Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni
STUDI DI SETTORE – SANZIONI
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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1
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
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Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 25, L. n. 296/2006.
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Imposte dirette
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Dal 110% al 220% della maggiore imposta o della differenza del credito.
(dichiarazione infedele)
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01/01/2007
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La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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2
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 1, comma 2-bis.1, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. e), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).
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Imposte dirette
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Dal 150% al 300% della maggiore imposta o della differenza del credito.
(dichiarazione infedele)
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06/07/2011
(con effetto dalla dichiarazione dell’anno 2011 per il periodo d’imposta 2010).
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La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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3
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta o dell’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
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Art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 26, L. n. 296/2006.
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IVA
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Dal 110% al 220% della maggiore imposta dovuta ovvero dell’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
(dichiarazione infedele)
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01/01/2007
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La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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4
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. f), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).
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IVA
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Dal 150% al 300% della maggiore imposta dovuta ovvero dell’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
(dichiarazione infedele)
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06/07/2011
(con effetto dalla dichiarazione dell’anno 2011 per il periodo d’imposta 2010).
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La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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5
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
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Art. 32, comma 2-bis, D.Lgs. n. 446/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 27, L. n. 296/2006.
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IRAP
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Dal 110% al 220% della maggiore imposta dovuta.
(dichiarazione infedele)
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01/01/2007
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La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiarato.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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6
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 32, comma 2-ter, D.Lgs. n. 446/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. g), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).
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IRAP
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Dal 150% al 300% della maggiore imposta dovuta.
(dichiarazione infedele)
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06/07/2011
(con effetto dalla dichiarazione dell’anno 2011 per il periodo d’imposta 2010).
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La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiarato.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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7
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Fuori dei casi di cui ai precedenti numeri 1-2-3 e 4 del presente quadro sinottico, si applica la sanzione di € 2.065,83 nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente periodo è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. b), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).
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Imposte dirette ed
IVA
(Disposizioni comuni).
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€ 2.065,83
(Importo fisso)
(dichiarazione irregolare)
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06/07/2011
(con effetto dalla dichiarazione dell’anno 2011 per il periodo d’imposta 2010).
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La dichiarazione è irregolare quando non è redatta in conformità al modello ministeriale, quando sono omessi o non indicati in maniera esatta e completa i dati del contribuente nonché per la determinazione del tributo oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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1
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
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Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 25, L. n. 296/2006.
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Imposte dirette
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Dal 110% al 220% della maggiore imposta o della differenza del credito.
(dichiarazione infedele)
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01/01/2007
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La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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2
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 1, comma 2-bis.1, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. e), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).
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Imposte dirette
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Dal 150% al 300% della maggiore imposta o della differenza del credito.
(dichiarazione infedele)
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06/07/2011
(con effetto dalla dichiarazione dell’anno 2011 per il periodo d’imposta 2010).
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La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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3
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta o dell’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
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Art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 26, L. n. 296/2006.
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IVA
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Dal 110% al 220% della maggiore imposta dovuta ovvero dell’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
(dichiarazione infedele)
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01/01/2007
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La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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4
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. f), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).
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IVA
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Dal 150% al 300% della maggiore imposta dovuta ovvero dell’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
(dichiarazione infedele)
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06/07/2011
(con effetto dalla dichiarazione dell’anno 2011 per il periodo d’imposta 2010).
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La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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5
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
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Art. 32, comma 2-bis, D.Lgs. n. 446/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 27, L. n. 296/2006.
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IRAP
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Dal 110% al 220% della maggiore imposta dovuta.
(dichiarazione infedele)
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01/01/2007
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La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiarato.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
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IMPOSTA
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IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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6
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La misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 32, comma 2-ter, D.Lgs. n. 446/97.
Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. g), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).
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IRAP
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Dal 150% al 300% della maggiore imposta dovuta.
(dichiarazione infedele)
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06/07/2011
(con effetto dalla dichiarazione dell’anno 2011 per il periodo d’imposta 2010).
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La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiarato.
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STUDI DI SETTORE – SANZIONI –
N.
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IPOTESI
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NORMATIVA
|
IMPOSTA
|
IMPORTO %
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DECORRENZA
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NOTE
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7
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Fuori dei casi di cui ai precedenti numeri 1-2-3 e 4 del presente quadro sinottico, si applica la sanzione di € 2.065,83 nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
Il presente periodo è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. b), D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).
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Imposte dirette ed
IVA
(Disposizioni comuni).
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€ 2.065,83
(Importo fisso)
(dichiarazione irregolare)
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06/07/2011
(con effetto dalla dichiarazione dell’anno 2011 per il periodo d’imposta 2010).
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La dichiarazione è irregolare quando non è redatta in conformità al modello ministeriale, quando sono omessi o non indicati in maniera esatta e completa i dati del contribuente nonché per la determinazione del tributo oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
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