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Cenni introduttivi al diritto all’immagine nei contratti di sponsorizzazione

Nella tradizione giuridica, il diritto all’immagine è usualmente diritto di natura personalistica legato com’è alle istanze proprie della persona fisica.

Rivendicare un diritto del genere significa tutelare la riservatezza della persona, le sue caratteristiche esteriori, insomma, tutto ciò che nel complesso può denotare “l’immagine dell’individuo”.

Oggi, tuttavia, l’uomo è portato ad utilizzare la propria immagine anche a scopi commerciali, frequenti sono i negozi di cessione della propria immagine in cui un soggetto cede ad un altro il diritto di usare l’immagine per promozioni, pubblicità, sponsorizzazioni ecc.

Quando ciò accade non c’è dubbio che ci si trovi dinanzi ad una strutturazione del diritto in questione parzialmente diversa rispetto alla connotazione tradizionale, poiché evidentissima è la componente patrimonialistica; laddove infatti il titolare del diritto lamenti l’indebita diffusione della propria immagine non c’è dubbio che si tratti della lesione di un interesse di natura economica più che personale.

Questo aspetto emerge chiaramente dai contratti di sponsorizzazione di singolo atleta o singola personalità, dove appunto viene sempre inserita una clausola con cui lo sponsee cede allo sponsor la possibilità di usare l’immagine a fini commerciali e non c’è dubbio che la connotazione personalistica del diritto in questione viene notavolmente attenuata.

Addirittura nella sponsorizzazione di club sportivo la natura patrimonialistica del diritto in questione emerge in tutta la sua chiarezza e rilevanza; infatti, non c’è dubbio che l’immagine del club in questo caso sia usata solo ed esclusivamente per fini economici, anzi, in passato, dottrina e giurisprudenza nel riconoscere un diritto all’immagine per enti, società e club sportivi, sottolinearono proprio la natura prevalentemente patrimonialistica di questo diritto essendo impossibile individuare quei connotati, propri della persona fisica, che consentono di parlare del diritto in termini personalistici.

Oggi, il diritto all’immagine di una persona o di un ente necessita di una rilettura in chiave patrimonialistica.

Ogni lesione di tale diritto è prevalentemente lesione di un interesse economico, e tutti gli aspetti legati alla persona (riservatezza, decoro, onore) sono ormai aspetti di secondo piano.

Non ci si scandalizza più dell’utilizzo che oggi si fa della propria immagine ed è proprio per questa mutata coscienza sociale che è necessario porsi in un ottica diversa di lettura del diritto all’immagine.

In tutto ciò, negli anni, il contratto di sponsorizzazione ha giocato un ruolo fondamentale, trasformando tale diritto, da diritto della personalità, a diritto patrimoniale, cambiandone i connotati e la struttura.

Nella tradizione giuridica, il diritto all’immagine è usualmente diritto di natura personalistica legato com’è alle istanze proprie della persona fisica.

Rivendicare un diritto del genere significa tutelare la riservatezza della persona, le sue caratteristiche esteriori, insomma, tutto ciò che nel complesso può denotare “l’immagine dell’individuo”.

Oggi, tuttavia, l’uomo è portato ad utilizzare la propria immagine anche a scopi commerciali, frequenti sono i negozi di cessione della propria immagine in cui un soggetto cede ad un altro il diritto di usare l’immagine per promozioni, pubblicità, sponsorizzazioni ecc.

Quando ciò accade non c’è dubbio che ci si trovi dinanzi ad una strutturazione del diritto in questione parzialmente diversa rispetto alla connotazione tradizionale, poiché evidentissima è la componente patrimonialistica; laddove infatti il titolare del diritto lamenti l’indebita diffusione della propria immagine non c’è dubbio che si tratti della lesione di un interesse di natura economica più che personale.

Questo aspetto emerge chiaramente dai contratti di sponsorizzazione di singolo atleta o singola personalità, dove appunto viene sempre inserita una clausola con cui lo sponsee cede allo sponsor la possibilità di usare l’immagine a fini commerciali e non c’è dubbio che la connotazione personalistica del diritto in questione viene notavolmente attenuata.

Addirittura nella sponsorizzazione di club sportivo la natura patrimonialistica del diritto in questione emerge in tutta la sua chiarezza e rilevanza; infatti, non c’è dubbio che l’immagine del club in questo caso sia usata solo ed esclusivamente per fini economici, anzi, in passato, dottrina e giurisprudenza nel riconoscere un diritto all’immagine per enti, società e club sportivi, sottolinearono proprio la natura prevalentemente patrimonialistica di questo diritto essendo impossibile individuare quei connotati, propri della persona fisica, che consentono di parlare del diritto in termini personalistici.

Oggi, il diritto all’immagine di una persona o di un ente necessita di una rilettura in chiave patrimonialistica.

Ogni lesione di tale diritto è prevalentemente lesione di un interesse economico, e tutti gli aspetti legati alla persona (riservatezza, decoro, onore) sono ormai aspetti di secondo piano.

Non ci si scandalizza più dell’utilizzo che oggi si fa della propria immagine ed è proprio per questa mutata coscienza sociale che è necessario porsi in un ottica diversa di lettura del diritto all’immagine.

In tutto ciò, negli anni, il contratto di sponsorizzazione ha giocato un ruolo fondamentale, trasformando tale diritto, da diritto della personalità, a diritto patrimoniale, cambiandone i connotati e la struttura.