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Sotto la lente solo i risultati

Da "Il Sole 24 Ore", 15/07/1996.

Più spazio a verifiche finali d’efficienza e meno alle preventive

Dopo essere stato lungamente annunciato è infine giunto il disegno di legge sullo snellimento delle procedure burocratiche e della semplificazione delle procedure di decisione e di controllo.

A un primo esame non sembra che questa riforma possa sortire rilevanti effetti in senso positivo.

Non si dimentichi che la Sanità. secondi i voleri dell’allora ministro Francesco De Lorenzo è stata del tutto sottratta al controllo dei Coreco, eppure non risulta che abbia fornito grandi prove di efficienza e di trasparenza nella gestione: anzi i dati foniscono elementi contrari.

Siamo perfettamente a conoscenza che l’opinione di molti sindaci è per l’abrogazione dei controlli regionali. Tale opinione peraltro pare in stridente contrasto con la volontà ampiamente ribadita in tutte le sedi politiche di attuare una riforma federalista dello Stato, almeno alla luce dei sistemi federali vigenti.

Nel contempo peraltro sarebbe opportuna una riflessione su un dato di fatto statisticamente rilevante e cioè sulla circostanza che i Comuni, sia piccoli che a livello metropolitano, continuano a inviare al controllo del Coreco ex articolo 45 n.1 (cosiddetto controllo a richiesta) molte delibere di giunta che non dovrebbero invece essere sottoposte al controllo secondo i principi della legge 142/90.

Occorre pertanto individuare le linee di una riforma che sia caratterizzata dai controlli-impulso rivolti a favorire il conseguimento degli obiettivi programmatici, in contrapposto ai controlli-freno attuali, che tendono a disincentivare l’azione, avendo di mira soltanto gli atti positivi o, al più, le omissioni di atti obbligatori, sviluppando nel contempo le attività di consulenza, già di fatto svolte dai Coreco, soprattutto per i piccoli o medi Comuni.

Pare opportuno infatti affrontare la questione in modo differenziato per i grandi Comuni metropolitani e i piccoli Comuni sviluppando, a favore di questi ultimi, l’attività di consulenza del Coreco.

Sembra inoltre necessario che debba essere evidenziata e accresciuta la facoltà di ricorrere al Coreco sia come organo di consulenza sia, a richiesta, come organo in condizione di prevenire la patologia dell’atto amministrativo. Non si dimentichi che nella prassi si è sviluppato un istituto, non previsto da alcuna norma di legge, quello cioè degli esposti inoltrati al Coreco da cittadini o dai dipendenti, quando si tratta di materia di impiego, che ritengono di aver subito un danno per effetto di un atto amministrativo.

Essi svolgono un ruolo non secondario, nell’esperienza amministrativa e consentono al cittadino di avere una risposta rapida (il Coreco è l’unico organo che si deve pronunciare entro 20 giorni sulla legittimità dell’atto gravato esposto) che in qualche misura tende a coprire le lentezze, i tempi ormai biblici e la carenza del procedimento giurisdizionale amministrativo.

In sostanza, se si vuole arrivare, come tutti dichiarano di volere, a una riforma in senso federale dello Stato, essa non può che privilegiare il ruolo del Coreco, così come avviene negli Stati federali (in Europa si pensi alla Germania e alla Spagna), a cui va affidato, dopo averlo dotato di adeguate strutture serventi, il nuovo controllo di gestione sulle autonomie, controllo quindi successivo, teso a valutare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa limitando nel contempo il ruolo del controllo prevenivo a quello sugli atti fondamentali e a quello a richiesta sia degli enti, delle minoranze, del prefetto e del cittadino. Da "Il Sole 24 Ore", 15/07/1996.

Più spazio a verifiche finali d’efficienza e meno alle preventive

Dopo essere stato lungamente annunciato è infine giunto il disegno di legge sullo snellimento delle procedure burocratiche e della semplificazione delle procedure di decisione e di controllo.

A un primo esame non sembra che questa riforma possa sortire rilevanti effetti in senso positivo.

Non si dimentichi che la Sanità. secondi i voleri dell’allora ministro Francesco De Lorenzo è stata del tutto sottratta al controllo dei Coreco, eppure non risulta che abbia fornito grandi prove di efficienza e di trasparenza nella gestione: anzi i dati foniscono elementi contrari.

Siamo perfettamente a conoscenza che l’opinione di molti sindaci è per l’abrogazione dei controlli regionali. Tale opinione peraltro pare in stridente contrasto con la volontà ampiamente ribadita in tutte le sedi politiche di attuare una riforma federalista dello Stato, almeno alla luce dei sistemi federali vigenti.

Nel contempo peraltro sarebbe opportuna una riflessione su un dato di fatto statisticamente rilevante e cioè sulla circostanza che i Comuni, sia piccoli che a livello metropolitano, continuano a inviare al controllo del Coreco ex articolo 45 n.1 (cosiddetto controllo a richiesta) molte delibere di giunta che non dovrebbero invece essere sottoposte al controllo secondo i principi della legge 142/90.

Occorre pertanto individuare le linee di una riforma che sia caratterizzata dai controlli-impulso rivolti a favorire il conseguimento degli obiettivi programmatici, in contrapposto ai controlli-freno attuali, che tendono a disincentivare l’azione, avendo di mira soltanto gli atti positivi o, al più, le omissioni di atti obbligatori, sviluppando nel contempo le attività di consulenza, già di fatto svolte dai Coreco, soprattutto per i piccoli o medi Comuni.

Pare opportuno infatti affrontare la questione in modo differenziato per i grandi Comuni metropolitani e i piccoli Comuni sviluppando, a favore di questi ultimi, l’attività di consulenza del Coreco.

Sembra inoltre necessario che debba essere evidenziata e accresciuta la facoltà di ricorrere al Coreco sia come organo di consulenza sia, a richiesta, come organo in condizione di prevenire la patologia dell’atto amministrativo. Non si dimentichi che nella prassi si è sviluppato un istituto, non previsto da alcuna norma di legge, quello cioè degli esposti inoltrati al Coreco da cittadini o dai dipendenti, quando si tratta di materia di impiego, che ritengono di aver subito un danno per effetto di un atto amministrativo.

Essi svolgono un ruolo non secondario, nell’esperienza amministrativa e consentono al cittadino di avere una risposta rapida (il Coreco è l’unico organo che si deve pronunciare entro 20 giorni sulla legittimità dell’atto gravato esposto) che in qualche misura tende a coprire le lentezze, i tempi ormai biblici e la carenza del procedimento giurisdizionale amministrativo.

In sostanza, se si vuole arrivare, come tutti dichiarano di volere, a una riforma in senso federale dello Stato, essa non può che privilegiare il ruolo del Coreco, così come avviene negli Stati federali (in Europa si pensi alla Germania e alla Spagna), a cui va affidato, dopo averlo dotato di adeguate strutture serventi, il nuovo controllo di gestione sulle autonomie, controllo quindi successivo, teso a valutare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa limitando nel contempo il ruolo del controllo prevenivo a quello sugli atti fondamentali e a quello a richiesta sia degli enti, delle minoranze, del prefetto e del cittadino.