Lavoratore distaccato in Cina
La trasferta consiste nel mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, con previsione certa di rientro nella sede di lavoro di provenienza (continuano ad applicarsi normativa e contrattazione collettiva italiane).
Il trasferimento consiste nel mutamento definitivo del luogo di lavoro con stipula di un contratto estero che regola l’intero rapporto.
Il distacco è ora regolamentato dall’art. 30 del Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276:
Il Ministero del lavoro con circolare numero 3 del 15 gennaio 2004 chiarisce che i requisiti di legittimità del distacco sono:
Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.
Ciò che differenzia le tre diverse modalità è la durata della missione, con l’indicazione che per brevi periodi si utilizza la trasferta (regolamentata solo da un punto di vista fiscale, vedi art. 51 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917), per spostamenti definitivi si utilizza il trasferimento (che non è regolamentato dalla legge ma è spesso regolamentato dai contratti collettivi), per periodi intermedi si utilizza il distacco.
La stessa Suprema Corte, peraltro, non ha mancato di rilevare che “la distinzione [basata sul criterio temporale] non permette ovviamente di tracciare una linea fissa di demarcazione: se uno spostamento di giorni o settimane è facilmente inquadrabile nella trasferta, ed al trasferimento va invece ricondotta una dislocazione protratta per anni, per la qualificazione di intervalli intermedi dovrà farsi riferimento a criteri esterni, quali quelli ricavabili dalla natura dell’attività e dalle caratteristiche dell’azienda oltre che dalla comune esperienza”. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, sottolinea la Corte, “il trasferimento implica un mutamento non transitorio del luogo della prestazione lavorativa, accompagnato normalmente dal mutamento della residenza o del domicilio del lavoratore, o comunque un mutamento per un periodo di durata tale da imporre al dipendente la riorganizzazione della sua vita familiare e sociale”.
Per quanto riguarda i paesi extracomunitari si applica il Decreto legge 31.07.1987, n. 317 (“Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’Inps”) ed il Decreto ministeriale Ministero del Lavoro e Previdenza sociale del 16.08.1988: i datori di lavoro devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e contemporaneamente inviarne copia al Ministero degli affari esteri e all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente. La domanda di autorizzazione deve essere corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio o al registro delle società di data non anteriore ad un mese, e deve essere allegata alla domanda copia del contratto di appalto o comunque va specificata la fattispecie contrattuale o il titolo giuridico inerente all’esercizio dell’attività medesima. La domanda deve essere redatta sulla base del modello allegato al decreto ministeriale citato e deve contenere l’indicazione (art. 1, comma 6, D.M. 16 agosto 1988):
- della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l’obbligo dell’autorizzazione;
- del numero dei lavoratori interessati e dei corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi;
- della località dove questi ultimi sono inviati e dell’eventuale programmazione di nuove assunzioni e/o trasferimenti;
- ove il contratto prevede espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all’estero, che il lavoratore assunto sia destinato a prestare la propria attività presso consociate estere, il datore di lavoro deve obbligarsi a garantire le condizioni di lavoro previste da tali trattamenti.
L’art. 6, comma 2, della legge suddetta attribuisce alle parti la facoltà di scegliere la legge applicabile al rapporto e prevede che, in mancanza di scelta, il contratto di lavoro sia regolato:
La scelta effettuata dalle parti in merito alla legge regolatrice del rapporto:
- non vale in alcun caso a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che altrimenti troverebbe applicazione (art. 6, comma 1, L. n. 975/1984);
- deve essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze (art. 3, comma 1, L. n. 975/1984);
- può riguardare la legge applicabile a tutto il contratto di lavoro ovvero una parte soltanto di esso (art. 3, comma 1, legge in esame).
- gli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore. L’eventuale rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino. In ultima analisi, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell’interesse del distaccante ma anche nell’interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l’imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società. In questo senso l’importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante;
- gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Inps seguono l’inquadramento del datore di lavoro distaccante;
- l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Inail), il relativo premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario;
- il datore di lavoro distaccante, salvo un diverso accordo fra le parti relativamente al trattamento economico e normativo, rimane poi responsabile in caso di rivalsa dell’Istituto in occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un’ipotesi di reato, occorso al distaccato presso il distaccatario quale soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro
I lavoratori dipendenti iscritti ai regimi assicurativi esteri possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria; possono chiedere quindi all’INPS l’autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo. La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria Sede INPS sull’apposito modulo O10/M, allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Inoltre, è necessario aggiungere la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l’anno di presentazione della domanda (su mod. O1/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all’anno precedente.
