x

x

Rischio per i CORECO: tempi troppo stretti

 

da Il Sole 24 ore 2/12/1996

RISCHIO PER I CORECO: TEMPI TROPPO STRETTI

L’affrettato consenso delle associazioni degli enti locali al disegno di legge Bassanini sullo snellimento delle procedure amministrative (nel testo varato dal Senato) non può sicuramente essere condiviso per la parte relativa ai controlli (articolo 4), là ove si tenta di far passare in nome di un malpensato concetto di autonomia una illogica riduzione dei controlli costituzionalmente previsti.

In un Paese in cui l’illegalità è diffusa e fortemente radicata nel territorio occorre non già eliminare, ma rafforzare e, se necessario, ricostruire i controlli amministrativi, quegli "anticorpi fisiologici" che costituiscono una difesa contro l’illegalità, e gli strumenti ordinari di vigilanza sull’attività amministrativa. E’ perlomeno utopistico pensare che si possa pervenire, nel futuro, a migliori risultati, sostituendo ai controlli amministrativi il controllo giurisdizionale.

Del resto, la stessa riformulazione del reato di abuso d’ufficio che - secondo la proposta in corso di esame da parte del Parlamento - restringe l’area dell’illecito penale, comporta l’esigenza di accentuare i controlli amministrativi. Si ricordi poi che il Comitato dei tre saggi, nominato dal Presidente della Camera per fornire ipotesi di intervento legislativo per estirpare la corruzione nella pubblica amministrazione, suggerisce come principale intervento, da realizzare subito, proprio il rafforzamento dei controlli, suggerimento questo che fa a pugni con le previsioni del Ddl Bassanini licenziato dal Senato, che peraltro presenta non poche lacune e incongruenze che vanno, di fronte alla cecità dei più, evidenziate.

Vediamo questi problemi uno per uno:

 a) l’articolo 4, mette in moto un meccanismo che svuota le funzioni e i poteri di controllo da parte del Consiglio sull’attività gestionale della Giunta, proprio mentre vengono riservati all’esecutivo, per la prima volta, poteri regolamentari in settori particolarmente delicati, esclusi dal controllo necessario;

b) mentre si ampliano le prerogative dell’esecutivo, si attua una incomprensibile e grave limitazione al controllo politico dell’opposizione sopprimento il contorllo a loro richiesta;

c) parimenti incomprensibile e irrazionale appare la soppressione del controllo eventuale a richiesta degli stessi organi deliberanti che dovrebbe essere salvaguardato anche per realizzare proprio quell’"indirizzo collaborativo" fra Regione ed enti locali, su cui si può sostanziare un nuovo sistema di controlli che esalti l’autonomia dei Comuni e delle Province;

d) al comma 6 dell’articolo 4 viene mantenuta la comunicazione delle deliberazioni di giunta ai capigruppo consiliari. Tale disposizione appare slegata e senza alcuna logica, essendo stato soppresso l’istituto del controllo eventuale a richiesta delle minoranze, o meglio dimostra anticipatamente quello che sarà l’esito della "riforma";

e) il comma 7 dell’articolo 4 prevede il controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto. Peraltro al comma 8 si precisa  che l’esame del bilancio preventivo e del rendiconto dela gestione, deve comprendere la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché dei documenti giustificativi allegati. Ora considerando che tutti gli enti soggetti a controllo invieranno, nel medesimo periodo, il bilancio e il conto consuntivo, ci si domanda come potrà il  Coreco, in trenta giorni, esaminare contestualmente i bilanci e i conti consuntivi di migliaia d enti;

f) il punto 9 dell’articolo in esame assegna al Coreco un termine di 10 giorni per la formulazione della richiesta di "chiarmenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta". Tale termine è di fatto inapplicabile consideandi le fasi del procedimento interno di controllo;

g) nel complesso procedimento di nomina del commissario ad acta viene inserito al n.12, senza alcuna giustificazione logica e sistematica, il difensore civico regionale quale soggetto abilitato alla nomina stessa, in via alternativa al Coreco, col bel risultato di creare futuri conflitti di competenze, con ulteriore confusione di poteri e di ruoli, in totale dispregio dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.

