Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese
FINALITÀ E PRINCÌPI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge definisce lo status giuridico delle imprese al fine di assicurare lo sviluppo della persona e della sua espressione attraverso il lavoro nonché di garantire un’effettiva concorrenza e una reale libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione.
2. Lo status giuridico delle imprese è volto:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell’occupazione e alla prosperità economica;
b) a promuovere la costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare;
c) a sostenere l’avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
d) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
e) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale;
f) a promuovere o ad adeguare l’intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;
g) a rendere le pubbliche amministrazioni sensibili e attente alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.
Art. 2.
(Princìpi generali).
1. Sono princìpi fondamentali dello status giuridico delle imprese:
a) la libertà di iniziativa, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché la concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall’Unione europea;
b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d’impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d’impresa e alla certificazione;
c) la responsabilità dello Stato, nella valutazione dell’opportunità dei provvedimenti discrezionali concernenti l’attività d’impresa e nell’adozione di norme certe;
d) la messa a carico della pubblica amministrazione degli oneri procedurali concernenti l’attività d’impresa;
e) la fiducia dello Stato nei confronti dell’imprenditore e dell’impresa quale condizione della realizzazione dello Stato democratico;
f) l’innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e per la garanzia della possibilità di accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche;
g) la reciprocità nei rapporti economici e nelle transazioni.
Art. 3.
(Libertà associativa).
1. Ogni impresa è libera di associarsi in una o più associazioni.
2. Nessuna associazione può rivendicare l’esclusività della rappresentanza di un’impresa.
3. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio».
Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 4.
(Procedure di valutazione).
1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l’impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative sulle micro, piccole e medie imprese, prima della loro emanazione, attraverso:
a) l’integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) la previsione obbligatoria ed espressa dell’introduzione di deroghe per la loro applicazione alle micro, piccole e medie imprese.
2. Le regioni e gli enti locali, anche in forma associata, con il concorso del sistema delle camere di commercio, possono costituire appositi organi per l’attuazione delle disposizioni del comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consultare le parti interessate prima della presentazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.
Art. 5.
(Rapporti con la pubblica amministrazione).
1. Lo Stato nelle sue articolazioni e la pubblica amministrazione sono al servizio dei cittadini e delle imprese. In particolare, nel rapporto con le imprese essi garantiscono la trasparenza delle regole, l’efficacia, l’efficienza, la tempestività e l’uniformità di trattamento.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l’aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività d’impresa; essi sono altresì tenuti a prevedere un trattamento di maggiore favore, attraverso procedure semplificate e la riduzione al minimo delle commissioni di registrazione alle camere di commercio, per l’avvio di nuove imprese e per l’esercizio da parte delle micro, piccole e medie imprese.
3. L’avvio dell’attività d’impresa è subordinato alla richiesta della preventiva autorizzazione all’amministrazione competente, cui si applicano i termini di cui al comma 4, per quanto riguarda le attività d’impresa che comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali.
4. Per ogni richiesta presentata alla pubblica amministrazione l’impresa ha diritto di ricevere una risposta entro il termine massimo di novanta giorni; il procedimento può essere interrotto una sola volta per un massimo di trenta giorni per la richiesta di integrazioni. Decorsi inutilmente tali termini la richiesta si intende approvata. In caso di diniego l’amministrazione è tenuta a dare adeguata motivazione. In nessun caso posso essere addotti motivi imputabili a inadempienze dell’amministrazione stessa. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze possono indicare, in ragione di dimensioni e di settori economici differenti, termini di maggiore favore.
5. La pubblica amministrazione non può richiedere alle imprese copie di documentazioni o di certificazioni già in possesso della stessa pubblica amministrazione. In particolare, le certificazioni relative all’impresa possono essere comunicate dalle stesse al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e possono essere inserite nel Repertorio economico amministrativo (REA). Alla pubblica amministrazione e alle autorità aventi titolo è garantito l’accesso telematico al registro delle imprese ed è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni presenti nello stesso registro.
6. Lo Stato garantisce alle micro, piccole e medie imprese il ricorso a misure specifiche per quanto riguarda periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, in particolare da obblighi di informazione o di relazione.
