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Processo tributario: possibilità di produrre documenti nuovi in appello

The kiss, Gustav Klimt, 1908, sterreichische Galerie Belvedere
The kiss, Gustav Klimt, 1908, sterreichische Galerie Belvedere

1. Premessa

2. L’articolo 58 del Decreto legislativo n. 546/92

3. Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3615

 

1. Premessa

Il giudizio tributario è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il quale, tuttavia, all’articolo 1, comma 2, espressamente prevede: “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”. Da tanto si evince che, per tutto quanto non previsto e disciplinato dal Decreto legislativo n. 546/92, in tema di processo tributario, occorre rinviare e fare esclusivo riferimento alle norme dettate dal codice di procedura civile.

Nell’ipotesi di produzione di nuovi documenti in appello, l’articolo 58 disciplina espressamente la fattispecie.

 

2. L’articolo 58 del Decreto legislativo n. 546/92

In particolare, l’articolo 58 del D. Lgs. n. 546/92 prevede espressamente:

<<Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti>>.

Dal tenore di quanto previsto dall’articolo 58 si comprende la generale esigenza legislativa di introdurre, nel contenzioso tributario, così come avviene nel processo civile, un giudizio di secondo grado ad istruttoria c.d. “chiusa”.

Il primo comma dell’articolo 58 fa espresso divieto di produzione di nuove prove in appello, laddove per nuova prova si deve intendere quella che non è stata dedotta in primo grado, ovvero quella che non è stata ritualmente richiesta dalla parte.

Viceversa, non è nuova la prova che, ritualmente richiesta dalla parte in primo grado, in tale sede non è stata ammessa dal giudice, sicché la parte può chiederne l’ingresso anche in appello.

Il secondo comma dell’articolo 58, invece, consente espressamente alle parti di produrre in appello nuovi documenti, purché gli stessi abbiano, comunque, attinenza con i motivi espressi in primo grado.

Ciò nonostante, la possibilità di produrre documenti incontra un limite, anche in grado di appello, nell’articolo 32 del D.Lgs. n. 546/92, il quale stabilisce che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.

Il termine ha natura perentoria, con la conseguenza che la presentazione tardiva di un documento non consente al giudice di fondare la propria decisione sul documento stesso.

Con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'articolo 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dal citato Decreto legislativo, articolo 61, alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dallo stesso decreto, articolo 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.” (da ultimo, Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29087).

 

3. Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3615

Con ordinanza n. 3615 del 07 febbraio 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione alla possibilità del deposito di nuovi documenti in appello, nello specifico della produzione da parte dell’Agente della Riscossione della documentazione attestante l’avvenuta notifica della cartella.

Mentre la CTR aveva ritenuto inammissibile la produzione della cartolina di ritorno della cartella esattoriale notificata solo in grado di appello, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del concessionario, affermando come costituisce un orientamento ormai pacifico e consolidato quello secondo cui "nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello e' generalmente ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'articolo 57 del detto decreto" (Sezione 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cassazione sentenza n. 27774/2017)”.

Nell’accogliere il ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato come la motivazione fa leva sulla chiara lettera dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel primo comma, sottopone invece a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cassazione n. 22776/2015; vedi anche la sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2).

Peraltro, vi è da aggiungere che i nuovi documenti possono essere prodotti anche se la parte aveva la disponibilità degli stessi sin dal primo grado di giudizio, non costituendo tale circostanza motivo di inammissibilità alla produzione degli stessi soltanto in secondo grado.

Infine, si rileva, altresì, come, nonostante nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello, consentita ex articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve avvenire entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza di comparizione, l’inosservanza di detto termine può, tuttavia, essere sanata ove il documento sia stato già prodotto, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado: tanto in virtù del fatto che nel processo tributario i fascicoli sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, sicché la documentazione ivi inserita entra automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.