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buona fede

di Francesca Russo

 

La buona fede costituisce un generico dovere che, soprattutto nell’ambito contrattualistico, pervade l’intera legislazione civilistica italiana.

 

La buona fede nell’esecuzione del contratto

Il principio di buona fede è previsto dal codice civile, insieme al principio di correttezza in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (articolo 1337), a quella dell’interpretazione del contratto (articolo 1366) ed a quella della sua esecuzione (articolo 1375).

Nell’esecuzione del contratto, la clausola generale di buona fede acquista rilevanza, dove secondo il principio costituzionalmente garantito all’articolo 2 della Costituzione, riguardante l’obbligo di solidarietà, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

Una o entrambe le parti saranno tenute al risarcimento del danno nel caso in cui non venisse rispettato questo onere. La violazione del dovere di buona fede, infatti, genera responsabilità precontrattuale.

 

Vediamo quali sono le condotte che possono integrarla.

  • abbandonare le trattative senza giusta causa, quando queste siano giunte ad un punto tale da far confidare la controparte sulla conclusione del contratto;
  • non rendere note alla controparte cause di invalidità del contratto conosciute;
  • indurre la controparte a stipulare un contratto con inganno;
  • indurre la controparte a concludere un contratto pregiudizievole. In tale ultima ipotesi, a differenza delle altre, il contratto è valido ma la parte subisce un danno dovuto alle condizioni svantaggiose della stipula del contratto.

 

Buona fede in senso oggettivo e oggettivo

Il concetto di buona fede sopra descritto fa riferimento al significato di buona fede in senso oggettivo, ossia quel generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di comportamento nell’esplicazione della vita giuridica dei soggetti, cui si contrappone invece l’accezione di buona fede in senso soggettivo. In quest’ultimo caso, la buona fede è intesa come ignoranza di ledere un diritto altrui.