7. La pubblica amministrazione è tenuta alla liquidazione delle corresponsioni dovute alle imprese fornitrici di beni e di servizi entro il termine massimo di novanta giorni; decorso tale termine si applicano gli interessi legali.
Art. 6.
(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).
1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.
2. Alle imprese non possono essere imputati obblighi né comminate sanzioni che riguardano elementi non previsti nei requisiti minimi pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, nel corso delle verifiche svolte dalla pubblica amministrazione e dalle autorità competenti.
3. Nelle more del procedimento di verifica di cui al comma 2 del presente articolo e nei termini concordati per l’adeguamento, l’attività d’impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 2, né l’amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in cui è riscontrata una radicale difformità rispetto a quanto dichiarato.
Art. 7.
(Insolvenza).
1. Agli imprenditori in stato di insolvenza lo Stato garantisce l’ottenimento di una seconda possibilità, a tale fine:
a) le procedure legali di scioglimento di un’impresa, in caso di bancarotta non fraudolenta, non possono essere superiori a un anno;
b) ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.
2. Nelle procedure di fallimento o di amministrazione controllata lo Stato si fa carico degli oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso siano micro, piccole e medie imprese, al fine di non pregiudicarne la sopravvivenza.
Art. 8.
(Disciplina degli appalti pubblici).
1. È compito dello Stato istituire portali telematici al fine di rendere trasparenti e di ampliare l’accesso all’informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione europea.
2. Al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, ove possibile, è fatto obbligo alla pubblica amministrazione e alle autorità competenti di suddividere i contratti in lotti e di rendere visibili le possibilità di subappalto, nonché di riservare una quota degli stessi, non inferiore al 30 per cento, alle micro, piccole e medie imprese.
3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione e alle autorità contraenti di richiedere alle imprese concorrenti requisiti finanziari sproporzionati al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE
Art. 9.
(Definizioni).
1. Ai fini del presente capo, si assumono i criteri utilizzati nell’ambito dell’Unione europea per la definizione di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa.
2. Si definiscono distretti industriali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Si definiscono meta-distretti le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali.
4. Si definiscono distretti tecnologici i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell’innovazione.
5. Si definiscono reti di impresa le aggregazioni funzionali tra imprese, realizzate in forma di persona giuridica.
6. Si definiscono imprese femminili le imprese con una partecipazione al capitale di una quota non inferiore al 65 per cento di donne.
7. Si definiscono imprese giovanili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore al 65 per cento di persone con età inferiore a trentacinque anni.
Art. 10.
(Incentivi all’imprenditorialità).
1. È dovere dello Stato incentivare gli imprenditori e le imprese, in particolare quelle familiari, al fine di favorire il loro sviluppo.
2. Lo Stato è tenuto a introdurre il concetto di imprenditorialità come competenza chiave nei programmi didattici scolastici e universitari.
3. Lo Stato favorisce il tutorato e il sostegno, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, ai trasferimenti delle imprese, alle donne imprenditrici e ai giovani imprenditori.
Art. 11.
(Sostegno pubblico alle micro, piccole e medie imprese).
1. Al fine di realizzare i princìpi di cui alla presente legge, di garantire condizioni di competitività alle imprese secondo il principio di sussidiarietà e di consentire il loro accesso al sistema degli incentivi pubblici, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono, attraverso trattamenti di maggiore favore negli ambiti autorizzativo e fiscale:
a) le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese;
b) le imprese giovanili;
c) le imprese femminili;
d) le nuove imprese basate sulla tecnologia;
e) le imprese che sviluppano processi di capitalizzazione, di sviluppo del capitale umano, di innovazione e di internazionalizzazione;
f) le imprese che adottano comportamenti e procedure di responsabilità sociale o ambientale e tesi a garantire pari opportunità, sia all’interno dell’impresa che nel rispettivo settore economico;
g) le imprese che prevedono meccanismi di partecipazione societaria per i propri collaboratori;
h) le imprese sociali.
