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Nuove disposizioni in tema di procedimento per Cassazione:

il nuovo rito camerale ed il rinvio pregiudiziale
Suprema Corte di Cassazione
Suprema Corte di Cassazione

Nuove disposizioni in tema di procedimento per Cassazione: il nuovo rito camerale ed il rinvio pregiudiziale

Con il D.Lgs n. 149/2022 è stata data attuazione alla Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

A tal fine, come previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge delega, il testo normativo elaborato dal Governo si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.

Dal punto di vista temporale, il Decreto Legislativo in commento n. 149/2022 viene presentato nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega, e in conformità a quanto stabilito nel PNRR, al quale la suddetta riforma, come le ulteriori poste in essere nel generale settore della giustizia, è strettamente correlata.

Dal punto di vista delle finalità, l’intero impianto del decreto legislativo tende a perseguire i tre obiettivi sopra descritti, posti dalla delega quale sovraordinata e complessiva linea direttrice di riferimento. Per raggiungere tali obiettivi, il decreto legislativo si sviluppa attraverso molteplici aree tematiche, che nel loro complesso sono rivolte a tenere conto delle necessità di intervento sul processo ordinario di cognizione, nei differenti gradi nei quali lo stesso si articola, e negli ulteriori riti e modelli speciali propri del sistema processuale civile nei quali maggiormente la delega ha individuato la necessità di un cambiamento, anche attraverso le correlate misure ordinamentali e organizzative e ulteriori interventi normativi finalizzati a operare al di fuori del contesto processuale stricto sensu considerato, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare.

In questa prospettiva, i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione enunciati nell’incipit della legge delega, pur mantenendo ciascuno una loro specificità, operano sovente, all’interno delle singole innovazioni proposte, in forma congiunta, contribuendo nel loro insieme a perseguire il valore dell’effettività della tutela giurisdizionale.

La riforma, per quello che più interessa la trattazione in oggetto, contiene numerosi interventi semplificatori e acceleratori anche con riferimento alle impugnazioni.

Per il giudizio in Cassazione sono state previste modifiche volte a rendere più celere, rispetto all’ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (comma 9, lettera e), Legge n. 206/2021) e a introdurre un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, qualora debba decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto.

Più in dettaglio, principiando alla prima modifica sopra menzionata, si rileva che le modifiche del procedimento camerale hanno investito due profili. Viene introdotto, da un lato, un procedimento camerale accelerato, diverso da quello ordinario, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e viene semplificata, dall’altro lato, la procedura camerale di trattazione, dal momento che ora la medesima è estesa anche alle ipotesi di improcedibilità (art. 375, comma 1 bis).  

E’ stata prevista la riscrittura dell’articolo 380-bis c.p.c., con l’abrogazione del procedimento camerale davanti alla sesta sezione, come disciplinato, appunto, dall’articolo 380-bis c.p.c. Parallelamente, si prevede un unico rito camerale, quello attualmente dettato dall’articolo 380-bis.1 c.p.c.

 L’unificazione dei riti camerali avviene, dunque, nel segno della prevalenza del procedimento dettato dall’articolo 380-bis.1 c.p.c.; giova osservare che il procedimento per la decisione in camera di consiglio non si riferisce soltanto alla sezione semplice, ma anche alle Sezioni Unite.

Da ciò ne deriva una semplificazione del rito in camera di consiglio, che viene confermato come quello di regola da utilizzare, mentre la trattazione in udienza pubblica svolge un ruolo del tutto marginale, riservato ai casi in cui la questione di diritto è di particolare importanza.

Il procedimento ex articolo 380-bis.1 c.p.c. rimane regolato secondo la disciplina attualmente in vigore, ma sono state previste alcune modifiche per renderlo maggiormente rispondente alle finalità della legge delega. Esso diventa più disteso, giacché le parti verranno rese edotte dell’adunanza sessanta giorni prima (anziché quaranta giorni prima).

L’ampliamento del termine si attaglia, invero, ad un procedimento destinato ad applicarsi in un variegato ventaglio di casi, diversi tra di loro e da quello in cui ricorre la particolare rilevanza della questione di diritto sorta.

