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Spunti in materia di sicurezza aeroportuale: le nuove tecnologie tra istanze di sicurezza e tutela della privacy

Brief notes on airport security: new technologies between security instances and privacy protection
Monica Iacono
Monica Iacono

Abstract

La sicurezza aeroportuale, soprattutto a causa di sempre nuove minacce, ha dovuto adattarsi velocemente, per garantire elevati standards di sicurezza, anche con l’aiuto di nuove tecnologie, quali quelle dei body scanner e di sistemi di videosorveglianza. Il presente lavoro vuole analizzare le potenziali ricadute dell’uso di tali tecnologie, in termini di rispetto dei diritti fondamentali, soprattutto in termini di tutela della privacy, ed alla luce dell’altrettanto fondamentale diritto alla sicurezza, al riparo, però, dai rischi di una “mass surveillance”.

Airport security, especially due to ever new threats, has had to adapt quickly to ensure high safety standards, also with the help of new technologies, such as those of body scanners and video surveillance systems. This work aims to analyze the potential repercussions of the use of these technologies, in terms of respect for fundamental rights, especially in terms of protection of privacy, and in the light of the equally fundamental right to security, protected, however, from the risks of a “mass surveillance”.

 

Sommario

1. L’importanza dei controlli di sicurezza: i body scanner alla luce del diritto di privacy e della tutela del trattamento dei dati

2. La videosorveglianza in ambito aeroportuale, tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali: è reale il rischio di una mass surveillance?

 

1. The importance of security checks: body scanners considering the right to privacy and the protection of data processing

2. Video surveillance in the airport environment, between security needs and the protection of fundamental rights: is the risk of mass surveillance real?

 

1. L’importanza dei controlli di sicurezza: i body scanner alla luce del diritto di privacy e della tutela del trattamento dei dati

Il concetto di sicurezza aeroportuale[1] è cambiato notevolmente nel corso del tempo, anche, e soprattutto, a seguito del verificarsi di eventi quali dirottamenti, attentati terroristici[2], aeromobili utilizzati per colpire altri obiettivi[3] perpetrati ai danni dell’aviazione civile internazionale, nonché più di recente, incidenti, anche solo potenziali, derivanti dall’utilizzo non sempre consapevole di velivoli a pilotaggio remoto[4]. Non è, del resto, trascorso molto tempo dalla triste ricorrenza degli attentati dell’11 settembre 2001, che hanno segnato un vero e proprio spartiacque nel modo di concepire la nozione di sicurezza in ambito aeronautico[5]. Proprio per fare fronte a tali nuove emergenze la regolamentazione internazionale, comunitaria e nazionale hanno dovuto adattarsi velocemente, passando dal principio del dedere aut judicare, ad un’attenzione maggiore nei confronti dell’attività di prevenzione, soprattutto perché ci si è resi conto che i terroristi non cercano più una via di scampo dopo aver commesso l’azione criminosa, ma spesso vanno incontro alla morte[6].

La declinazione in termini di security della sicurezza aerea viene definita dal reg. del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 300/2008 dell’11 marzo 2008, come la combinazione di misure e di risorse umane e materiali finalizzate alla protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza[7]. Il concetto di safety, invece, rimanda alla generica prevenzione da infortuni, calamità o in generale eventi pericolosi, e può essere definita come “la condizione ideale raggiunta attraverso quel complesso di attività finalizzate alla prevenzione degli incidenti di volo e quindi in prima istanza, alla tutela della pubblica incolumità ed alla conservazione del patrimonio aeronautico”[8]. Autorevole dottrina, partendo da alcuni esempi di condotte indisciplinate registrate tra i passeggeri, come l’utilizzo del telefono cellulare a bordo, o la manomissione del rilevatore di fumo presente nel bagno dell’aeromobile, sostiene che le due nozioni hanno importanti punti di contatto e che la distinzione tenda a sfumare considerevolmente, fino a considerarle come «due facce della medesima moneta»[9].

Queste considerazioni preliminari appaiono fondamentali per introdurre il tema delle principali tecnologie usate in ambito aeroportuale al fine di implementare i livelli di sicurezza, ed al loro impatto anche in termini di tutela della privacy e di protezione dei dati personali, come si vedrà meglio in seguito.

