Sotto esame i bilanci regionali
da "Il Sole 24 Ore", 15/12/1999.
Si rafforza il controllo di gestione della Corte dei conti sui bilanci delle Regioni e degli enti locali. La Corte sposa una impostazione già attuata dalla sezione enti locali della Corte stessa che ha continuato a realizzare con gradualità le rilevazioni delle risultanze dei consuntivi dei Comuni con popolazione fino a 8000 abitanti, nella prospettiva del consolidamento deI conti di cui all’articolo 69 del Dlgs 77/95 (delibera 2/97).
E’ quanto si evince dalla lettura della circolare protocollo n.1836/H del 7 ottobre 1997 della Corte dei conti, delegazione regionale per il Lazio. La circolare richiede infatti alla Regione Lazio i bilanci di previsione e i rendiconti generali concernenti gli esercizi riferentisi agli anni 1994, 1995 e 1996.
Per ciascuno di detti atti richiede inoltre "il significato amministrativo delle risultanze contabilizzate, ponendo in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio", "la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio", "l’elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare...con indicazione delle destinazioni e dell’eventuale reddito da essi prodotto", "il rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione" e infine "i bilanci approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria".
Identica documentazione viene richiesta, per il medesimo periodo, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera alle aziende dipendenti della Regione, nonché per le concessioni relative a linee automobilistiche di interesse regionale.
Le regole dell’attuazione del controllo di gestione nell’ente locale sono dettate dal Dlgs 77/95 che, in coerenza con quanto disposto dal Dlgs, istitutivo dei nuclei di controllo di gestione, introduce con gli articoli 39, 40 e 41 i principi e le modalità di funzionamento del sistema.
L’articolo configura, in linea di principio, un sistema di controllo simile a quello in atto nelle migliori imprese private, votate allo stretto controllo economico di tutte le attività.
Ora si noti che, per quanto concerne gli enti locali, il conto consuntivo, cui si fa riferimento ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di trasmissione, è quello - risalente dalle fondamentali componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio - approvato con delibera consiliare riconosciuta legittima dal Coreco.
Alla luce di quanto previsto dall’articolo 17, comma 41, della legge 127/97 e anche in funzione del comma 35 dell’articolo 17 della stessa legge si ritiene che la funzione del controllo preventivo di legittimità degli atti, accertando operazioni e comportamenti relativi alle entrate e alle spese, "nella loro globalità ovvero per semplici casi", con riguardo agli obiettivi stabiliti dalle leggi e dai programmi e dai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, tenendo conto dei costi, dei modi e dei tempi dell’azione amministrativa. D’altronde tale funzione è anche consentita per la stessa composizione del Coreco.
Anche per eliminare le difficoltà e le limitazioni rappresentate dalla mancanza tra gli enti locali di un sistema informativo integrato si possono stabilire utili sinergie tra la Corte dei conti e i Coreco.
da "Il Sole 24 Ore", 15/12/1999.
Si rafforza il controllo di gestione della Corte dei conti sui bilanci delle Regioni e degli enti locali. La Corte sposa una impostazione già attuata dalla sezione enti locali della Corte stessa che ha continuato a realizzare con gradualità le rilevazioni delle risultanze dei consuntivi dei Comuni con popolazione fino a 8000 abitanti, nella prospettiva del consolidamento deI conti di cui all’articolo 69 del Dlgs 77/95 (delibera 2/97).
E’ quanto si evince dalla lettura della circolare protocollo n.1836/H del 7 ottobre 1997 della Corte dei conti, delegazione regionale per il Lazio. La circolare richiede infatti alla Regione Lazio i bilanci di previsione e i rendiconti generali concernenti gli esercizi riferentisi agli anni 1994, 1995 e 1996.
Per ciascuno di detti atti richiede inoltre "il significato amministrativo delle risultanze contabilizzate, ponendo in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio", "la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio", "l’elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare...con indicazione delle destinazioni e dell’eventuale reddito da essi prodotto", "il rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione" e infine "i bilanci approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria".
Identica documentazione viene richiesta, per il medesimo periodo, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera alle aziende dipendenti della Regione, nonché per le concessioni relative a linee automobilistiche di interesse regionale.
Le regole dell’attuazione del controllo di gestione nell’ente locale sono dettate dal Dlgs 77/95 che, in coerenza con quanto disposto dal Dlgs, istitutivo dei nuclei di controllo di gestione, introduce con gli articoli 39, 40 e 41 i principi e le modalità di funzionamento del sistema.
L’articolo configura, in linea di principio, un sistema di controllo simile a quello in atto nelle migliori imprese private, votate allo stretto controllo economico di tutte le attività.
Ora si noti che, per quanto concerne gli enti locali, il conto consuntivo, cui si fa riferimento ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di trasmissione, è quello - risalente dalle fondamentali componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio - approvato con delibera consiliare riconosciuta legittima dal Coreco.
Alla luce di quanto previsto dall’articolo 17, comma 41, della legge 127/97 e anche in funzione del comma 35 dell’articolo 17 della stessa legge si ritiene che la funzione del controllo preventivo di legittimità degli atti, accertando operazioni e comportamenti relativi alle entrate e alle spese, "nella loro globalità ovvero per semplici casi", con riguardo agli obiettivi stabiliti dalle leggi e dai programmi e dai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, tenendo conto dei costi, dei modi e dei tempi dell’azione amministrativa. D’altronde tale funzione è anche consentita per la stessa composizione del Coreco.
Anche per eliminare le difficoltà e le limitazioni rappresentate dalla mancanza tra gli enti locali di un sistema informativo integrato si possono stabilire utili sinergie tra la Corte dei conti e i Coreco.