Sport - Agenzia Entrate Piemonte: nota rapporti tra fisco e associazioni dilettantistiche sportive
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Piemonte ha diramato una nota riassuntiva diretta a chiarire i vari regimi tributari applicabili alle associazioni dilettantistiche sportive in materia sia di entrate che di uscite.
Si parte dai compensi che le associazioni dilettantistiche sportive corrispondono a chi partecipa direttamente alla manifestazione sportiva quali calciatori, allenatori, staff medico etc nonché quelli di coloro che sono dediti alla organizzazione ed alla formazione quali dirigenti amministrativi, segretari, dirigenti sportivi.
I compensi percepiti a tale titolo sono del tutto esenti da imposte entro la soglia di euro 7.500 annui.
Diversamente, sforando tale importo, si hanno due scaglioni di riferimento: per compensi che non superino i 28.000 euro si applicherà l’Irpef con ritenuta a titolo di imposta pari al 23% ed il reddito sarà ascritto nella dichiarazione dei redditi annuale come “reddito diverso”; superato tale importo si avranno gli scaglioni normali previsti dalla legge.
Tale impostazione tributaria agevolata non è applicabile per quanto riguarda il compenso del professionista che prende parte ad una gara dilettante.
Sempre restando sulle uscite dell’associazione è utile far chiarezza sul regime impositivo fiscale previsto per i rimborsi spese suddiviso in quattro tipologie, ovvero:
1. Rimborso forfettario (detta anche indennità di trasferta) per cui non occorrono giustificativi di spesa. Anche in tal caso chi riceve gli importi è esentato dal dichiararlo nella dichiarazione dei redditi annuali se la cifra annuale non supera i 7.500 euro;
2. Rimborso analitico (detto altresì “a piè di lista”) dovuto per spese documentate quali vitto, alloggio, trasporti etc. In tal caso l’importo ricevuto è escluso da tassazione se tali spese sono documentate e sostenute in occasioni di manifestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o di dimora abituale.
3. Rimborso misto (comprendente sia indennità di trasferta sia spese documentate) in tal caso l’importo va suddiviso secondo le regole di cui sopra e distinto seguendo quanto sopra detto;
4. Indennità chilometrica (la somma forfettaria prevista per la copertura delle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto). Trattandosi di spesa documentata è esente da tassazione esclusivamente se in presenza di due condizioni: concerne prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale; è quantificata in base al titolo di veicolo e alla distanza percorsa (sulla base delle tabelle Aci). In assenza di almeno una delle condizioni si rientra nei rimborsi forfetari (quindi imponibili sopra i 7.500 euro annui).
Per quanto riguarda le entrate delle associazioni sportive dilettantistiche si è rilevato come queste derivino per il maggior gettito da donazioni da parte di privati a titolo di pubblicizzazione e sponsorizzazione delle propria attività d’impresa, da donazioni, da raccolta fondi dedicate, dal 5 per mille.
Per quanto riguarda le aziende private che elargiscono denaro alle associazioni sportive dilettantistiche, occorre assicurare la massima trasparenza e tracciabilità della transazione e consentire la riconducibilità della medesima a specifiche attività di sponsorizzazione e pubblicità. A titolo di esempio si potrebbe indicare l’apposizione del marchio sull’abbigliamento sportivo, sui manifesti nei luoghi che ospitano le manifestazioni, nonché la pubblicazione di inserzioni sui siti web dell’associazione e dell’impresa sponsorizzante.
Del resto la nota della Direzione regionale Piemonte dell’Agenzia delle entrate ricorda che pubblicità e sponsorizzazioni costituiscono corrispettivi di attività commerciali e che quindi sono soggette a tassazione sulla base del regime fiscale scelto dall’associazione.
In merito alla raccolta fondi questa non costituisce né reddito ne è soggetta ad altra tassazione a condizione che abbia carattere dell’occasionalità, ovvero non sia una costante nelle entrate dell’associazione e che sia aperta al pubblico. Le associazioni che hanno optato per il regime della Legge 398/91 possono organizzare al massimo due eventi all’anno di raccolta fondi non superando la cifra di 51.645,00 euro.
Le associazioni dilettantistiche sportive riconosciute dal Coni possono accedere anche al “5 per mille” a condizione che le stesse abbiano in seno un settore giovanile oppure svolgere avviamento alla pratica sportiva in favore degli over 60 o di persone svantaggiate.