2. Al fine di valorizzare e di incentivare la collaborazione nell’ambito del sistema produttivo italiano, lo Stato riserva trattamenti di maggiore favore alle imprese che sviluppano livelli operativi secondo il principio di rete e, in particolare:
a) distretti;
b) meta-distretti;
c) distretti tecnologici;
d) reti di imprese.
3. Alle imprese di cui al comma 2, si applicano, su base volontaria, i princìpi fiscali propri dei gruppi di impresa.
Art. 12.
(Politiche pubbliche per la competitività).
1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese, lo Stato ne favorisce in ogni modo l’innovazione, l’internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi per l’internazionalizzazione e l’innovazione;
b) garantisce il sostegno ai consorzi fidi e agli altri strumenti di cogaranzia delle micro, piccole e medie imprese e delle loro associazioni;
c) riconosce il ruolo attivo delle associazioni delle imprese e dei loro centri di servizio che operano ai sensi delle lettere a) e b);
d) favorisce il collegamento e le condizioni per l’accesso delle micro, piccole e medie imprese al patrimonio di conoscenza del sistema pubblico della ricerca, valorizzando il ruolo delle associazioni delle imprese nelle funzioni di interfaccia;
e) favorisce lo sviluppo di un contesto giuridico ed economico che favorisce la puntualità dei pagamenti e delle transazioni commerciali.
Art. 13.
(Imposizione fiscale).
1. Lo Stato, al fine di sostenere la capitalizzazione e la crescita delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, differenzia la tassazione degli utili, concedendo condizioni di maggiore vantaggio agli utili reinvestiti nella capitalizzazione, nel capitale umano, nella ricerca, nell’innovazione e nell’internazionalizzazione. Concede altresì condizioni di maggiore vantaggio alle persone fisiche e alle persone giuridiche che investono capitali di rischio propri nelle micro, piccole e medie imprese.
2. Lo Stato garantisce alle micro, piccole e medie imprese forme semplificate di imposizione e di corresponsione delle imposte.
3. L’imposizione fiscale non può in alcun modo ostacolare il trasferimento delle imprese, con particolare riferimento alla successione delle stesse.
4. L’imposizione fiscale diretta e indiretta complessiva non può superare il 45 per cento degli utili di impresa; è fatto divieto di introdurre norme che prevedono un’imposizione fiscale diretta calcolata sulla base dei costi sostenuti dall’impresa o di altre imposte.
5. Lo Stato non può pretendere la corresponsione di alcun versamento, qualora sia debitore dell’impresa a qualunque titolo.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVE IMPRESE
Art. 14.
(Imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate).
1. Lo Stato garantisce norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e di sviluppare l’imprenditorialità diffusa. Per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate, il termine di cui al periodo precedente è prorogato di ulteriori due anni.
2. In particolare, alle imprese di cui al comma 1 è concessa:
a) l’esenzione completa da ogni forma di tassazione generale e locale;
b) l’esenzione dalle procedure di fallimento e di amministrazione controllata;
c) l’esenzione da qualunque obbligo per le imprese di servizi, fatti salvi quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la comunicazione di avvio delle attività resa allo sportello unico per le imprese;
d) per le imprese di produzione relative ad attività che non comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, si applica quanto previsto dalla lettera c).
3. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti di collaborazione per ricerca e formazione del capitale umano con università e con enti di ricerca, aree e locali senza oneri per i primi cinque anni di attività dell’azienda; tali aree e locali possono essere affidati senza oneri a soggetti di servizio senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese.
4. Le camere di commercio, anche in forma associata e con vincolo di sussidiarietà orizzontale rispetto alle associazioni delle imprese e ai loro centri di servizio, sono tenute a garantire la formazione e l’assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo.
Capo V
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 15.
(Istituzione e compiti dell’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese).
1. È istituita l’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Agenzia».
2. Sono compiti dell’Agenzia:
a) l’elaborazione di proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti;
b) la predisposizione del rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sulla micro, piccola e media impresa. Il rapporto individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese e contiene una sezione dedicata all’analisi preventiva e alla valutazione successiva dell’impatto delle politiche di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese.