I lavoratori dipendenti assicurati all’INPS possono riscattare i periodi di lavoro svolti all’estero, in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e persino quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione ad esclusivo carico dello stato estero.
Per individuare la retribuzione convenzionale si deve calcolare la retribuzione nazionale mensile. Tale valore si ottiene dividendo per 12 la retribuzione annua prevista dal contratto collettivo, compresi gli importi erogati a seguito di accordi tra le parti, ma escludendo l’eventuale “indennità estero”.
I valori convenzionali devono essere rapportati al periodo di lavoro nel mese, in caso di assunzioni, cessazioni del rapporto di lavoro, trasferimento da e per l’estero. Il coefficiente da utilizzare è 26 (Inps, circ. n. 41/2004).
I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese.
Nel caso in Italia siano previsti, massimali contributivi, questi devono essere osservati anche nell’applicazione delle retribuzioni convenzionali.
Ai datori di lavoro, che vengono contraddistinti dal codice di autorizzazione 4C, spetta la riduzione contributiva pari a 10 punti, prevista dall’ art. 4 comma 2, legge 3.10.1987, n. 398, che deve essere esposta nel quadro D con il codice S189 (la riduzione spetta in via prioritaria sul contributo IVS ed in via subordinata sul contributo DS).
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Operai
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Impiegati
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Dirigenti
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Dirigenti industriali assunti dal 1.1.2003
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Effettiva
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Conv.
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Effettiva
|
Conv.
|
Effettiva
|
Conv.
|
Effettiva
|
Conv.
|
IVS
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101E
|
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201E
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301E
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901E
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TBC
|
102E
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102C
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202E
|
202C
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302E
|
302C
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ENAOLI
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103E
|
103C
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203E
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203C
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303E
|
303C
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DS
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104E
|
104C
|
204E
|
204C
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304E
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304C
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904E
|
904C
|
Mobilità
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105E
|
105C
|
205E
|
205C
|
305E
|
305C
|
905E
|
905C
|
TFR
|
106E
|
106C
|
206E
|
206C
|
306E
|
306C
|
906E
|
906C
|
CUAF
|
107E
|
|
207E
|
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307E
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|
907E
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Malattia
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108E
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108C
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208E
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208C
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Maternità
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109E
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109C
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209E
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209C
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Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, è determinato, dal 1° gennaio 2001, sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente ai fini contributivi dal Ministero del lavoro, a norma della Legge 398/87. Il sostituto di imposta italiano dovrà verificare che non sia in essere, tra i due Stati, un accordo contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione del reddito di lavoro dipendente, esclusivamente nel Paese estero; in tal caso, la convenzione prevarrebbe su tutto.
L’ art. 23 del DPR 600/73 stabilisce che se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all’estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero; resta in ogni caso ferma la possibilità, per il contribuente di utilizzare il credito maturato direttamente in sede di dichiarazione dei redditi - Mod. 730 o Mod. UNICO - art. 15 del DPR 917/86.
L’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - A.I.R.E. - è stata istituita con la circolare ISTAT n. 22/69 ed è regolamentata dalla L. n. 470/1988.
La circostanza che un lavoratore italiano all’estero sia iscritto all’A.I.R.E. contribuisce a far presumere che i compensi per il lavoro da questi prestato all’estero siano esclusi dalla base per il calcolo dell’IRPEF (art. 3, secondo comma, lett. c), D.P.R. n. 917 del 1986).
E’ parte integrante dell’anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ci si iscrive recandosi presso l’Ufficio Consolare competente e fornire le notizie anagrafiche indicate in un modulo che sarà compilato dal funzionario incaricato. L’Ufficio consolare invierà quindi il modulo al Comune italiano nel quale avverrà l’iscrizione. I cittadini possono anche iscriversi direttamente all’AIRE del proprio Comune italiano al momento di trasferire all’estero la propria residenza.
