Novità nella detrazione delle prestazioni sanitarie di massofisioterapia
L’articolo analizza la novità apportata dalla C.M. 19/2012 sulla detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie riabilitative, affrontando la peculiarità di quelle prestate da un massofisioterapia.
La C.M. 19/2012, in risposta ad una sollecitazione avanzata dagli operatori delle “professioni sanitarie riabilitative”, (tra cui quella resa dal massofisioterapista), ha alleggerito l’onere documentale del contribuente che ricorra a queste prestazioni.
Com’è noto, la detrazione delle spese mediche è disciplinata dall’articolo 15, 1° comma, lett. c) del DPR 917/86, ai sensi del quale sono detraibili dall’imposta lorda le spese sanitarie per la parte che eccede € 129,11. Questa norma non prevede che le spese siano accompagnate da prescrizione medica (anche se, evidentemente, ciò si verifica, ad es., nell’acquisto di medicinali, non in virtù di prescrizioni fiscali, ma sanitarie).
Nonostante ciò, il Ministero delle Finanze aveva espresso un orientamento consolidato in tal senso, per “ammettere alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così possibili abusi della detrazione” (C.M. 19/2012).
A partire dalla C.M. 95/2000, infatti, si ritenevano indetraibili le prestazioni di fisioterapia mancanti di prescrizione medica.
In sostanza, la natura “sanitaria” della spesa veniva comprovata (termine usato anche dalla C.M. 95/2000) solo dall’esistenza della prescrizione medica, traducendosi, all’atto pratico, in un aggravio di adempimenti per il paziente che volesse detrarre tali spese dall’IRPEF lorda.
Per rispondere alla domanda posta dagli operatori delle “professioni sanitarie riabilitative” il Ministero delle Finanze ha contattato quello della Salute, poiché i decreti istitutivi delle figure professionali riabilitative non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla prescrizione medica.
Il Ministero della Salute ha fatto presente che l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una loro progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di prescrizione medica.
In conseguenza di ciò, le spese sostenute per prestazioni riabilitative sono sanitarie in re ipsa e per poterle detrarre occorre solo che il professionista rilasci un documento di certificazione del corrispettivo da cui emerga la figura professionale (nell’esempio: massofisioterapista) e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Le prestazioni sanitarie rese dal massofisioterapista sono detraibili?
È raro che il professionista che rende la prestazione sanitaria riabilitativa sia un massofisioterapista, quasi sempre è un fisioterapista. Se il contribuente, oltre a soffrire di una patologia che lo costringe a sottoporsi ad una cura di riabilitazione, si rivolge ad un massofisioterapista è “cornuto e maziato” (cioè è malato ed in più sostiene una spesa che non può detrarre o che può detrarre solo dietro prescrizione medica)?
La figura professionale del massofisioterapista è disciplinata dalla Legge 403 del 1971, appartiene alle professioni sanitarie presenti nell’elenco del Ministero della Salute ed è qualificata come “professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti”.
Attualmente nel settore della riabilitazione operano due figure professionali: il massofisioterapista e, dal 1994, il fisioterapista, figura professionale che venne istituita dal Decreto Ministeriale 741/94, in attuazione dell’articolo 6, 3° comma del Decreto Legislativo 502/92 di riordino della formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
Quest’articolo introdusse la formazione universitaria di questi professionisti, prevedendo che i corsi di studio relativi a figure previste dal precedente ordinamento e non riordinate fossero soppressi entro due anni a decorrere dal 1.01.1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si fossero iscritti entro la predetta data al primo anno di corso.
La successiva Legge 42 del 1999, all’articolo 4, previde, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, l’equipollenza tra i diplomi e gli attestati, conseguiti in base alla precedente normativa, che avessero permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, ed i diplomi universitari introdotti per effetto del riordino della formazione delle professioni sanitarie.
Concludendo questo excursus, si può tranquillamente affermare che le prestazioni riabilitative rese da un massofisioterapista siano detraibili dall’imposta lorda senza obbligo di alcuna prescrizione medica, proprio per effetto dell’equipollenza normativa, ai fini dell’esercizio della professione, delle prestazioni rese da massofisioterapisti a quelle rese da fisioterapisti.