3. L’Agenzia effettua, anche avvalendosi del contributo del tavolo di consultazione di cui al comma 5:
a) l’analisi di impatto preventivo sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi;
b) la verifica di impatto successivo sulle micro, piccole e medie imprese degli atti normativi.
4. Nell’assolvimento dei suoi compiti l’Agenzia opera in stretto collegamento con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso l’Agenzia è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.
6. Il Governo, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto annuale di cui al comma 2, lettera b), su cui il Parlamento si esprime nei successivi sessanta giorni, anche adottando uno specifico atto sulle misure prioritarie da attuare. Su tali misure prioritarie l’Agenzia svolge le analisi e le verifiche di impatto di cui al comma 3, lettere a) e b).
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione del regolamento, nonché dell’assetto organizzativo dell’Agenzia e delle risorse da destinare ad essa. Il decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione.
Art. 16.
(Organi dell’agenzia).
1. L’Agenzia è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri; il presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il mandato del presidente e dei membri dell’Agenzia è fissato in cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
Capo VI
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 17.
(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).
1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sull’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.
4. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio della sua attività.
Art. 18.
(Attività della Commissione).
1. La Commissione valuta l’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela delle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia e all’estero e con associazioni, organizzazioni non governative e altri soggetti operanti nell’ambito della tutela e della promozione delle micro, piccole e medie imprese.
3. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell’Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6_ TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell’ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese.
Art. 19.
(Spese di funzionamento).
1. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 20.000 euro per l’anno 2009 e a 30.000 euro a decorrere dall’anno 2010, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Capo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20.
(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).
1. Le regioni, sulla base delle competenze loro assegnate ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, possono prevedere norme di maggiore favore per le micro, piccole e medie imprese, purché non in contrasto con i princìpi e con le disposizioni della presente legge.
2. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.
Art. 21.
(Entrata in vigore e provvedimenti di attuazione).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti gli organi e sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge.
3. Per i provvedimenti di attuazione delle disposizioni dell’articolo 13, il termine di adozione è stabilito in due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
(Abrogazioni).
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a pubblicare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, l’elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati.
Art. 23.
(Norma finanziaria).
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.
FINALITÀ E PRINCÌPI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge definisce lo status giuridico delle imprese al fine di assicurare lo sviluppo della persona e della sua espressione attraverso il lavoro nonché di garantire un’effettiva concorrenza e una reale libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione.
2. Lo status giuridico delle imprese è volto:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell’occupazione e alla prosperità economica;
b) a promuovere la costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare;
c) a sostenere l’avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
d) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
e) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale;
f) a promuovere o ad adeguare l’intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;
g) a rendere le pubbliche amministrazioni sensibili e attente alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.
Art. 2.
(Princìpi generali).
1. Sono princìpi fondamentali dello status giuridico delle imprese:
a) la libertà di iniziativa, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché la concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall’Unione europea;
b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d’impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d’impresa e alla certificazione;
c) la responsabilità dello Stato, nella valutazione dell’opportunità dei provvedimenti discrezionali concernenti l’attività d’impresa e nell’adozione di norme certe;
d) la messa a carico della pubblica amministrazione degli oneri procedurali concernenti l’attività d’impresa;
e) la fiducia dello Stato nei confronti dell’imprenditore e dell’impresa quale condizione della realizzazione dello Stato democratico;
f) l’innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e per la garanzia della possibilità di accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche;
g) la reciprocità nei rapporti economici e nelle transazioni.
Art. 3.
(Libertà associativa).
1. Ogni impresa è libera di associarsi in una o più associazioni.
2. Nessuna associazione può rivendicare l’esclusività della rappresentanza di un’impresa.
3. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio».
Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 4.
(Procedure di valutazione).
1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l’impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative sulle micro, piccole e medie imprese, prima della loro emanazione, attraverso:
a) l’integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) la previsione obbligatoria ed espressa dell’introduzione di deroghe per la loro applicazione alle micro, piccole e medie imprese.
2. Le regioni e gli enti locali, anche in forma associata, con il concorso del sistema delle camere di commercio, possono costituire appositi organi per l’attuazione delle disposizioni del comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consultare le parti interessate prima della presentazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.