Si richiamano qui di seguito alcuni punti di particolare importanza concernenti l’iscrizione AIRE dettati dalla legge 27.10.1988, n. 470 (Anagrafe e Censimento degli Italiani all’Estero) e dal DPR 6.10.1989 n. 323 (Regolamento di esecuzione della legge n.470):
Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero sono tenute presso i Comuni in Italia. Nei registri AIRE devono essere registrate le informazioni e le mutazioni concernenti sé stessi e quelli su cui si esercita la patria potestà o tutela relative allo stabilimento di residenza all’estero, cambi di residenza o abitazione che hanno luogo all’estero ed allo stato civile e di cittadinanza.
Non sono iscritti all’AIRE i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi o quelli che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali.
L’iscrizione all’AIRE viene effettuata per trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero, dichiarato o accertato. Si ricorda inoltre che i cittadini che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’Ufficio Consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla data di arrivo.
I cittadini italiani hanno l’obbligo di iscriversi all’AIRE e solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono derogabili a tale categoria (es.: atti di cittadinanza, leva militare, rinnovo e rilascio passaporto, certificato doganale per il rimpatrio, autentica di firme etc.)
LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO
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Determinazione della base imponibile per imposte e contributi da versare in Italia
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Ai fini fiscali
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Ai fini contributivi
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Soggiorna all’estero per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi (prestazione all’estero invia continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto): Retribuzione convenzionale
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Paesi extra U.E. non convenzionati: retribuzione convenzionale
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Soggiorna all’estero per un periodo non superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi: retribuzione effettiva
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Paesi dell’U.E.: retribuzione effettiva
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Presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni: nessun imponibile se la convenzione prevede l’esclusiva tassazione all’estero
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Paesi convenzionati: retribuzione effettiva per gli istituti contributivi convenzionati; retribuzione convenzionale per gli istituti contributivi non convenzionati
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Trasferta: retribuzione effettiva
|
Trasferta: retribuzione effettiva
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Residenza fiscale all’estero: nessun imponibile
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- allegato 1: iscrizione alla camera di commercio
- allegato 2: iscrizione al registro delle società presso il tribunale di TV
- allegato 3: contratto di appalto
- allegato 4: contratto di lavoro
- allegato 5: polizza assicurativa
La retribuzione mensile di riferimento si determina quindi attraverso il seguente conteggio:
Settore
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Fascia
|
Retribuzione nazionale
|
Retribuzione convenzionale
| |
Industria
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I
|
Fino a
|
3.225,33
|
3.225,33
|
II
|
Da
|
3.225,34
|
3.724,46
| |
a
|
3.724,46
| |||
III
|
Da
|
3.724,47
|
4.223,58
| |
a
|
4.223,58
| |||
IV
|
Da
|
4.223,59
|
4.795,97
| |
a
|
4.795,97
| |||
V
|
Da
|
4.795,98
|
5.368,33
| |
a
|
5.368,33
| |||
VI
|
Da
|
5.368,34
|
6.290,18
| |
in poi
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Descrizione
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Codice
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N
|
Tempo
|
Imponibile
|
Percentuale
|
Debito
|
Credito
|
Contributi inps impiegati
|
|
1
|
26
|
4224
|
33,35
|
1.408,70
|
|
Lavoratori Quadri
|
Q000
|
1
|
|
|
|
|
|
Dipendenti maschi
|
MA00
|
1
|
|
|
|
|
|
Dipendenti in forza
|
FZ00
|
1
|
|
|
|
|
|
Riduzione 10% lav. estero
|
S189
|
|
|
4224
|
10,00
|
|
422,40
|
Esonero maternità L388/00
|
R601
|
|
|
4224
|
4,00
|
|
16,90
|
Retribuzione uomini
|
|
1
|
|
4224
|
|
|
|
Totale inps
|
|
|
|
|
|
1.408,70
|
439,30
|
Saldo inps
|
|
|
|
|
|
969,40
|
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La trasferta consiste nel mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, con previsione certa di rientro nella sede di lavoro di provenienza (continuano ad applicarsi normativa e contrattazione collettiva italiane).