 

 

da Il Sole 24 ore 2/12/1996

RISCHIO PER I CORECO: TEMPI TROPPO STRETTI

L’affrettato consenso delle associazioni degli enti locali al disegno di legge Bassanini sullo snellimento delle procedure amministrative (nel testo varato dal Senato) non può sicuramente essere condiviso per la parte relativa ai controlli (articolo 4), là ove si tenta di far passare in nome di un malpensato concetto di autonomia una illogica riduzione dei controlli costituzionalmente previsti.

In un Paese in cui l’illegalità è diffusa e fortemente radicata nel territorio occorre non già eliminare, ma rafforzare e, se necessario, ricostruire i controlli amministrativi, quegli "anticorpi fisiologici" che costituiscono una difesa contro l’illegalità, e gli strumenti ordinari di vigilanza sull’attività amministrativa. E’ perlomeno utopistico pensare che si possa pervenire, nel futuro, a migliori risultati, sostituendo ai controlli amministrativi il controllo giurisdizionale.

Del resto, la stessa riformulazione del reato di abuso d’ufficio che - secondo la proposta in corso di esame da parte del Parlamento - restringe l’area dell’illecito penale, comporta l’esigenza di accentuare i controlli amministrativi. Si ricordi poi che il Comitato dei tre saggi, nominato dal Presidente della Camera per fornire ipotesi di intervento legislativo per estirpare la corruzione nella pubblica amministrazione, suggerisce come principale intervento, da realizzare subito, proprio il rafforzamento dei controlli, suggerimento questo che fa a pugni con le previsioni del Ddl Bassanini licenziato dal Senato, che peraltro presenta non poche lacune e incongruenze che vanno, di fronte alla cecità dei più, evidenziate.

Vediamo questi problemi uno per uno:

 a) l’articolo 4, mette in moto un meccanismo che svuota le funzioni e i poteri di controllo da parte del Consiglio sull’attività gestionale della Giunta, proprio mentre vengono riservati all’esecutivo, per la prima volta, poteri regolamentari in settori particolarmente delicati, esclusi dal controllo necessario;

b) mentre si ampliano le prerogative dell’esecutivo, si attua una incomprensibile e grave limitazione al controllo politico dell’opposizione sopprimento il contorllo a loro richiesta;

c) parimenti incomprensibile e irrazionale appare la soppressione del controllo eventuale a richiesta degli stessi organi deliberanti che dovrebbe essere salvaguardato anche per realizzare proprio quell’"indirizzo collaborativo" fra Regione ed enti locali, su cui si può sostanziare un nuovo sistema di controlli che esalti l’autonomia dei Comuni e delle Province;

d) al comma 6 dell’articolo 4 viene mantenuta la comunicazione delle deliberazioni di giunta ai capigruppo consiliari. Tale disposizione appare slegata e senza alcuna logica, essendo stato soppresso l’istituto del controllo eventuale a richiesta delle minoranze, o meglio dimostra anticipatamente quello che sarà l’esito della "riforma";

e) il comma 7 dell’articolo 4 prevede il controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto. Peraltro al comma 8 si precisa  che l’esame del bilancio preventivo e del rendiconto dela gestione, deve comprendere la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché dei documenti giustificativi allegati. Ora considerando che tutti gli enti soggetti a controllo invieranno, nel medesimo periodo, il bilancio e il conto consuntivo, ci si domanda come potrà il  Coreco, in trenta giorni, esaminare contestualmente i bilanci e i conti consuntivi di migliaia d enti;

f) il punto 9 dell’articolo in esame assegna al Coreco un termine di 10 giorni per la formulazione della richiesta di "chiarmenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta". Tale termine è di fatto inapplicabile consideandi le fasi del procedimento interno di controllo;

g) nel complesso procedimento di nomina del commissario ad acta viene inserito al n.12, senza alcuna giustificazione logica e sistematica, il difensore civico regionale quale soggetto abilitato alla nomina stessa, in via alternativa al Coreco, col bel risultato di creare futuri conflitti di competenze, con ulteriore confusione di poteri e di ruoli, in totale dispregio dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.