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Stresa-Mottarone cambio di imputazione in corsa

l’art. 437 c.p. rimozione od omissione dolosa di cautele
Strage funivia Stresa-Mottarone
Strage funivia Stresa-Mottarone

La Procura di Verbania ha diramato un comunicato ove indica che la condotta degli indagati è stata: “Un gesto consapevole, per ovviare ai problemi tecnici della funivia ed evitarne lo stop. A discapito della sicurezza dei passeggeri.

È un quadro "molto grave e inquietante" quello che emerge dagli accertamenti degli inquirenti sulla tragedia del Mottarone. Le tre persone fermate sono il titolare della società che ha in gestione l’impianto e il direttore dell’esercizio e capo servizio della funivia.

Sono accusati, in concorso tra loro, di omissione dolosa, "articolo 437 del codice penale", precisa il procuratore Olimpia Bossi che, in attesa delle verifiche tecniche sulla fune e dell’intervento dei consulenti esperti, oggi chiederà la convalida dei fermi al gip del Tribunale di Verbania. E intanto si riserva "di valutare eventuali posizioni di altre persone".

Cambia in corsa l’imputazione che inizialmente era stata indicata nell’articolo 432 codice penale  ora nell’articolo 437 codice penale che con il comma 1 punisce “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia” e che al comma 2 contempla una pena più severa “se dal fatto deriva un disastro o un infortunio”.

Il legislatore ha introdotto tale norma al fine di tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro, contro qualsiasi pericolo che possa derivare dall’omissione, rimozione o danneggiamento di presidi antinfortunistici.

In tema la Suprema Corte ha fornito alcuni indirizzi per una corretta applicazione di tale articolo del codice penale e ha sostenuto a proposito che la pubblica incolumità da tutelare contro gli eventi lesivi di cui all’articolo 437 codice penale comprende anche l’infortunio individuale poiché essa è caratterizzata dalla indeterminatezza dei lavoratori e non dal numero rilevante di quelli esposti al rischio.

 

Le massime più recenti della Suprema Corte in tema dell’articolo 437 codice penale

Con la sentenza n. 30011 del 29.10.2020 la Suprema Corte sezione I, è tornata a fornire alcune altre indicazioni in merito, dovendo decidere sul ricorso presentato dal datore di lavoro di un’azienda che era stato condannato nei due primi gradi di giudizio per avere commesso una serie di violazioni alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e di cui appunto all’articolo 437 codice penale per avere omesso di adottare dispositivi di protezione, di emergenza, di riparo, destinati a prevenire infortuni sul lavoro, in relazione ad alcune attrezzature tenute in azienda nonostante le espresse prescrizioni alla loro regolarizzazione impartite dall’organo di vigilanza nel corso di una ispezione.

Ai fini della configurabilità del delitto, di cui all’articolo 437 codice penale, che ha sostenuto la suprema Corte in questa occasione, è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire gli infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro e ciò indipendentemente dalla effettiva verificazione, a loro danno, di eventi infortunistici.

La Cassazione nella decisione ha sottolineato come le violazioni contestate nei capi di imputazione non costituissero delle mere irregolarità nell’inadempimento delle prescrizioni dettate dal Decreto legislativo n, 81/2008 rappresentando anche la parziale inosservanza degli obblighi o dei divieti, un vero e proprio inadempimento anche giuridicamente rilevante in quanto idoneo a incidere sulle esigenze prevenzionistiche. Il ricorso, secondo la Sezione I, si è limitato a reiterare la tesi già esposta nell’atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e rivelandosi, per questa via, come del tutto aspecifico. Le lamentele, altresì, sono state considerate del tutto generiche risolvendosi in affermazioni che non hanno analizzato le caratteristiche delle singole figure di reato.

Per quanto riguarda, poi, le lamentele relative al delitto previsto dall’articolo 437 codice penale, la suprema Corte ha precisato che, secondo il condiviso indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della sua configurabilità è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro”.

