x

x

Privacy e danno da diffusione mediatica non autorizzata del proprio nominativo

diffusione mediatica
diffusione mediatica

Indice

1. Il caso di violazione della riservatezza da parte di due emittenti televisive

2. La risarcibilità dell’illecito trattamento dei dati personali

3. I precedenti della Cassazione in materia di risarcibilità dell’illecito trattamento dei dati personali

 

1. Il caso di violazione della riservatezza da parte di due emittenti televisive

Due emittenti televisive diffondono, durante una trasmissione televisiva, il nominativo di S.D., professionista odontoiatra, in associazione con la sede del proprio studio, pur in un contesto del tutto estraneo al relativo ambito professionale. Tale diffusione avviene senza che il soggetto abbia mai prestato il proprio consenso a una siffatta utilizzazione del proprio nome.

Per questa ragione, il Tribunale di primo grado condanna le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del professionista.

La pretesa risarcitoria viene successivamente confermata anche dalla Corte di Appello di Roma con sentenza dell’11.2.2014.

In occasione dell’impugnazione presentata dalle società condannate, la Suprema Corte (Terza Sezione Civile, Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3426), confermando i passaggi argomentativi della corte territoriale, giunge ad affermare l’importante principio secondo cui deve essere riconosciuto nella generalità dei consociati la sussistenza di un “intimo desiderio/necessità di riservatezza”, costituente “il principale dei valori che le norme sulla privacy riconoscono ed intendono tutelare”.

Desiderio di riservatezza che deve, tuttavia, ritenersi incompatibile con l’emersione di qualsivoglia manifestazione da parte del soggetto di esibizionismo e/o intromissione in campi ed ambienti diversi da quello strettamente professionale.

L’assenza del consenso alla diffusione mediatica del proprio nominativo e la mancanza da parte del soggetto di un comportamento rivelatore della suddetta forma di “esibizionismo”, nel caso di specie, hanno, pertanto, consentito di predicare come ragionevole la sussistenza della concreta sofferenza morale patita da S.D. a seguito della lesione dell’interesse protetto, quale effetto dell’illecito posto in essere dalle società ricorrenti.

 

2. La risarcibilità della violazione della riservatezza

La principale questione oggetto delle statuizioni della Suprema Corte attiene alla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da esposizione mediatica in assenza di autorizzazione all’utilizzo e alla diffusione dei dati personali con particolare attenzione ai profili probatori del pregiudizio sofferto.

Come noto, il trattamento illecito di dati personali configura in capo al soggetto leso il diritto al risarcimento dei danni, salva la dimostrazione da parte del titolare del trattamento che l’evento dannoso non sia a lui imputabile.

I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, invero, in base all’articolo 15 Decreto Legislativo n. 196/2003, sono assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 2050 Codice Civile Ne consegue che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Nel caso de quo, le società ricorrenti muovono una serie di censure circa l’effettiva adeguatezza dell’assetto probatorio posto a fondamento della decisione di secondo grado.

In particolare, viene dedotta dapprima la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 Codice Procedura Civile dovendosi ritenere - secondo la lettura di parte - che la corte territoriale abbia riconosciuto la sussistenza del danno non patrimoniale sulla base di una circostanza di fatto di indole presuntiva: in altre parole, la conferma della pretesa risarcitoria sarebbe stata ancorata alla mera assenza, prima dei fatti in causa, di qualsiasi manifestazione da parte del soggetto leso di esibizionismo e/o intromissione nei campi ed ambienti diversi da quelli strettamente professionali.

Tuttavia, la Suprema Corte nega che il giudice a quo sia incorso in un vizio di ultra-petizione stante il rispetto della decisione dei limiti specifici della domanda proposta. Secondo orientamento consolidato, invero, il caso di cui all’articolo 112 Codice Procedura Civile si configura a fronte di un’alterazione da parte del giudice di taluno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (causa petendi e petitum), ovvero di introduzione di un elemento nuovo, con la conseguente negazione del bene richiesto da una delle parti o l’attribuzione di un bene diverso.

Accantonata l’obiezione relativa all’articolo 112 Codice Procedura Civile, la Corte passa ad analizzare altra e più spinosa questione sottoposta al suo esame.

La pronuncia di secondo grado è stata, invero, altresì stigmatizzata dalle ricorrenti per aver attribuito al danno inferto alla privacy uno statuto diverso e autonomo rispetto alla lesione di ogni altro diritto della persona. Nello specifico, la stessa avrebbe sottratto il danno alla privacy all’applicazione della disciplina ordinaria che imporrebbe l’esigenza di puntuale allegazione e dimostrazione da parte del danneggiato del danno medesimo in relazione a ciascuna delle sue componenti, ivi compresa la sussistenza delle specifiche conseguenze dannose secondarie alla lesione dell’interesse protetto.

La lettura fornita dalle società ricorrenti, tuttavia, sarebbe frutto di un’errata interpretazione di quei passaggi argomentativi decisivi nell’economia della sentenza impugnata.

Secondo la Suprema Corte, l’accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria non passa, dunque, attraverso la prova della mera mancanza di una condotta da parte del soggetto leso idonea a lasciar presumere l’esistenza di un consenso/interesse da parte di questi alla diffusione e all’utilizzazione del proprio nominativo; né tantomeno attraverso la sola allegazione della condotta violativa dell’interesse tutelato dal codice della privacy. 