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Piemonte ha diramato una nota riassuntiva diretta a chiarire i vari regimi tributari applicabili alle associazioni dilettantistiche sportive in materia sia di entrate che di uscite.
Si parte dai compensi che le associazioni dilettantistiche sportive corrispondono a chi partecipa direttamente alla manifestazione sportiva quali calciatori, allenatori, staff medico etc nonché quelli di coloro che sono dediti alla organizzazione ed alla formazione quali dirigenti amministrativi, segretari, dirigenti sportivi.
I compensi percepiti a tale titolo sono del tutto esenti da imposte entro la soglia di euro 7.500 annui.
Diversamente, sforando tale importo, si hanno due scaglioni di riferimento: per compensi che non superino i 28.000 euro si applicherà l’Irpef con ritenuta a titolo di imposta pari al 23% ed il reddito sarà ascritto nella dichiarazione dei redditi annuale come “reddito diverso”; superato tale importo si avranno gli scaglioni normali previsti dalla legge.
Tale impostazione tributaria agevolata non è applicabile per quanto riguarda il compenso del professionista che prende parte ad una gara dilettante.
Sempre restando sulle uscite dell’associazione è utile far chiarezza sul regime impositivo fiscale previsto per i rimborsi spese suddiviso in quattro tipologie, ovvero:
1. Rimborso forfettario (detta anche indennità di trasferta) per cui non occorrono giustificativi di spesa. Anche in tal caso chi riceve gli importi è esentato dal dichiararlo nella dichiarazione dei redditi annuali se la cifra annuale non supera i 7.500 euro;
2. Rimborso analitico (detto altresì “a piè di lista”) dovuto per spese documentate quali vitto, alloggio, trasporti etc. In tal caso l’importo ricevuto è escluso da tassazione se tali spese sono documentate e sostenute in occasioni di manifestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o di dimora abituale.
3. Rimborso misto (comprendente sia indennità di trasferta sia spese documentate) in tal caso l’importo va suddiviso secondo le regole di cui sopra e distinto seguendo quanto sopra detto;
4. Indennità chilometrica (la somma forfettaria prevista per la copertura delle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto). Trattandosi di spesa documentata è esente da tassazione esclusivamente se in presenza di due condizioni: concerne prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale; è quantificata in base al titolo di veicolo e alla distanza percorsa (sulla base delle tabelle Aci). In assenza di almeno una delle condizioni si rientra nei rimborsi forfetari (quindi imponibili sopra i 7.500 euro annui).
Per quanto riguarda le entrate delle associazioni sportive dilettantistiche si è rilevato come queste derivino per il maggior gettito da donazioni da parte di privati a titolo di pubblicizzazione e sponsorizzazione delle propria attività d’impresa, da donazioni, da raccolta fondi dedicate, dal 5 per mille.
Per quanto riguarda le aziende private che elargiscono denaro alle associazioni sportive dilettantistiche, occorre assicurare la massima trasparenza e tracciabilità della transazione e consentire la riconducibilità della medesima a specifiche attività di sponsorizzazione e pubblicità. A titolo di esempio si potrebbe indicare l’apposizione del marchio sull’abbigliamento sportivo, sui manifesti nei luoghi che ospitano le manifestazioni, nonché la pubblicazione di inserzioni sui siti web dell’associazione e dell’impresa sponsorizzante.
Del resto la nota della Direzione regionale Piemonte dell’Agenzia delle entrate ricorda che pubblicità e sponsorizzazioni costituiscono corrispettivi di attività commerciali e che quindi sono soggette a tassazione sulla base del regime fiscale scelto dall’associazione.
In merito alla raccolta fondi questa non costituisce né reddito ne è soggetta ad altra tassazione a condizione che abbia carattere dell’occasionalità, ovvero non sia una costante nelle entrate dell’associazione e che sia aperta al pubblico. Le associazioni che hanno optato per il regime della Legge 398/91 possono organizzare al massimo due eventi all’anno di raccolta fondi non superando la cifra di 51.645,00 euro.
Le associazioni dilettantistiche sportive riconosciute dal Coni possono accedere anche al “5 per mille” a condizione che le stesse abbiano in seno un settore giovanile oppure svolgere avviamento alla pratica sportiva in favore degli over 60 o di persone svantaggiate.