In un’altra pronuncia la Quarta Sezione della Cassazione penale è stata chiamata a decidere sull’applicabilità dell’articolo 437 codice penale, in materia di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, al caso di un datore di lavoro e di un RSPP di un’azienda produttrice di pannelli in legno, che avevano omesso di far collocare le protezioni periferiche antinfortunistiche previste dalla ditta costruttrice su una linea di lavorazione, operando sulla quale un lavoratore si era gravemente infortunato proprio a causa della mancanza di tali protezioni.

Gli imputati, nei confronti dei quali era già stata dichiarata per gli stessi fatti l’estinzione per prescrizione del reato di lesioni personali colpose ai sensi dell’articolo 590 codice penale, ma che erano stati condannati dalla Corte d’Appello di Torino per violazione dell’articolo 437 codice penale, hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo l’illegittimità dell’applicazione di tale articolo al di fuori dell’ipotesi di pericolo riguardante collettività indistinte di lavoratori, o al più a gruppi di essi, mentre nel caso in questione il pericolo riguardava un solo lavoratore per ciascun turno di lavoro. Va ricordato che sull’ambito di applicabilità dell’articolo 437 codice penale (“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”), è da decenni in corso un acceso dibattito giurisprudenziale. Parte della giurisprudenza ritiene infatti che il bene giuridico tutelato possa essere costituito dalla sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta di lavoratori o anche di singoli lavoratori, in quanto tale disposizione incrimina espressamente la rimozione o l’omissione dolosa di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, i quali riguardano di solito singoli soggetti e non indistinte collettività di persone (cfr. Cass. I, n. 2033/1990, Cass. I, n. 12464/2007, Cass. IV n. 57673/2017). Altro orientamento ritiene invece necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi s’inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno in astratto, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o comunque di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro, sufficiente, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo (cfr. Cass. IV, n. 10812/1989; Cass. I, n. 18168/2016, Cass. I, n. 4890/2019).

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 7939 del 1 marzo 2021, si è schierata a sostegno del secondo orientamento, affermando che: «La norma incriminatrice [… ] è collocata fra i delitti contro la pubblica incolumità o di comune pericolo (Titolo II, capo VI del codice penale), accomunati dalla caratteristica potenza espansiva del danno che la condotta dolosa sanzionata può arrecare all’integrità personale di una pluralità di persone. […] la dimensione soggettiva del pericolo, dunque, ciò che connota il reato resta la diffusività del rischio potenziale di danno, che non può pertanto coincidere con la possibilità di arrecare danno ad un’unica persona, come non condivisibilmente ritenuto da alcune pronunce. […] Ad escludere una simile lettura, oltre alla collocazione del reato fra i delitti contro la pubblica incolumità, concorre la previsione del secondo comma della disposizione di cui all’articolo 437 cod. pen. che chiarisce come il prodursi dell’evento, quale concretizzazione del pericolo sanzionato dal primo comma, costituisca un aggravamento del reato anche qualora ne derivi ‘un infortunio’, cioè un evento dannoso che può riguardare un singolo individuo. L’utilizzo dell’articolo indeterminativo ‘un’anziché di quello determinativo assume un significato esegetico preciso, posto che laddove il primo comma fosse riferito alla tutela del singolo e non della collettività, il legislatore penale avrebbe posto in relazione il secondo comma con il primo facendo ricorso alla locuzione aggettivale ‘l’infortunio’. […] Ne discende […] che laddove l’impianto o l’apparecchiatura difettante delle cautele destinate a prevenire infortuni, per la volontaria omissione o rimozione delle medesime, non preveda l’utilizzazione contemporanea da parte di una pluralità di lavoratori o non sia idonea a sprigionare una forza dirompente, in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile, il reato di cui all’articolo 437 cod. pen. non può ritenersi integrato perché non è configurabile il pericolo comune, non avendo l’azione criminosa l’attitudine a coinvolgere una molteplicità di individui. Va, dunque, esclusa la configurabilità del reato contestato, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, in un’ipotesi, come quella di specie, in cui al macchinario, privato delle cautele antinfortunistiche, sia destinato un lavoratore per turno».

 

Articolo del 26 maggio 2021: Link.