Nell’architettura della sicurezza aeroportuale, a tal proposito, assumono un ruolo importante i controlli di sicurezza effettuati sui passeggeri e relativi bagagli, mediante diversi tipi di tecnologie, tra le quali occorre menzionare quella dei c.d. body scanners[10], ovvero di apparati appositamente installati nelle infrastrutture aeroportuali, in grado di rilevare sotto gli indumenti, gli oggetti trasportati dai passeggeri, siano essi metallici e non metallici, ivi inclusi gli esplosivi plastici e liquidi, al fine soprattutto di prevenire i c.d. “esplosivi improvvisati”, anche di consistenza non metallica, che si caratterizzano, oltre che per un’innegabile maggiore imprevedibilità di utilizzo, anche per la non facile rilevabilità dagli ordinari strumenti di controllo.

Tali strumenti, il cui utilizzo era stato autorizzato dal reg. UE n. 1141/2011[11], anche a seguito di assicurazioni ricevute dall’Agenzia europea dei diritti fondamentali[12], al fine di contemperare le istanze di libertà con quelle di sicurezza[13], devono però essere usati in modo tale da avere il minor impatto possibile sulla tutela dei dati personali e sulla tutela della privacy [14], che, come noto, costituiscono concetti ben distinti[15], nonché su ulteriori diritti fondamentali, quali la tutela della dignità umana, la libertà di pensiero, coscienza e religione, il rispetto della vita umana e familiare.

 Data per certa la copertura costituzionale[16] del diritto alla riservatezza personale, come fattispecie a schema aperto, in grado di ricomprenderlo tra i diritti fondamentali della persona, nella sua accezione di vero e proprio diritto della personalità, non è un mistero che oggi la protezione dei dati personali riveste un forte impatto sul concetto di sicurezza[17] e, in particolare, sulla politica di sicurezza interna dell’Unione europea[18], in ragione, soprattutto, della sempre più avvertita necessità di prevenire e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale[19].

 

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[1] Per una panoramica sul concetto di sicurezza aeroportuale si veda, ex plurimis, CAMARDA G., La sicurezza nel diritto della navigazione. Molteplicità di norme ed unicità di approccio sistematico in LA TORRE U., SIA A. L. M. (a cura di), La sicurezza nel trasporto e nelle infrastrutture della navigazione marittima e aerea, Rubetino, 2011, 17; HUANG J., Aviation safety through the rule of law. ICAO‟s mechanisms and practices, in Kluwer Law International, 2009, 112 ss.

[2] Si ricordano, a titolo esemplificativo, i due sanguinosi attacchi terroristici contro l’aeroporto internazionale di Fiumicino del 17 dicembre 1973 e del 27 dicembre 1985. Più recentemente, nell’ambito di un piano coordinato, che aveva coinvolto anche il centro cittadino di Bruxelles, va ricordato l’attacco all’aeroporto di Zaventem del 22 marzo 2016. In effetti, il terrorismo costituisce il rischio più rilevante per la security aeroportuale: cfr. PELLEGRINO F., Le competenze del gestore aeroportuale nel quadro della safety e della security dell’aviazione civile, in L’impresa aeroportuale a dieci anni dalla riforma del codice della navigazione, (a cura di) BUSTI S., SIGNORINI E., SIMONCINI G.R., Torino, 2017, 63, ivi, 82. Sul tema del terrorismo internazionale nell’ambito del trasporto aereo si veda, ex plurimis, DELLA MORTE G., Sulla giurisprudenza italiana in tema di terrorismo internazionale, in Riv. dir. int., 2009, 443; si veda pure LEONARDO F., Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, in Dir. pen. e processo, 2005, 1204 ss.

[3] Sul tema degli attentati terroristici del 2001 negli Stati Uniti, si vedano COMENALE PINTO M.M., I profili di Security e le interrelazioni con le normative di Safety, in La sicurezza negli aeroporti: problematiche giuridiche ed interdisciplinari, a cura di CAMARDA, COTTONE, MIGLIAROTTI, Atti del Convegno, Milano 22 aprile 2004, MILANO, 2005. Si veda sul tema della normativa statunitense antiterrorismo, tra tanti, VERVAELE J. A. E., La legislazione antiterrorismo negli Stati Uniti: inter arma silent leges, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 739.