Art. 5.
(Rapporti con la pubblica amministrazione).
1. Lo Stato nelle sue articolazioni e la pubblica amministrazione sono al servizio dei cittadini e delle imprese. In particolare, nel rapporto con le imprese essi garantiscono la trasparenza delle regole, l’efficacia, l’efficienza, la tempestività e l’uniformità di trattamento.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l’aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività d’impresa; essi sono altresì tenuti a prevedere un trattamento di maggiore favore, attraverso procedure semplificate e la riduzione al minimo delle commissioni di registrazione alle camere di commercio, per l’avvio di nuove imprese e per l’esercizio da parte delle micro, piccole e medie imprese.
3. L’avvio dell’attività d’impresa è subordinato alla richiesta della preventiva autorizzazione all’amministrazione competente, cui si applicano i termini di cui al comma 4, per quanto riguarda le attività d’impresa che comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali.
4. Per ogni richiesta presentata alla pubblica amministrazione l’impresa ha diritto di ricevere una risposta entro il termine massimo di novanta giorni; il procedimento può essere interrotto una sola volta per un massimo di trenta giorni per la richiesta di integrazioni. Decorsi inutilmente tali termini la richiesta si intende approvata. In caso di diniego l’amministrazione è tenuta a dare adeguata motivazione. In nessun caso posso essere addotti motivi imputabili a inadempienze dell’amministrazione stessa. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze possono indicare, in ragione di dimensioni e di settori economici differenti, termini di maggiore favore.
5. La pubblica amministrazione non può richiedere alle imprese copie di documentazioni o di certificazioni già in possesso della stessa pubblica amministrazione. In particolare, le certificazioni relative all’impresa possono essere comunicate dalle stesse al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e possono essere inserite nel Repertorio economico amministrativo (REA). Alla pubblica amministrazione e alle autorità aventi titolo è garantito l’accesso telematico al registro delle imprese ed è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni presenti nello stesso registro.
6. Lo Stato garantisce alle micro, piccole e medie imprese il ricorso a misure specifiche per quanto riguarda periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, in particolare da obblighi di informazione o di relazione.
7. La pubblica amministrazione è tenuta alla liquidazione delle corresponsioni dovute alle imprese fornitrici di beni e di servizi entro il termine massimo di novanta giorni; decorso tale termine si applicano gli interessi legali.
Art. 6.
(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).
1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.
2. Alle imprese non possono essere imputati obblighi né comminate sanzioni che riguardano elementi non previsti nei requisiti minimi pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, nel corso delle verifiche svolte dalla pubblica amministrazione e dalle autorità competenti.
3. Nelle more del procedimento di verifica di cui al comma 2 del presente articolo e nei termini concordati per l’adeguamento, l’attività d’impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 2, né l’amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in cui è riscontrata una radicale difformità rispetto a quanto dichiarato.
Art. 7.
(Insolvenza).
1. Agli imprenditori in stato di insolvenza lo Stato garantisce l’ottenimento di una seconda possibilità, a tale fine:
a) le procedure legali di scioglimento di un’impresa, in caso di bancarotta non fraudolenta, non possono essere superiori a un anno;
b) ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.
2. Nelle procedure di fallimento o di amministrazione controllata lo Stato si fa carico degli oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso siano micro, piccole e medie imprese, al fine di non pregiudicarne la sopravvivenza.
Art. 8.
(Disciplina degli appalti pubblici).
1. È compito dello Stato istituire portali telematici al fine di rendere trasparenti e di ampliare l’accesso all’informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione europea.
2. Al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, ove possibile, è fatto obbligo alla pubblica amministrazione e alle autorità competenti di suddividere i contratti in lotti e di rendere visibili le possibilità di subappalto, nonché di riservare una quota degli stessi, non inferiore al 30 per cento, alle micro, piccole e medie imprese.
3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione e alle autorità contraenti di richiedere alle imprese concorrenti requisiti finanziari sproporzionati al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE
Art. 9.
(Definizioni).
1. Ai fini del presente capo, si assumono i criteri utilizzati nell’ambito dell’Unione europea per la definizione di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa.