Coerente con il principio di sinteticità degli atti è, poi, la previsione secondo cui le memorie – che le parti hanno la possibilità di depositare entro i dieci giorni prima dell’adunanza – devono essere sintetiche e avere carattere illustrativo. Ottempera ad un criterio direttivo della delega la previsione della semplificazione della fase decisoria del procedimento camerale, con l’introduzione del modello processuale della deliberazione, motivazione contestuale e deposito del provvedimento. Al termine della camera di consiglio, l’ordinanza, succintamente motivata, può essere immediatamente depositata in cancelleria; rimane ferma la possibilità per il collegio di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Scompare la sesta sezione con il suo rito, ma non viene meno la funzione di filtro finora assicurata da quella apposita sezione. Per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati, il provvedimento normativo in esame introduce, in attuazione di una precisa indicazione della legge delega contenuta nella lettera e), un procedimento accelerato rispetto a quello ordinario. Nella sede finora destinata ad accogliere, con l’articolo 380-bis, il rito della sesta sezione, nasce un nuovo modulo procedimentale.

Quando non è stata ancora fissata la data della decisione in udienza o in camera di consiglio, il Presidente della sezione o un Consigliere da questo delegato formula una sintetica proposta di definizione del giudizio ove ravvisi l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza. La proposta di definizione del ricorso dovrà essere comunicata agli avvocati delle parti. Le parti sono chiamate a valutare la proposta di definizione del ricorso. Se entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta la parte non chiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato.

Il presidente o il consigliere della sezione pronuncia quindi decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero, in favore della parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione della camera di consiglio, dal pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall’articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Così brevemente delineate le novità riguardanti la semplificazione del rito camerale (che, come prima detto, viene confermato come il procedimento da utilizzare di regola), è opportuno ricordare che le nuove disposizioni si applicheranno ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal primo gennaio 2023, ma le novità per il rito camerale si applicheranno altresì ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del primo gennaio 2023, ma per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza camerale.

La seconda innovazione importantissima apportata dal D.Lgs 149/2022 è la introduzione dell’articolo 363-bis c.p.c., rubricato «Rinvio pregiudiziale», il quale testualmente prevede che il giudice di merito possa disporre, con ordinanza e dopo aver sentito le parti, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
  2. la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
  3. la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Al fine di circoscrivere i motivi di rinvio pregiudiziale, si è previsto (analogamente a quanto richiesto per le ordinanze con cui vengono sollevate le questioni di legittimità costituzionale) che l’ordinanza di rinvio debba essere motivata e che nella motivazione il giudice debba dare conto delle diverse possibili opzioni interpretative.

Il rinvio pregiudiziale comporta ovviamente che il procedimento di merito resti sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e di quell’attività istruttoria che non dipenda dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale, come può avvenire in caso di pluralità di domande connesse solo soggettivamente.

Si è poi previsto che il Primo Presidente, entro novanta giorni, valuti la sussistenza dei presupposti di cui si si è detto. In caso positivo, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari tra l’una e le altre) per l’enunciazione del principio di diritto; in caso negativo, pronuncia decreto con cui dichiara l’inammissibilità della questione. Stante il presupposto della rilevanza della questione, poi, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero, e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378.

Con la sentenza che enuncia il principio di diritto o con il decreto che dichiara inammissibile la questione, infine, la Corte dispone la restituzione degli atti al giudice a quo. Il principio di diritto enunciato dalla Corte, per espressa previsione della legge delega, è vincolante tanto nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione quanto, nel caso in cui questo si estingua, nel nuovo processo in cui venga proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

 È importante considerare che il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale è applicabile anche al processo tributario.  L’acceso dibattito, circa la possibilità di far rientrare nel termine ‘giudice di merito’ altresì il giudice tributario, pare ormai essersi definitivamente sopito e ciò sia perchè, com’è noto, le pronunce del giudice tributario sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge, sia perché l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (codice del processo tributario) stabilisce che i giudici tributari applicano le norme del predetto decreto e, per tutto quanto da esse non disposto e con esse compatibile, le norme del codice di procedura civile.

Quindi, in virtù di tale espresso rinvio, dovrebbe applicarsi ai giudici tributari anche l’art. 363 bis c.p.c. Peraltro, nel progetto di riforma del giudizio tributario era stato introdotto un istituto analogo al rinvio pregiudiziale, poi però eliminato proprio alla luce del rinvio generale previsto dal citato art. 1, comma 2”. Ciò posto, quindi, il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale sarà operativo anche per i processi tributari.

Si ricorda, infine, che il  ricorso al nuovo rinvio pregiudiziale sarà possibile per i procedimenti di merito pendenti al 30 giugno 2023.