Il trasferimento consiste nel mutamento definitivo del luogo di lavoro con stipula di un contratto estero che regola l’intero rapporto.
Il distacco è ora regolamentato dall’art. 30 del Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276:
Il Ministero del lavoro con circolare numero 3 del 15 gennaio 2004 chiarisce che i requisiti di legittimità del distacco sono:
Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.
Ciò che differenzia le tre diverse modalità è la durata della missione, con l’indicazione che per brevi periodi si utilizza la trasferta (regolamentata solo da un punto di vista fiscale, vedi art. 51 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917), per spostamenti definitivi si utilizza il trasferimento (che non è regolamentato dalla legge ma è spesso regolamentato dai contratti collettivi), per periodi intermedi si utilizza il distacco.
La stessa Suprema Corte, peraltro, non ha mancato di rilevare che “la distinzione [basata sul criterio temporale] non permette ovviamente di tracciare una linea fissa di demarcazione: se uno spostamento di giorni o settimane è facilmente inquadrabile nella trasferta, ed al trasferimento va invece ricondotta una dislocazione protratta per anni, per la qualificazione di intervalli intermedi dovrà farsi riferimento a criteri esterni, quali quelli ricavabili dalla natura dell’attività e dalle caratteristiche dell’azienda oltre che dalla comune esperienza”. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, sottolinea la Corte, “il trasferimento implica un mutamento non transitorio del luogo della prestazione lavorativa, accompagnato normalmente dal mutamento della residenza o del domicilio del lavoratore, o comunque un mutamento per un periodo di durata tale da imporre al dipendente la riorganizzazione della sua vita familiare e sociale”.
Per quanto riguarda i paesi extracomunitari si applica il Decreto legge 31.07.1987, n. 317 (“Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’Inps”) ed il Decreto ministeriale Ministero del Lavoro e Previdenza sociale del 16.08.1988: i datori di lavoro devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e contemporaneamente inviarne copia al Ministero degli affari esteri e all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente. La domanda di autorizzazione deve essere corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio o al registro delle società di data non anteriore ad un mese, e deve essere allegata alla domanda copia del contratto di appalto o comunque va specificata la fattispecie contrattuale o il titolo giuridico inerente all’esercizio dell’attività medesima. La domanda deve essere redatta sulla base del modello allegato al decreto ministeriale citato e deve contenere l’indicazione (art. 1, comma 6, D.M. 16 agosto 1988):
- della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l’obbligo dell’autorizzazione;
- del numero dei lavoratori interessati e dei corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi;
- della località dove questi ultimi sono inviati e dell’eventuale programmazione di nuove assunzioni e/o trasferimenti;
- ove il contratto prevede espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all’estero, che il lavoratore assunto sia destinato a prestare la propria attività presso consociate estere, il datore di lavoro deve obbligarsi a garantire le condizioni di lavoro previste da tali trattamenti.
L’art. 6, comma 2, della legge suddetta attribuisce alle parti la facoltà di scegliere la legge applicabile al rapporto e prevede che, in mancanza di scelta, il contratto di lavoro sia regolato:
La scelta effettuata dalle parti in merito alla legge regolatrice del rapporto:
- non vale in alcun caso a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che altrimenti troverebbe applicazione (art. 6, comma 1, L. n. 975/1984);
- deve essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze (art. 3, comma 1, L. n. 975/1984);
- può riguardare la legge applicabile a tutto il contratto di lavoro ovvero una parte soltanto di esso (art. 3, comma 1, legge in esame).
- gli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore. L’eventuale rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino. In ultima analisi, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell’interesse del distaccante ma anche nell’interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l’imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società. In questo senso l’importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante;
- gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Inps seguono l’inquadramento del datore di lavoro distaccante;
- l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Inail), il relativo premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario;
- il datore di lavoro distaccante, salvo un diverso accordo fra le parti relativamente al trattamento economico e normativo, rimane poi responsabile in caso di rivalsa dell’Istituto in occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un’ipotesi di reato, occorso al distaccato presso il distaccatario quale soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro
I lavoratori dipendenti iscritti ai regimi assicurativi esteri possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria; possono chiedere quindi all’INPS l’autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo. La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria Sede INPS sull’apposito modulo O10/M, allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Inoltre, è necessario aggiungere la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l’anno di presentazione della domanda (su mod. O1/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all’anno precedente.