2. Si definiscono distretti industriali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Si definiscono meta-distretti le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali.
4. Si definiscono distretti tecnologici i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell’innovazione.
5. Si definiscono reti di impresa le aggregazioni funzionali tra imprese, realizzate in forma di persona giuridica.
6. Si definiscono imprese femminili le imprese con una partecipazione al capitale di una quota non inferiore al 65 per cento di donne.
7. Si definiscono imprese giovanili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore al 65 per cento di persone con età inferiore a trentacinque anni.
Art. 10.
(Incentivi all’imprenditorialità).
1. È dovere dello Stato incentivare gli imprenditori e le imprese, in particolare quelle familiari, al fine di favorire il loro sviluppo.
2. Lo Stato è tenuto a introdurre il concetto di imprenditorialità come competenza chiave nei programmi didattici scolastici e universitari.
3. Lo Stato favorisce il tutorato e il sostegno, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, ai trasferimenti delle imprese, alle donne imprenditrici e ai giovani imprenditori.
Art. 11.
(Sostegno pubblico alle micro, piccole e medie imprese).
1. Al fine di realizzare i princìpi di cui alla presente legge, di garantire condizioni di competitività alle imprese secondo il principio di sussidiarietà e di consentire il loro accesso al sistema degli incentivi pubblici, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono, attraverso trattamenti di maggiore favore negli ambiti autorizzativo e fiscale:
a) le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese;
b) le imprese giovanili;
c) le imprese femminili;
d) le nuove imprese basate sulla tecnologia;
e) le imprese che sviluppano processi di capitalizzazione, di sviluppo del capitale umano, di innovazione e di internazionalizzazione;
f) le imprese che adottano comportamenti e procedure di responsabilità sociale o ambientale e tesi a garantire pari opportunità, sia all’interno dell’impresa che nel rispettivo settore economico;
g) le imprese che prevedono meccanismi di partecipazione societaria per i propri collaboratori;
h) le imprese sociali.
2. Al fine di valorizzare e di incentivare la collaborazione nell’ambito del sistema produttivo italiano, lo Stato riserva trattamenti di maggiore favore alle imprese che sviluppano livelli operativi secondo il principio di rete e, in particolare:
a) distretti;
b) meta-distretti;
c) distretti tecnologici;
d) reti di imprese.
3. Alle imprese di cui al comma 2, si applicano, su base volontaria, i princìpi fiscali propri dei gruppi di impresa.
Art. 12.
(Politiche pubbliche per la competitività).
1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese, lo Stato ne favorisce in ogni modo l’innovazione, l’internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi per l’internazionalizzazione e l’innovazione;
b) garantisce il sostegno ai consorzi fidi e agli altri strumenti di cogaranzia delle micro, piccole e medie imprese e delle loro associazioni;
c) riconosce il ruolo attivo delle associazioni delle imprese e dei loro centri di servizio che operano ai sensi delle lettere a) e b);
d) favorisce il collegamento e le condizioni per l’accesso delle micro, piccole e medie imprese al patrimonio di conoscenza del sistema pubblico della ricerca, valorizzando il ruolo delle associazioni delle imprese nelle funzioni di interfaccia;
e) favorisce lo sviluppo di un contesto giuridico ed economico che favorisce la puntualità dei pagamenti e delle transazioni commerciali.
Art. 13.
(Imposizione fiscale).
1. Lo Stato, al fine di sostenere la capitalizzazione e la crescita delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, differenzia la tassazione degli utili, concedendo condizioni di maggiore vantaggio agli utili reinvestiti nella capitalizzazione, nel capitale umano, nella ricerca, nell’innovazione e nell’internazionalizzazione. Concede altresì condizioni di maggiore vantaggio alle persone fisiche e alle persone giuridiche che investono capitali di rischio propri nelle micro, piccole e medie imprese.
2. Lo Stato garantisce alle micro, piccole e medie imprese forme semplificate di imposizione e di corresponsione delle imposte.
3. L’imposizione fiscale non può in alcun modo ostacolare il trasferimento delle imprese, con particolare riferimento alla successione delle stesse.