[4] Nel gennaio del 2015, un drone pilotato da un funzionario governativo ubriaco si è schiantato nel cortile di fronte alla Casa Bianca a Washington D.C. Nel dicembre del 2018, alcuni droni hanno paralizzato l’aeroporto di Londra-Gatwick per più di un giorno, determinando la cancellazione di circa un migliaio di voli, con ripercussioni su circa 140 mila passeggeri.

[5] A tal proposito si veda, ex plurimis GALLO P., Il dopo 11 settembre: un nuovo concetto giuridico di «pericolo». Tra libertà individuale ed esigenze di tutela della sicurezza collettiva, in Jus, 2007, 427. Cfr anche ABEYRATNE R., The Events of 11 September 2001 - ICAO’s response to the Security and Insurance crises, in Air & Space Law, 2002, 406 ss. Sul fenomeno dei dirottamenti aerei in generale si veda, tra tanti, CAMARDA G., Il Dirottamento di aeromobili e gli altri illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile nel diritto italiano e nel diritto internazionale, in Il Diritto aereo, 1976, 152 ss.

[6] In merito all’evoluzione del concetto di azione illecita si noti COMENALE PINTO M.M., I profili di Security e le interrelazioni con le normative di Safety, cit., 36.

[7] Per una panoramica sulla nozione di sicurezza aerea si veda, oltre a COMENALE PINTO M.M, I profili di Security e le interrelazioni con le normative di Safety, già citato, anche FRANCHI B., Le inchieste di sicurezza in campoL’aria, vol. II, 2014, 489 ss.; PAPI E., Sicurezza della navigazione: profili normativi, in Sicurezza, navigazione e trasporto, a cura di TRANQUILLI REALI, ROSAFIO E., Milano, 2008, 387; XERRI SALAMONE A., La sicurezza come valore nel diritto della navigazione e dei trasporti e nella formazione del diritto comune europeo, ivi, p. 155. BULGHERINI E., La prevenzione degli attentati alla sicurezza della navigazione dopo l’11 settembre 2001, in L’analisi economica del diritto: pubblica amministrazione, società, lavoro, trasporti, a cura di ROSSI E., 2005, 263 ss.

[8] FRANCHI B., La sicurezza del passeggero nel trasporto aereo, in MARSALA, ROSAFIO (a cura di), Trasporto aereo e tutela del passeggero nella prospettiva europea, atti del convegno, Sassari 15-16 Aprile 2005, Milano, 2006, 137-151.

[9] COMENALE PINTO M.M, I profili di security e le interrelazioni con le normative di safety, cit., 58.

[10] Come rilevato da PALANDRI I., Sicurezza del trasporto aereo e tutela dei diritti dell’individuo: l’uso dei body scanner, in Riv. it. dir. del turismo, 2011, 149 s., esistono vari tipi di tecnologie di body scanner. La prima è quella a «onde millimetriche passive» che non emette radiazioni e produce immagini del corpo approssimative e sfocate, ma fa apparire con chiarezza gli eventuali oggetti nascosti, metallici e non (particolarmente quelli di grosse dimensioni); la seconda tecnologia utilizzata è quella a «onde millimetriche attive», che illumina il corpo con onde radio a breve lunghezza (che non hanno conseguenze per la salute) e che produce immagini ad alta risoluzione (di oggetti metallici e non) e rivela anche alcuni dettagli della superficie corporea; la terza è quella a «retrodiffusione di raggi X», crea un’immagine bidimensionale ad alta risoluzione rivelando alcuni dettagli della superficie del corpo (esporrà gli individui alla radiazione ionizzante ma a basso dosaggio, per cui, si ritiene, che occorrerebbero circa 40 screening al giorno per raggiungere la dose limite); la quarta tecnologia è quella a «immagini da raggi X», che come accade per le radiografie a scopo di accertamenti sanitari, che, penetrando gli indumenti e il corpo, consente di rilevare oggetti, metallici e non che siano stati ingoiati o inseriti nelle cavità anatomiche. In particolar modo i c.d. scanner millimetrali risultano notevolmente efficaci, poiché usano radiazioni più leggere, ad altissima frequenza che attraversano i vestiti, ma vengono parzialmente riflesse da qualsiasi oggetto, anche non metallico, e dalla pelle. I materiali opachi alle onde luminose (per esempio i vestiti) risultano trasparenti a questo dispositivo consentendo così di distinguere eventuali oggetti nascosti.