I lavoratori dipendenti assicurati all’INPS possono riscattare i periodi di lavoro svolti all’estero, in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e persino quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione ad esclusivo carico dello stato estero.
Per individuare la retribuzione convenzionale si deve calcolare la retribuzione nazionale mensile. Tale valore si ottiene dividendo per 12 la retribuzione annua prevista dal contratto collettivo, compresi gli importi erogati a seguito di accordi tra le parti, ma escludendo l’eventuale “indennità estero”.
I valori convenzionali devono essere rapportati al periodo di lavoro nel mese, in caso di assunzioni, cessazioni del rapporto di lavoro, trasferimento da e per l’estero. Il coefficiente da utilizzare è 26 (Inps, circ. n. 41/2004).
I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese.
Nel caso in Italia siano previsti, massimali contributivi, questi devono essere osservati anche nell’applicazione delle retribuzioni convenzionali.
Ai datori di lavoro, che vengono contraddistinti dal codice di autorizzazione 4C, spetta la riduzione contributiva pari a 10 punti, prevista dall’ art. 4 comma 2, legge 3.10.1987, n. 398, che deve essere esposta nel quadro D con il codice S189 (la riduzione spetta in via prioritaria sul contributo IVS ed in via subordinata sul contributo DS).
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Operai
|
Impiegati
|
Dirigenti
|
Dirigenti industriali assunti dal 1.1.2003
| ||||
|
Effettiva
|
Conv.
|
Effettiva
|
Conv.
|
Effettiva
|
Conv.
|
Effettiva
|
Conv.
|
IVS
|
101E
|
|
201E
|
|
301E
|
|
901E
|
|
TBC
|
102E
|
102C
|
202E
|
202C
|
302E
|
302C
|
|
|
ENAOLI
|
103E
|
103C
|
203E
|
203C
|
303E
|
303C
|
|
|
DS
|
104E
|
104C
|
204E
|
204C
|
304E
|
304C
|
904E
|
904C
|
Mobilità
|
105E
|
105C
|
205E
|
205C
|
305E
|
305C
|
905E
|
905C
|
TFR
|
106E
|
106C
|
206E
|
206C
|
306E
|
306C
|
906E
|
906C
|
CUAF
|
107E
|
|
207E
|
|
307E
|
|
907E
|
|
Malattia
|
108E
|
108C
|
208E
|
208C
|
|
|
|
|
Maternità
|
109E
|
109C
|
209E
|
209C
|
|
|
|
|
Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, è determinato, dal 1° gennaio 2001, sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente ai fini contributivi dal Ministero del lavoro, a norma della Legge 398/87. Il sostituto di imposta italiano dovrà verificare che non sia in essere, tra i due Stati, un accordo contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione del reddito di lavoro dipendente, esclusivamente nel Paese estero; in tal caso, la convenzione prevarrebbe su tutto.
L’ art. 23 del DPR 600/73 stabilisce che se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all’estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero; resta in ogni caso ferma la possibilità, per il contribuente di utilizzare il credito maturato direttamente in sede di dichiarazione dei redditi - Mod. 730 o Mod. UNICO - art. 15 del DPR 917/86.
L’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - A.I.R.E. - è stata istituita con la circolare ISTAT n. 22/69 ed è regolamentata dalla L. n. 470/1988.
La circostanza che un lavoratore italiano all’estero sia iscritto all’A.I.R.E. contribuisce a far presumere che i compensi per il lavoro da questi prestato all’estero siano esclusi dalla base per il calcolo dell’IRPEF (art. 3, secondo comma, lett. c), D.P.R. n. 917 del 1986).
