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Le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ)

La legge Finanziaria 2007 ha introdotto, nei commi che vanno dal 119 al 141, la disciplina delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ), disciplina dai risvolti prevalentemente economico-fiscali.

Tali società avranno, infatti, come scopo principale, quello di operare in via prevalente nel settore delle locazioni immobiliari garantendo la totale esenzione dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) e da quella regionale sulle attività produttive (IRAP). Si tratta di una forma societaria analoga ai Real Estate Investment Trust, già esistenti da tempo negli Stati Uniti e dal 2007 operativi anche in Inghilterra.

Analizziamo ora le principali caratteristiche delle SIIQ.

In primo luogo, la SIIQ per essere tale dev’essere una società per azioni:

1) quotata su mercati regolamentati italiani o

2) non quotata ma controllata al 95% da una o più SIIQ quotate nei mercati regolamentati italiani.

Se quotata, nessun socio dovrà possedere direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili.

Inoltre, almeno il 35% delle azioni dovrà essere detenuto, direttamente od indirettamente, da soci che non abbiano ciascuno più dell’1% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili.

Qualora ricorrano i suddetti presupposti, la società potrà chiedere, con modalità da stabilirsi da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il periodo d’imposta successivo a quello della richiesta, l’applicazione del regime fiscale speciale e dovrà assumere la qualifica di Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) che dovà essere indicata nella denominazione sociale e nei documenti della società.

Il comma 121 della Finanziaria fissa poi quale requisito per definire prevalente l’attività di locazione immobiliare, quello di destinare a tale attività beni immobili, posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, rappresentanti almeno l’80% dell’attivo patrimoniale. Se detto requisito non venisse rispettato per due esercizi consecutivi la SIIQ perderebbe le agevolazioni fiscali già a partire dal secondo esercizio.

E’ fatto obbligo alle SIIQ di distribuire almeno l’85% degli utili in ciascun esercizio; detti utili saranno tassati direttamente in capo agli azionisti con un’imposta sostitutiva del 20%. Sono poi previste norme fiscali che regolano il passaggio allo status di SIIQ sia per le perdite che per i conferimenti.

Il mercato ha risposto in maniera contrastante a questa novità. Alcuni hanno salutato con entusiasmo le SIIQ, dichiarando che per le società immobiliari già quotate le agevolazioni fiscali avrebbero potuto portare ad una crescita degli utili fino al 57% di quelli attuali, mentre per i grandi gruppi immobiliari non quotati, le SIIQ avrebbero costituito un veicolo appetibile che li avrebbe potuti spingere verso Piazza Affari. Altri, invece, hanno considerato come le SIIQ, fatti salvi i vantaggi fiscali, avrebbero potuto costituire un doppione dei fondi immobiliari già esistenti, senza le garanzie, soprattutto per i piccoli azionisti, dei fondi stessi.

Un ulteriore approfondimento sarà necessario, comunque, a seguito del decreto del Ministero delle Finanze che, salvo rinvii, dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2007.

 



La legge Finanziaria 2007 ha introdotto, nei commi che vanno dal 119 al 141, la disciplina delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ), disciplina dai risvolti prevalentemente economico-fiscali.

Tali società avranno, infatti, come scopo principale, quello di operare in via prevalente nel settore delle locazioni immobiliari garantendo la totale esenzione dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) e da quella regionale sulle attività produttive (IRAP). Si tratta di una forma societaria analoga ai Real Estate Investment Trust, già esistenti da tempo negli Stati Uniti e dal 2007 operativi anche in Inghilterra.

Analizziamo ora le principali caratteristiche delle SIIQ.

In primo luogo, la SIIQ per essere tale dev’essere una società per azioni:

1) quotata su mercati regolamentati italiani o

2) non quotata ma controllata al 95% da una o più SIIQ quotate nei mercati regolamentati italiani.

Se quotata, nessun socio dovrà possedere direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili.

Inoltre, almeno il 35% delle azioni dovrà essere detenuto, direttamente od indirettamente, da soci che non abbiano ciascuno più dell’1% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili.

Qualora ricorrano i suddetti presupposti, la società potrà chiedere, con modalità da stabilirsi da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il periodo d’imposta successivo a quello della richiesta, l’applicazione del regime fiscale speciale e dovrà assumere la qualifica di Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) che dovà essere indicata nella denominazione sociale e nei documenti della società.

Il comma 121 della Finanziaria fissa poi quale requisito per definire prevalente l’attività di locazione immobiliare, quello di destinare a tale attività beni immobili, posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, rappresentanti almeno l’80% dell’attivo patrimoniale. Se detto requisito non venisse rispettato per due esercizi consecutivi la SIIQ perderebbe le agevolazioni fiscali già a partire dal secondo esercizio.

E’ fatto obbligo alle SIIQ di distribuire almeno l’85% degli utili in ciascun esercizio; detti utili saranno tassati direttamente in capo agli azionisti con un’imposta sostitutiva del 20%. Sono poi previste norme fiscali che regolano il passaggio allo status di SIIQ sia per le perdite che per i conferimenti.

Il mercato ha risposto in maniera contrastante a questa novità. Alcuni hanno salutato con entusiasmo le SIIQ, dichiarando che per le società immobiliari già quotate le agevolazioni fiscali avrebbero potuto portare ad una crescita degli utili fino al 57% di quelli attuali, mentre per i grandi gruppi immobiliari non quotati, le SIIQ avrebbero costituito un veicolo appetibile che li avrebbe potuti spingere verso Piazza Affari. Altri, invece, hanno considerato come le SIIQ, fatti salvi i vantaggi fiscali, avrebbero potuto costituire un doppione dei fondi immobiliari già esistenti, senza le garanzie, soprattutto per i piccoli azionisti, dei fondi stessi.

Un ulteriore approfondimento sarà necessario, comunque, a seguito del decreto del Ministero delle Finanze che, salvo rinvii, dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2007.