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Personale scolastico: non risponde dell’omesso dei versamenti dei contributi

Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Marina di Ravenna

Una collaboratrice scolastica potrà finalmente vedersi riconosciuto e valutato il periodo svolto presso l’Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2014/2015 e 2015/2016.

Lo ha stabilito il Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro, che in tempi brevi, con Ordinanza n. 80/2021 del 17.03.2021, emessa dal Giudice Dott.ssa Donatella Oneto, ha accolto il ricorso cautelare, proposto dalla ricorrente che in data 13.12.2018, durante il contratto di lavoro, si è vista negare dall’Amministrazione scolastica la valutazione ai fini giuridici degli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, svolti presso l’Istituto Paritario.

Ciò perché l’Istituto in questione aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge.

Il Giudice Dott.ssa Oneto, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, disponendo che: “Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito evidenziati. L’omesso versamento dei contributi da parte dell’istituto Paritario … non è imputabile alla ricorrente che non deve rispondere del comportamento illecito della scuola ove ha prestato servizio retribuito. Il MIUR ha contestato soltanto genericamente il certificato che attesta l’effettiva esecuzione del servizio e di tale contestazione il Giudice non tiene pertanto conto.

Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità del decreto n. … del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di … di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n. … in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell’IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018.

Sussistendo i presupposti per l’accoglimento della domanda proposta in via cautelare va pertanto ordinato ai convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto in data 19/09/18 con ogni conseguenziale provvedimento.

Il Miur va condannato a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 /12 /18) sino alla scadenza del contratto (30/96/2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

Pertanto Dichiara per la causale di cui in motivazione l’illegittimità del decreto n. … del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di V… di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n…. in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell’IC di … di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente Ordina ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento.

Condanna Il Miur va condannato a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 /12 /18) sino alla scadenza del contratto (30/96/2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Condanna Il Miur a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio”.