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Notificazione a persona irreperibile

Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 14 gennaio 2010, n.3
Con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 la Corte Costituzionale, pronunciandosi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), promosso dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell’11 febbraio 2008 e dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 22 dicembre 2008:

- da un lato ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

- dall’altro ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Secondo la Corte tale disposizione normativa, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali di cui agli art. 3 e 24 cost., per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante - su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio - e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 l. n. 890/82.

In buona sostanza la soluzione sinora adottata dal diritto vivente ha individuato nella spedizione della raccomandata il momento perfezionativo del procedimento di notificazione ex art. 140 cpc; ciò aveva senso (sino alla pronuncia della Corte Costituzionale), sia in relazione alla necessità di bilanciare gli opposti interessi del notificante e del destinatario, sia con riguardo all’esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la consegna della raccomandata.

Si è trattato però di considerazioni ritenute non più attuali nel sistema delle notifiche. Su questa premessa, la Consulta confrontando l’attuale disciplina in tema di notificazioni a mezzo posta (art. 8 legge n. 890 del 1982) con la disciplina dell’art. 140 cpc, ha accertato una piana discrasia ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Discrasia che si rinviene nel fatto che nelle notificazioni a mezzo posta la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore; nella disciplina di cui all’art. 140 cpc, invece, si dà rilievo, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, alla sola spedizione della raccomandata.

Proprio sotto tale profilo quindi la Corte ritiene che la norma violi i parametri costituzionali per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, ritenendo quindi costituzionalmente illegittimo l’art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 la Corte Costituzionale, pronunciandosi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), promosso dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell’11 febbraio 2008 e dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 22 dicembre 2008:

- da un lato ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

- dall’altro ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Secondo la Corte tale disposizione normativa, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali di cui agli art. 3 e 24 cost., per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante - su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio - e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 l. n. 890/82.

In buona sostanza la soluzione sinora adottata dal diritto vivente ha individuato nella spedizione della raccomandata il momento perfezionativo del procedimento di notificazione ex art. 140 cpc; ciò aveva senso (sino alla pronuncia della Corte Costituzionale), sia in relazione alla necessità di bilanciare gli opposti interessi del notificante e del destinatario, sia con riguardo all’esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la consegna della raccomandata.

Si è trattato però di considerazioni ritenute non più attuali nel sistema delle notifiche. Su questa premessa, la Consulta confrontando l’attuale disciplina in tema di notificazioni a mezzo posta (art. 8 legge n. 890 del 1982) con la disciplina dell’art. 140 cpc, ha accertato una piana discrasia ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Discrasia che si rinviene nel fatto che nelle notificazioni a mezzo posta la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore; nella disciplina di cui all’art. 140 cpc, invece, si dà rilievo, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, alla sola spedizione della raccomandata.

Proprio sotto tale profilo quindi la Corte ritiene che la norma violi i parametri costituzionali per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, ritenendo quindi costituzionalmente illegittimo l’art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.