Abstract:
L’articolo analizza la novità apportata dalla C.M. 19/2012 sulla detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie riabilitative, affrontando la peculiarità di quelle prestate da un massofisioterapia.
La C.M. 19/2012, in risposta ad una sollecitazione avanzata dagli operatori delle “professioni sanitarie riabilitative”, (tra cui quella resa dal massofisioterapista), ha alleggerito l’onere documentale del contribuente che ricorra a queste prestazioni.
Com’è noto, la detrazione delle spese mediche è disciplinata dall’articolo 15, 1° comma, lett. c) del DPR 917/86, ai sensi del quale sono detraibili dall’imposta lorda le spese sanitarie per la parte che eccede € 129,11. Questa norma non prevede che le spese siano accompagnate da prescrizione medica (anche se, evidentemente, ciò si verifica, ad es., nell’acquisto di medicinali, non in virtù di prescrizioni fiscali, ma sanitarie).
Nonostante ciò, il Ministero delle Finanze aveva espresso un orientamento consolidato in tal senso, per “ammettere alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così possibili abusi della detrazione” (C.M. 19/2012).
A partire dalla C.M. 95/2000, infatti, si ritenevano indetraibili le prestazioni di fisioterapia mancanti di prescrizione medica.
In sostanza, la natura “sanitaria” della spesa veniva comprovata (termine usato anche dalla C.M. 95/2000) solo dall’esistenza della prescrizione medica, traducendosi, all’atto pratico, in un aggravio di adempimenti per il paziente che volesse detrarre tali spese dall’IRPEF lorda.
Per rispondere alla domanda posta dagli operatori delle “professioni sanitarie riabilitative” il Ministero delle Finanze ha contattato quello della Salute, poiché i decreti istitutivi delle figure professionali riabilitative non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla prescrizione medica.
Il Ministero della Salute ha fatto presente che l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una loro progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di prescrizione medica.
In conseguenza di ciò, le spese sostenute per prestazioni riabilitative sono sanitarie in re ipsa e per poterle detrarre occorre solo che il professionista rilasci un documento di certificazione del corrispettivo da cui emerga la figura professionale (nell’esempio: massofisioterapista) e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Le prestazioni sanitarie rese dal massofisioterapista sono detraibili?
È raro che il professionista che rende la prestazione sanitaria riabilitativa sia un massofisioterapista, quasi sempre è un fisioterapista. Se il contribuente, oltre a soffrire di una patologia che lo costringe a sottoporsi ad una cura di riabilitazione, si rivolge ad un massofisioterapista è “cornuto e maziato” (cioè è malato ed in più sostiene una spesa che non può detrarre o che può detrarre solo dietro prescrizione medica)?
La figura professionale del massofisioterapista è disciplinata dalla Legge 403 del 1971, appartiene alle professioni sanitarie presenti nell’elenco del Ministero della Salute ed è qualificata come “professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti”.
Attualmente nel settore della riabilitazione operano due figure professionali: il massofisioterapista e, dal 1994, il fisioterapista, figura professionale che venne istituita dal Decreto Ministeriale 741/94, in attuazione dell’articolo 6, 3° comma del Decreto Legislativo 502/92 di riordino della formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
Quest’articolo introdusse la formazione universitaria di questi professionisti, prevedendo che i corsi di studio relativi a figure previste dal precedente ordinamento e non riordinate fossero soppressi entro due anni a decorrere dal 1.01.1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si fossero iscritti entro la predetta data al primo anno di corso.
La successiva Legge 42 del 1999, all’articolo 4, previde, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, l’equipollenza tra i diplomi e gli attestati, conseguiti in base alla precedente normativa, che avessero permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, ed i diplomi universitari introdotti per effetto del riordino della formazione delle professioni sanitarie.
Concludendo questo excursus, si può tranquillamente affermare che le prestazioni riabilitative rese da un massofisioterapista siano detraibili dall’imposta lorda senza obbligo di alcuna prescrizione medica, proprio per effetto dell’equipollenza normativa, ai fini dell’esercizio della professione, delle prestazioni rese da massofisioterapisti a quelle rese da fisioterapisti.