4. L’imposizione fiscale diretta e indiretta complessiva non può superare il 45 per cento degli utili di impresa; è fatto divieto di introdurre norme che prevedono un’imposizione fiscale diretta calcolata sulla base dei costi sostenuti dall’impresa o di altre imposte.
5. Lo Stato non può pretendere la corresponsione di alcun versamento, qualora sia debitore dell’impresa a qualunque titolo.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVE IMPRESE
Art. 14.
(Imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate).
1. Lo Stato garantisce norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e di sviluppare l’imprenditorialità diffusa. Per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate, il termine di cui al periodo precedente è prorogato di ulteriori due anni.
2. In particolare, alle imprese di cui al comma 1 è concessa:
a) l’esenzione completa da ogni forma di tassazione generale e locale;
b) l’esenzione dalle procedure di fallimento e di amministrazione controllata;
c) l’esenzione da qualunque obbligo per le imprese di servizi, fatti salvi quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la comunicazione di avvio delle attività resa allo sportello unico per le imprese;
d) per le imprese di produzione relative ad attività che non comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, si applica quanto previsto dalla lettera c).
3. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti di collaborazione per ricerca e formazione del capitale umano con università e con enti di ricerca, aree e locali senza oneri per i primi cinque anni di attività dell’azienda; tali aree e locali possono essere affidati senza oneri a soggetti di servizio senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese.
4. Le camere di commercio, anche in forma associata e con vincolo di sussidiarietà orizzontale rispetto alle associazioni delle imprese e ai loro centri di servizio, sono tenute a garantire la formazione e l’assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo.
Capo V
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 15.
(Istituzione e compiti dell’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese).
1. È istituita l’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Agenzia».
2. Sono compiti dell’Agenzia:
a) l’elaborazione di proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti;
b) la predisposizione del rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sulla micro, piccola e media impresa. Il rapporto individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese e contiene una sezione dedicata all’analisi preventiva e alla valutazione successiva dell’impatto delle politiche di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese.
3. L’Agenzia effettua, anche avvalendosi del contributo del tavolo di consultazione di cui al comma 5:
a) l’analisi di impatto preventivo sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi;
b) la verifica di impatto successivo sulle micro, piccole e medie imprese degli atti normativi.
4. Nell’assolvimento dei suoi compiti l’Agenzia opera in stretto collegamento con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso l’Agenzia è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.
6. Il Governo, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto annuale di cui al comma 2, lettera b), su cui il Parlamento si esprime nei successivi sessanta giorni, anche adottando uno specifico atto sulle misure prioritarie da attuare. Su tali misure prioritarie l’Agenzia svolge le analisi e le verifiche di impatto di cui al comma 3, lettere a) e b).
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione del regolamento, nonché dell’assetto organizzativo dell’Agenzia e delle risorse da destinare ad essa. Il decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione.
Art. 16.
(Organi dell’agenzia).
1. L’Agenzia è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri; il presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il mandato del presidente e dei membri dell’Agenzia è fissato in cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
Capo VI
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 17.
(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).
1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sull’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.
4. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio della sua attività.
Art. 18.
(Attività della Commissione).
1. La Commissione valuta l’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela delle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia e all’estero e con associazioni, organizzazioni non governative e altri soggetti operanti nell’ambito della tutela e della promozione delle micro, piccole e medie imprese.
3. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell’Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6_ TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell’ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese.
Art. 19.
(Spese di funzionamento).
1. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 20.000 euro per l’anno 2009 e a 30.000 euro a decorrere dall’anno 2010, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Capo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20.
(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).
1. Le regioni, sulla base delle competenze loro assegnate ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, possono prevedere norme di maggiore favore per le micro, piccole e medie imprese, purché non in contrasto con i princìpi e con le disposizioni della presente legge.
2. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.
Art. 21.
(Entrata in vigore e provvedimenti di attuazione).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti gli organi e sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge.
3. Per i provvedimenti di attuazione delle disposizioni dell’articolo 13, il termine di adozione è stabilito in due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
(Abrogazioni).
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a pubblicare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, l’elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati.
Art. 23.
(Norma finanziaria).
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.