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Droga - Cassazione penale: confisca nei reati in materia di stupefacenti

Sulla impossibilità della confisca di cui articolo 12 sexies della legge 356/92 ai reati in materia di stupefacenti di cui al 5 comma dell’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 390/90.

È stato affermato il seguente principio di diritto secondo cui: “la condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di fatti illeciti di lieve entità in materia di stupefacenti osta all’applicabilità della confisca di beni disposta ai sensi dell’articolo 12 sexies comma 1 della legge 356/92, ferma restando a possibilità di disporre la confisca di quegli stessi beni, laddove ritenuti profitto, prodotto o provento del reato ai sensi dell’articolo 240 del codice penale in presenza anche degli ulteriori presupposti di legge e sulla base di congrua e adeguata motivazione”.

Il giudice di legittimità è nuovamente chiamato a pronunciarsi sull’istituto della confisca, questa volta la norma di riferimento è l’Articolo, che prevede la confisca allargata o per “sproporzione”.

Nel caso di specie la Suprema Corte accoglie solo le doglianze dei ricorrenti relative all’illegittimità dell’applicazione, da parte del giudice di merito, della confisca come conseguenza dei reati oggetto delle pronunce nei precedenti gradi di giudizio (la Corte ne rileva la natura di misura patrimoniale di prevenzione).

Il giudice di legittimità esclude la confisca non tanto sugli elementi forniti dalla difesa (“sulla capacità economica lecita giustificativa degli acquisti compiuti nel tempo oggetto di confisca”); bensì in quanto: vi è un’impossibilità “intriseca” di disporre la confisca in relazione alla natura dei reati per i quali è intervenuta la condanna non ricompresi tra quelli indicati nell’articolo 12 sexies della Legge 356/92.

L’istituto è conosciuto dal nostro ordinamento in una vasta serie di ipotesi: la confisca ex articolo 240 del codice penale, la confisca del codice antimafia Decreto Legislativo 152/06; la confisca per equivalente a norma dell’articolo 19 Decreto Legislativo 231/01 e la confisca allargata secondo l’Articolo.

Quest’ultima norma disciplina una speciale ipotesi di confisca cosiddetta allargata o per “sproporzione” si tratta di una misura patrimoniale di prevenzione, operante per i soli casi esplicitamente previsti dall’Articolo 12 sexies e quindi impossibile da applicazione in difetto della presenza dei reati tassativamente indicati.

L’Articolo 12 sexies non esclude del tutto i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 (Testo unico stupefacenti), ma limita l’applicazione della confisca alle sole ipotesi di cui agli articoli 73 e 74, con esclusione delle fattispeci di lieve entità tra cui il 5 comma dell’articolo 73 (oggi fattispecie autonoma di reato), quest’ultima è presa in considerazione dal caso de quo.

Siffatta norma prevede quale sanzione, la confisca di beni o altra utilità, qualora, la persona fisica o giuridica di questi, imputata dei reati previsti nel primo comma dell’Articolo, sia titolare o ne abbia a qualsiasi titolo disponibilità, in valore sproporzionato reddito dichiarato ai fini delle imposte del reddito o alla propria attività economica.

Non richiede un nesso di pertinzialità tra il reato consumato e il bene oggetto di confisca (Cassazione penale, Seconda Sezione n.1554/09). Tuttavia la norma prevede che, alle citate condizioni operi come presupposto primario la commissione di un reato esplicitamente richiamato dall’Articolo.

In assenza la Corte, nella pronuncia in commento, esclude categoricamente l’applicazione della confisca allargata, lasciando invece una “possibile apertura” per la confisca a norma  dell’articolo 240 del codice penale, ove ne ricorrano le condizioni.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 27760/2016)

Sulla impossibilità della confisca di cui articolo 12 sexies della legge 356/92 ai reati in materia di stupefacenti di cui al 5 comma dell’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 390/90.

È stato affermato il seguente principio di diritto secondo cui: “la condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di fatti illeciti di lieve entità in materia di stupefacenti osta all’applicabilità della confisca di beni disposta ai sensi dell’articolo 12 sexies comma 1 della legge 356/92, ferma restando a possibilità di disporre la confisca di quegli stessi beni, laddove ritenuti profitto, prodotto o provento del reato ai sensi dell’articolo 240 del codice penale in presenza anche degli ulteriori presupposti di legge e sulla base di congrua e adeguata motivazione”.

Il giudice di legittimità è nuovamente chiamato a pronunciarsi sull’istituto della confisca, questa volta la norma di riferimento è l’Articolo, che prevede la confisca allargata o per “sproporzione”.

Nel caso di specie la Suprema Corte accoglie solo le doglianze dei ricorrenti relative all’illegittimità dell’applicazione, da parte del giudice di merito, della confisca come conseguenza dei reati oggetto delle pronunce nei precedenti gradi di giudizio (la Corte ne rileva la natura di misura patrimoniale di prevenzione).

Il giudice di legittimità esclude la confisca non tanto sugli elementi forniti dalla difesa (“sulla capacità economica lecita giustificativa degli acquisti compiuti nel tempo oggetto di confisca”); bensì in quanto: vi è un’impossibilità “intriseca” di disporre la confisca in relazione alla natura dei reati per i quali è intervenuta la condanna non ricompresi tra quelli indicati nell’articolo 12 sexies della Legge 356/92.

L’istituto è conosciuto dal nostro ordinamento in una vasta serie di ipotesi: la confisca ex articolo 240 del codice penale, la confisca del codice antimafia Decreto Legislativo 152/06; la confisca per equivalente a norma dell’articolo 19 Decreto Legislativo 231/01 e la confisca allargata secondo l’Articolo.

Quest’ultima norma disciplina una speciale ipotesi di confisca cosiddetta allargata o per “sproporzione” si tratta di una misura patrimoniale di prevenzione, operante per i soli casi esplicitamente previsti dall’Articolo 12 sexies e quindi impossibile da applicazione in difetto della presenza dei reati tassativamente indicati.

L’Articolo 12 sexies non esclude del tutto i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 (Testo unico stupefacenti), ma limita l’applicazione della confisca alle sole ipotesi di cui agli articoli 73 e 74, con esclusione delle fattispeci di lieve entità tra cui il 5 comma dell’articolo 73 (oggi fattispecie autonoma di reato), quest’ultima è presa in considerazione dal caso de quo.

Siffatta norma prevede quale sanzione, la confisca di beni o altra utilità, qualora, la persona fisica o giuridica di questi, imputata dei reati previsti nel primo comma dell’Articolo, sia titolare o ne abbia a qualsiasi titolo disponibilità, in valore sproporzionato reddito dichiarato ai fini delle imposte del reddito o alla propria attività economica.

Non richiede un nesso di pertinzialità tra il reato consumato e il bene oggetto di confisca (Cassazione penale, Seconda Sezione n.1554/09). Tuttavia la norma prevede che, alle citate condizioni operi come presupposto primario la commissione di un reato esplicitamente richiamato dall’Articolo.

In assenza la Corte, nella pronuncia in commento, esclude categoricamente l’applicazione della confisca allargata, lasciando invece una “possibile apertura” per la confisca a norma  dell’articolo 240 del codice penale, ove ne ricorrano le condizioni.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 27760/2016)