Il soggetto ha diritto al risarcimento del danno a fronte della sofferenza che è ragionevole ritenere abbia patito a fronte di una lesione di quell’“intimo desiderio/necessità di riservatezza” proprio della maggior parte dei consociati: ragionevolezza che trova, poi, conforto nell’assenza di un comportamento del professionista che lasci supporre un interesse diverso da parte sua.

In particolare, la Corte di Appello attraverso il riconoscimento “in molti ma non in tutti la sussistenza di un intimo desiderio/necessità di riservatezza”, giunge alla conclusione secondo cui la mancanza di emersione di qualsiasi manifestazione di esibizionismo e/o intromissione in campi e ambiti diversi da quello strettamente professionale del cittadino escluda elementi di contraddizione in relazione alla concreta rilevanza dell’interesse alla riservatezza con la relativa concreta sofferenza morale patita dallo stesso cittadino a seguito della lesione dell’interesse protetto, e dunque quale effetto dell’illecito posto in essere dalle società ricorrenti.

La decisione di secondo grado si fonda, dunque, non sulla base di un fatto negativo, quanto piuttosto sulla base di un fatto notorio rientrante nella comune esperienza e come tale rilevante ai sensi dell’articolo 115, comma 2°, Codice Procedura Civile.

La Suprema Corte, d’altra parte, ha già avuto modo nel tempo di precisare come alla disciplina risarcitoria di cui all’articolo 15 Codice Privacy vadano estesi quei principi enucleati, a far data dal memorabile arresto delle sezioni unite nelle pronunce di San Martino del 2008, in materia di danno non patrimoniale.

In altre parole, anche nel caso di danno derivante da illecito trattamento dei dati personali, il pregiudizio non patrimoniale non può mai considerarsi di per sé esistente per il mero verificarsi della condotta illecita, ma deve pur sempre essere allegato e provato da parte dell’attore, pena lo snaturamento della funzione della responsabilità aquiliana.

Nell’attuale configurazione dell’illecito aquiliano, invero, non pare possa ascriversi allo strumento risarcitorio una funzione sanzionatoria - nonostante elementi diversi emergano dalla recente pronuncia (Cass., 5.7.2017, n. 16601) che, accanto alla “preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria” della responsabilità, ne ha riconosciuto una “natura polifunzionale che si proietta verso più aree”, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva e quella sanzionatorio-punitiva - ammettendo che lo stesso consegua in via immediata alla violazione della norma, dovendosi piuttosto verificare se sussista nel caso concreto, oltre alla gravità della lesione, anche la serietà del danno.

In generale, è ragionevole affermare che il favor dimostrato in passato per l’ammissibilità di un danno in re ipsa fosse motivato da un’esigenza di semplificazione probatoria a vantaggio del soggetto leso: la prova del danno non patrimoniale non è, difatti, di semplice realizzazione, tanto nell’an, così come nel quantum, con il rischio in determinati e non rari casi di rendere tale pregiudizio, in pratica, di difficile dimostrazione e di fatto conseguentemente irrisarcibile.

Alla luce di quanto sinora esposto si può pertanto osservare come la sentenza in commento pur non riservando in linea generale grandi novità, sia comunque in grado di offrire un tassello ulteriore per il consolidamento di quell’orientamento giurisprudenziale, che se da un lato, cessa di considerare l’illecito trattamento di dati personali come fonte di un danno non patrimoniale in re ipsa, dall’altro tenta di alleggerire - pur facendo ricorso a strumenti già previsti e disciplinati dal nostro ordinamento - il carico probatorio del soggetto leso onde assicurare una tutela piena ed effettiva dei relativi interessi.

 

3. I precedenti della Cassazione in materia di risarcibilità dell’illecito trattamento dei dati personali

 

Non vi è dubbio che in materia di danni causati dall’illecito trattamento dei dati personali la giurisprudenza sia copiosa, soprattutto - per quanto di maggior interesse ai fini del presente commento - con riguardo agli specifici profili probatori.

In particolare, si ricorda quanto affermato recentemente da Cassazione 23.5.2016, n. 10638, in Dir. giust., 2016, secondo cui i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all’articolo 15, Decreto Legislativo n. 196/2003, sono assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 2050 Codice Civile, con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Del medesimo avviso, tra le altre, si segnalano anche Cassazione, 3.9.2015, n. 17547, in Dejure; Cassazione, 5.9.2014, n. 18812, in Foro it., 2015, I, 153; Cassazione, 26.6.2012, n. 10646, in Giur. it., 2013, 541, con nota di Aina e in Danno e resp., 2013, 399.

Letture consigliate:

GobbatoDanni da trattamento illegittimo di dati personali, Matelica, 2006; SicaGuida pratica alla privacy, Giuffrè, 2006; 

CalderaiI danni da lesione dell’identità e della riservatezza e l’illecito trattamento dei dati personali, in Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione, a cura di Navarretta, Giuffrè, 2010;

Finocchiaro, Privacy e protezione dei dati personaliDisciplina e strumenti operativi, Zanichelli, 2012;

AgrifoglioRisarcimento e quantificazione del danno da lesione della privacy: dal danno alla persona al danno alla personalità, in Eur. e dir. priv., 2017;

ModafferiLezioni di diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e all’identità personale, 2015;

Thobani, Il danno non patrimoniale da trattamento illecito dei danni personali, in Dir. inform., 2017.