[11] Sul punto si veda PALANDRI I., Utilizzo dei body scanner negli aeroporti dell’Unione, in Riv. it. dir. del turismo, 2012, 123 s., il quale rileva come mediante questo reg.UE n. 1141/2011, i body scanner siano stati inseriti a pieno titolo tra i metodi di screening di cui al punto 1, Parte A, dell’Allegato al reg. CE n. 272/2009, seppure limitatamente agli scanner che non emettono radiazioni ionizzanti.

[12] CARTABIA M. ed altri, L’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Uno sguardo all’origine di un nuovo strumento di promozione dei diritti, in Il Dir. dell’UE, 2009, 531 s.

[13] Il tema del bilanciamento tra libertà e sicurezza, con particolare riferimento alle emergenze terroristiche, è stato ampiamente studiato nella dottrina italiana. Sia consentito ricordare, tra i molti, CAVINO M., LOSANO M.G., TRIPODINA C. (a cura di), Lotta al terrorismo e tutela dei diritti fondamentali, Torino, 2009; DE VERGOTTINI G., Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 2004; BASSU C., Terrorismo e costituzionalismo. Percorsi comparati, Torino, 2010. Più recentemente DE MINICO G., Costituzione. Emergenza e terrorismo, Napoli, 2016, 205 s.

[14] Il termine privacy è stato ereditato dal mondo anglosassone ed è progressivamente entrato nel nostro linguaggio, tanto da esser aggiunto nel dizionario italiano con la definizione “la vita personale, privata” (voce Treccani). Con questo termine si vuole comunemente fare riferimento alla riservatezza. Le origini del termine sono pacificamente riferite a WARREN S., BRANDEIS L., The right of privacy, in Harv. L. Rev, 1890, 4,193. I due avvocati americani teorrizzarono il right of privacy nei termini di right to be let alone. Sul punto della ricerca di un equilibrio tra il diritto alla privacy e la sicurezza nell’ambito del trasporto aereo, con particolare riferimento proprio ai body scanner si veda ABERYRATNE R., Full body scanners at airports: the balance between privacy and state responsibility, cit., 73 s, in cui l’autrice, a dire il vero a proposito del contesto aeroportuale americano, pone in risalto i delicati aspetti di bilanciamento in termini di privacy e sicurezza aeroportuale, partendo dal presupposto che il primo non è affatto un diritto assoluto, ma si presenta come un diritto che necessita di un continuo bilanciamento con altri diritti.

[15] FABIANO N., Gdpr e privacy. Consapevolezza e opportunità, Firenze, 2020, 22 s.

[16] BARBERA A., Commento all’art. 2 Costituzione, in BRANCA G. (a cura di) Commentario della Costituzione, Artt. 1-2, Principi fondamentali, in Foro it., Bologna-Roma, 1975, 50 s.

[17] TIBERI G., Riservatezza e protezione dei dati personali, in CARTABIA M. (a cura di), I diritti in azione, il Mulino, Bologna, 2007, 353; WEBER R. H., How Does Privacy Change in the Age of Internet?, in FUCHS C., BOERSMA K., ALBRECHTSLUND K., SANDOVAL M., Internet and Surveillance, The Challenges of Web 2.0 and Social Media, Routledge, New York, 2012, 288.

[18] BOEHM F., Information Sharing in the Area of Freedom, Security and JusticeTowards a Common Standard for Dara Exchange Between Agencies a Information Systems, in S. Gutwirth et al., European Data Protection: in Good Health? Springer, Berlin, 2012, 143 s.

[19] MONTALBANO G., Diritto penale internazionale, terrorismo internazionale, Caltanissetta, 1986, 1-176; NINO M., Terrorismo internazionale, privacy e protezione dei dati personali, Napoli, 2012, 316 s; BIONDI DAL MONTE F., Terrorismo, ordine pubblico e sicurezza nazionale nell'Unione europea, in Quaderni cost., 2015, 788 s.