E’ parte integrante dell’anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ci si iscrive recandosi presso l’Ufficio Consolare competente e fornire le notizie anagrafiche indicate in un modulo che sarà compilato dal funzionario incaricato. L’Ufficio consolare invierà quindi il modulo al Comune italiano nel quale avverrà l’iscrizione. I cittadini possono anche iscriversi direttamente all’AIRE del proprio Comune italiano al momento di trasferire all’estero la propria residenza.
Si richiamano qui di seguito alcuni punti di particolare importanza concernenti l’iscrizione AIRE dettati dalla legge 27.10.1988, n. 470 (Anagrafe e Censimento degli Italiani all’Estero) e dal DPR 6.10.1989 n. 323 (Regolamento di esecuzione della legge n.470):
Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero sono tenute presso i Comuni in Italia. Nei registri AIRE devono essere registrate le informazioni e le mutazioni concernenti sé stessi e quelli su cui si esercita la patria potestà o tutela relative allo stabilimento di residenza all’estero, cambi di residenza o abitazione che hanno luogo all’estero ed allo stato civile e di cittadinanza.
Non sono iscritti all’AIRE i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi o quelli che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali.
L’iscrizione all’AIRE viene effettuata per trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero, dichiarato o accertato. Si ricorda inoltre che i cittadini che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’Ufficio Consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla data di arrivo.
I cittadini italiani hanno l’obbligo di iscriversi all’AIRE e solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono derogabili a tale categoria (es.: atti di cittadinanza, leva militare, rinnovo e rilascio passaporto, certificato doganale per il rimpatrio, autentica di firme etc.)
LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO
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Determinazione della base imponibile per imposte e contributi da versare in Italia
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Ai fini fiscali
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Ai fini contributivi
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Soggiorna all’estero per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi (prestazione all’estero invia continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto): Retribuzione convenzionale
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Paesi extra U.E. non convenzionati: retribuzione convenzionale
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Soggiorna all’estero per un periodo non superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi: retribuzione effettiva
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Paesi dell’U.E.: retribuzione effettiva
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Presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni: nessun imponibile se la convenzione prevede l’esclusiva tassazione all’estero
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Paesi convenzionati: retribuzione effettiva per gli istituti contributivi convenzionati; retribuzione convenzionale per gli istituti contributivi non convenzionati
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Trasferta: retribuzione effettiva
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Trasferta: retribuzione effettiva
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Residenza fiscale all’estero: nessun imponibile
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- allegato 1: iscrizione alla camera di commercio
- allegato 2: iscrizione al registro delle società presso il tribunale di TV
- allegato 3: contratto di appalto
- allegato 4: contratto di lavoro
- allegato 5: polizza assicurativa
La retribuzione mensile di riferimento si determina quindi attraverso il seguente conteggio:
Settore
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Fascia
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Retribuzione nazionale
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Retribuzione convenzionale
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Industria
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I
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Fino a
|
3.225,33
|
3.225,33
|
II
|
Da
|
3.225,34
|
3.724,46
| |
a
|
3.724,46
| |||
III
|
Da
|
3.724,47
|
4.223,58
| |
a
|
4.223,58
| |||
IV
|
Da
|
4.223,59
|
4.795,97
| |
a
|
4.795,97
| |||
V
|
Da
|
4.795,98
|
5.368,33
| |
a
|
5.368,33
| |||
VI
|
Da
|
5.368,34
|
6.290,18
| |
in poi
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Descrizione
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Codice
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N
|
Tempo
|
Imponibile
|
Percentuale
|
Debito
|
Credito
|
Contributi inps impiegati
|
|
1
|
26
|
4224
|
33,35
|
1.408,70
|
|
Lavoratori Quadri
|
Q000
|
1
|
|
|
|
|
|
Dipendenti maschi
|
MA00
|
1
|
|
|
|
|
|
Dipendenti in forza
|
FZ00
|
1
|
|
|
|
|
|
Riduzione 10% lav. estero
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S189
|
|
|
4224
|
10,00
|
|
422,40
|
Esonero maternità L388/00
|
R601
|
|
|
4224
|
4,00
|
|
16,90
|
Retribuzione uomini
|
|
1
|
|
4224
|
|
|
|
Totale inps
|
|
|
|
|
|
1.408,70
|
439,30
|
Saldo inps
|
|
|
|
|
|
969,40
|
|