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Soglie al contante: ancora un richiamo dalla BCE

Tramonto
Ph. Federico Radi / Tramonto

Abstract

Le modifiche alle soglie sul cash hanno un impatto su tutti i trasferimenti tra privati.

 

Indice:

1. La lettera della BCE al Belgio

 2. I principi dell’UE

 

1. La lettera della BCE al Belgio

È di tre settimane fa l’entrata in vigore della “nuova” soglia (2.000 euro) alla circolazione del contante. La BCE, in un parere reso il 25 maggio al Belgio sull’introduzione di alcuni ulteriori limiti, ribadisce quanto già preavvertito all’Italia nella lettera del 13 dicembre scorso (inviata proprio in occasione dell’introduzione delle soglie attuali).

La BCE afferma, in maniera assertiva, che la scelta di pagare in contanti rimane particolarmente importante per alcuni gruppi nella società che, per motivi legittimi, preferiscono utilizzare il contante stesso piuttosto che altri metodi di pagamento.

Essendo moneta di conto, esso è l'unico mezzo di pagamento che consente ai cittadini di regolare istantaneamente una transazione in denaro della banca centrale e al valore nominale, senza la possibilità di imporre una commissione per il pagamento in questione. Questo mezzo di pagamento facilita, anche per questo, l'inclusione dell'intera popolazione nell'economia poiché può essere utilizzato per regolare qualsiasi tipo di transazione finanziaria.

Inoltre – prosegue sempre la BCE – le limitazioni ai pagamenti in contanti dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e non dovrebbero andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Qualsiasi impatto negativo delle limitazioni proposte sulla vita dei consumatori dovrebbe, pertanto, essere attentamente valutato rispetto ai benefici previsti. In altri termini, se l’abbassamento delle soglie produce effetti positivi sulla riduzione dell’evasione fiscale e del riciclaggio, questi devono essere dimostrati! Ad oggi non risultano – da quanto mi consta – evidenze scientifiche a supporto.

 

2. I principi dell’UE

Nel considerare se, o fino a che punto, può essere consentito introdurre una limitazione più generale dell’obbligo di accettare pagamenti in contanti in euro, occorre tenere conto dell’art. 63, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che prevede che, nell’ambito delle disposizioni di cui al Capo 4 (Capitale e pagamenti) del Titolo IV (Libera circolazione delle persone, servizi e capitali) del TFUE, sono vietate tutte le restrizioni ai pagamenti tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. Ai sensi dell’art. 65, paragrafo 3, del Trattato, eventuali misure in tal senso non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei pagamenti quale definita all’art. 63.

La BCE, poi, non omette di ricordare, nelle sopracitate comunicazioni all’Italia e al Belgio, che ogni eventuale decisione sulla circolazione/emissione e sulla moneta spetta solo alla Banca Centrale, essendo una materia di competenza esclusiva dell’UE.

In ogni caso, l’argomento più decisivo – a parere di chi scrive – è quello dell’“inclusione sociale e finanziaria”. Se si riducesse troppo la soglia sulla circolazione della moneta legale, di pari passo verrebbe limitata anche la possibilità di utilizzare il contante a quei cittadini che non hanno le necessarie disponibilità di accesso a strumenti alternativi (come conti e carte di credito).