultime perseguono finalità di più ampio respiro ed in particolare:

a) l’accordo di collaborazione, normalmente, riguarda rapporti non legati ad un singolo evento, bensì attinenti a relazioni di medio - lungo periodo;

b) le convenzioni fanno parte della categoria dei contratti di diritto pubblico, per cui soggiacciono alle peculiari regole previste per gli stessi.

Segnatamente, il problema delle sponsorizzazioni nel sistema pubblico ruota intorno alla difficoltà di realizzazione delle stesse come approccio sistematico, data la necessaria conoscenza di competenze specifiche in campo aziendale e di marketing d’impresa che talvolta latitano all’interno degli enti locali.

Con riferimento al quadro normativo che prende in considerazione lo strumento in questione, innanzi tutto, va presa in esame la Legge 27 dicembre 1997, n° 449 (finanziaria 1998), che, all’art. 43 comma 1, ha previsto la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione, << al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché, una migliore qualità dei servizi prestati >>.

In primo piano vi è dunque il perseguimento dell’interesse pubblico, ma la norma de qua richiede, anche, che detta attività contrattuale comporti risparmi di spesa e che non vi siano conflitti di interesse tra l’attività privata e quella pubblica.

Anche la giurisprudenza è pacifica sul punto, chiarendo tuttavia che “la determinazione dell’ente pubblico di stipulate contratti di sponsorizzazione, avvalendosi delle sue capacità di diritto privato, può ritenersi legittima solo a condizione che non venga oggettivamente alterato il ruolo di neutralità dell’amministrazione, mentre deve ritenersi illegittima quando comporti che l’amministrazione sia percepita dai soggetti non sponsorizzati o dai relativi sostenitori come avversaria o comunque di parte, con conseguente attenuazione dei caratteri di imparzialità e di equidistanza che devono ispirare l’azione amministrativa”.

Particolari ed articolate disposizioni sono dettate in tema di sponsorizzazioni in materia di beni culturali: infatti, ai sensi dell’art. 120, Decreto Legislativo n° 42/2004 “è sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dei soggetti medesimi”. Tale promozione deve avvenire in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

In conclusione, si può affermare che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei parametri normativi di riferimento e della loro natura prettamente pubblicistica, hanno, oggi, la possibilità di affinare notevolmente la propria attività privatistica, utilizzando strumenti dinamici come i contratti di sponsorizzazione, in grado di consentire l’ampliamento delle proprie entrate di cassa.

I contratti di sponsorizzazione appaiono, oggi, come strumenti polivalenti, sempre più spesso utilizzati anche nell’ambito delle attività di soggetti pubblici.

In tale ipotesi, infatti, il soggetto pubblico aderisce allo strumento contrattuale al fine di realizzare i suoi interessi istituzionali di natura pubblicistica. Inoltre, con la legge

2 agosto 1982, n° 512, si è consentito, ai soggetti che indirizzano la propria attività verso il campo della cultura in genere, la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, delle erogazioni effettuate a favore dello Stato o di enti pubblici.

Ancora, dal contratto di sponsorizzazione derivano vantaggi per ambedue le parti contrattuali: alla P.A. in ragione degli introiti che derivano dalla sponsorizzazione del soggetto privato, al privato in termini di immagine, considerando anche il prestigio di chi sponsorizza.

Il contratto di sponsorizzazione, utilizzato in questo ambito, va distinto dalle collaborazioni e convenzioni indicate all’art 119 del decreto legislativo n° 267 del 2000.

Queste ultime perseguono finalità di più ampio respiro ed in particolare:

a) l’accordo di collaborazione, normalmente, riguarda rapporti non legati ad un singolo evento, bensì attinenti a relazioni di medio - lungo periodo;

b) le convenzioni fanno parte della categoria dei contratti di diritto pubblico, per cui soggiacciono alle peculiari regole previste per gli stessi.

Segnatamente, il problema delle sponsorizzazioni nel sistema pubblico ruota intorno alla difficoltà di realizzazione delle stesse come approccio sistematico, data la necessaria conoscenza di competenze specifiche in campo aziendale e di marketing d’impresa che talvolta latitano all’interno degli enti locali.

Con riferimento al quadro normativo che prende in considerazione lo strumento in questione, innanzi tutto, va presa in esame la Legge 27 dicembre 1997, n° 449 (finanziaria 1998), che, all’art. 43 comma 1, ha previsto la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione, << al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché, una migliore qualità dei servizi prestati >>.

In primo piano vi è dunque il perseguimento dell’interesse pubblico, ma la norma de qua richiede, anche, che detta attività contrattuale comporti risparmi di spesa e che non vi siano conflitti di interesse tra l’attività privata e quella pubblica.

Anche la giurisprudenza è pacifica sul punto, chiarendo tuttavia che “la determinazione dell’ente pubblico di stipulate contratti di sponsorizzazione, avvalendosi delle sue capacità di diritto privato, può ritenersi legittima solo a condizione che non venga oggettivamente alterato il ruolo di neutralità dell’amministrazione, mentre deve ritenersi illegittima quando comporti che l’amministrazione sia percepita dai soggetti non sponsorizzati o dai relativi sostenitori come avversaria o comunque di parte, con conseguente attenuazione dei caratteri di imparzialità e di equidistanza che devono ispirare l’azione amministrativa”.

Particolari ed articolate disposizioni sono dettate in tema di sponsorizzazioni in materia di beni culturali: infatti, ai sensi dell’art. 120, Decreto Legislativo n° 42/2004 “è sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dei soggetti medesimi”. Tale promozione deve avvenire in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

In conclusione, si può affermare che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei parametri normativi di riferimento e della loro natura prettamente pubblicistica, hanno, oggi, la possibilità di affinare notevolmente la propria attività privatistica, utilizzando strumenti dinamici come i contratti di sponsorizzazione, in grado di consentire l’ampliamento delle proprie entrate di cassa.