Riforma dello sport: nuove regole per gli enti sportivi dilettantistici
Con l’approvazione, in esame preliminare, di cinque decreti da parte del Consiglio dei Ministri è iniziato il percorso di riforma dello sport che trae origine dalla Legge delega n. 86/2019, recante il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Si tratta di un lavoro imponente atteso che la succitata Legge delega ha conferito al Governo il compito di riordinare la governance dello sport, la disciplina civilistica e fiscale degli enti sportivi, la disciplina del lavoro sportivo, la rappresentanza degli atleti, le norme in materia di impianti sportivi e di sicurezza nelle discipline sportive invernali oltre che l’introduzione di disposizioni di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
Buona parte delle deleghe sono state esercitate, anche se non nell’auspicata forma del Testo Unico, attraverso diversi provvedimenti che rinviano, a loro volta, alla disciplina contenuta nel Codice civile, nel Testo Unico delle imposte sui redditi e nelle leggi di settore introducendo, in alcuni casi, delle deroghe.
In particolare, rispetto alla normativa vigente, i tratti più innovativi della riforma riguardano la forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici potranno assumere.
Lo schema di decreto legislativo presentato in attuazione dell’articolo 5 della Legge delega conferma la possibilità che tali enti possano assumere la forma giuridica di associazione sportiva priva di personalità giuridica, ai sensi degli articoli 36 e ss. codice civile e di associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato.
Alcune novità riguardano, invece, la forma giuridica societaria. Nella disciplina vigente, infatti, le società sportive dilettantistiche possono assumere la forma di società sportiva di capitali o cooperativa. Il provvedimento in commento prevede, invece, che gli enti sportivi dilettantistici possano assumere la forma di “società ai sensi del Libro V, Titolo V codice civile” e, quindi, tanto la forma di società di capitali quanto quella di società di persone, ma non più la forma giuridica di cooperativa.
È doveroso sottolineare come, nel provvedimento, manchi ancora una norma di raccordo tra la situazione esistente oggi e quella che si avrà quando, con l’avvento della riforma, non sarà più possibile riconoscere ai fini sportivi le cooperative.
L’articolo 5 dello schema stabilisce, poi, che gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possano assumere la qualifica di enti del terzo settore e di impresa sociale e che, in tali casi, le disposizioni del decreto legislativo trovino applicazione solo in quanto compatibili.
Si prospetta, quindi, la possibilità di un doppio binario: tali enti potranno rivestire esclusivamente lo status di società o associazione sportiva dilettantistica e vedersi applicate le norme dei decreti in corso di emanazione e la disciplina fiscale prevista per le sportive, oppure potranno ricoprire anche la natura di ente del terzo settore e, in tal caso, applicare la disciplina specifica prevista per tale fattispecie, oltre a quella sportiva, per quanto compatibile.
Gli enti, in ogni caso, dovranno specificare nella propria denominazione o ragione sociale sia la finalità sportiva che la natura dilettantistica. Gli atti costitutivi e gli statuti dovranno, inoltre, essere redatti per iscritto riportando la sede legale.
Così come previsto dal codice del terzo settore, anche il nuovo schema di decreto sullo sport prevede che, per gli enti dilettantistici, l’attività sportiva debba essere svolta “in via stabile e principale” e disciplina, poi, la possibilità di esercitare “attività diverse”, purché queste siano espressamente previste nello statuto e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o provvedimento dell’autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
In assenza di una definizione specifica del richiesto “carattere strumentale e secondario” delle cd. attività diverse (nozione, tra l’altro, non ancora definita dall’atteso decreto attuativo dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore), l’introduzione di tale vincolo genera sicuramente dei forti dubbi con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono esclusivamente attività sportiva dilettantistica ma realizzano altre attività di interesse generale.
Profili di uniformità con gli Ets emergono anche con riferimento alla definizione di assenza di scopo di lucro. Analogamente a quanto previsto per le imprese sociali dal decreto legislativo 112/2017, lo schema di decreto in commento dispone che gli eventuali utili ed avanzi di gestione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche debbano essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
Il provvedimento introduce, inoltre, il principio secondo cui è possibile una forma, seppur limitata, di distribuzione di utili nelle società sportive dilettantistiche. Queste ultime (come già previsto per le imprese sociali costituite in forma societaria) potranno destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione di dividendi.
Lo schema di decreto legislativo attuativo dell’articolo 8 della legge n. 86/2019, introduce, invece, una nuova disciplina della certificazione della natura dilettantistica delle associazioni e delle società sportive, attraverso l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a cui si attribuisce rango primario.
Rispetto alla normativa vigente, la gestione e la tenuta del Registro spettano al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio (e non più al CONI), che si avvale di Sport e salute s.p.a. Obiettivo primario di tale innovazione è quello di semplificare gli adempimenti a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sia in termini di certificazioni che di acquisto della personalità giuridica. A tale ultimo proposito, si prevede una disciplina speciale per le associazioni sportive che vogliano acquisire la personalità giuridica, sempre mediante l'iscrizione al Registro nazionale.
Conseguentemente, il Registro nazionale normato dallo schema di decreto sostituirà a tutti gli effetti quello esistente tenuto dal CONI, cui non spetterà più il compito di certificare l'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche. Con l’entrata in vigore del provvedimento in esame sarà, dunque, abrogato l'articolo 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004).
Con riferimento alle tempistiche per l’adozione dei decreti legislativi, l’articolo 8 della L. 86/2019 ha previsto un termine di 12 mesi ossia, entro il 31 agosto 2020.
Tale termine per l’esercizio della delega è, poi, stato prorogato di 3 mesi dall’articolo 1, co. 3, della L. 27/2020, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19.
I decreti, approvati in esame preliminare il 24 novembre u.s., sono ora al vaglio della Conferenza Stato/Regioni per essere, poi, trasmessi alla Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni avranno 90 giorni dalla data di trasmissione per pronunciarsi e decorso tale termine i decreti potranno essere formalmente deliberati dal Consiglio dei Ministri, il che avverrà verosimilmente a fine febbraio.
In ogni caso, lo stesso articolo 8 della L. 86/2019 ha stabilito che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.