Terre e rocce da scavo: la Regione Veneto introduce alcune semplificazioni procedimentali
L’art. 17 della L.R. Veneto n. 20/07 detta disposizioni applicative dell’art. 186 d.lg. n. 152/06 in materia di terre e rocce da scavo. In estrema sintesi, il comma 1 dell’art. 186 esclude che le terre e rocce da scavo costituiscano rifiuti a patto che:
- vi sia un progetto da sottoporre al previo parere dell’ARPA;
- sia verificato il rispetto di determinati limiti di concentrazione degli inquinanti;
- vi sia la certezza del riutilizzo all’interno di un unico ciclo produttivo.
La recente legge regionale ha distinto diverse situazioni introducendo opportune semplificazioni:
a) piccole escavazioni e asportazioni che non necessitano di autorizzazione edilizia e da realizzare su aree che si presume non inquinate: se si tratta di interventi manutentivi di piccola entità per i quali non è prevista l’approvazione di un progetto ai fini edilizi e se i materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale (come verranno individuate, con i criteri di cui al comma 3, da delibera di giunta entro 180 gg. dall’entrata in vigore della legge; sino a quel momento continuano a valere i vigenti criteri di individuazione delle aree definiti dalla DGR n. 80 del 21.1.05 che mantiene la sua efficacia se non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 17):
- non occorrono verifiche analitiche;
- non occorre il parere dell’ARPA;
- il titolare deve presentare in Comune una dichiarazione che attesti che i materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale come sopra individuate (e a patto che nella sede legale conservi la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali);
b) escavazioni e asportazioni che necessitano di autorizzazione edilizia e da realizzare su aree che si presume non inquinate: se si tratta di interventi non di piccola entità per i quali è prevista l’approvazione di un progetto ai fini edilizi e sempre a patto che i materiali provengano da aree che si presume non inquinate (nei termini di cui sopra), il progetto va presentato all’autorità amministrativa competente per l’intervento edilizio ma:
- non occorrono verifiche analitiche;
- il parere dell’ARPA si assume positivamente acquisito e integrato nel provvedimento di approvazione dell’intervento edilizio da parte dell’autorità amministrativa competente;
- il titolare deve presentare in Comune la dichiarazione di cui sopra circa la provenienza;
c) escavazioni e asportazioni che necessitano di autorizzazione edilizia e da realizzare su aree che si presume inquinate: se si tratta di interventi non di piccola entità per i quali è prevista l’approvazione di un progetto ai fini edilizi e se i materiali provengono da aree che si presume siano inquinate (nei termini di cui sopra), il progetto va presentato all’autorità amministrativa competente ma:
- occorrono verifiche analitiche (la norma non lo afferma espressamente);
- è anche necessario il parere dell’ARPA (salvo che si tatti di intervento sottoposto a VIA) che andrà reso nel termine di 30 gg. (in caso di inerzia altri 30 giorni, poi commissario ad acta);
d) escavazioni e utilizzi in siti contaminati:
- vanno disciplinati all’interno del progetto di bonifica.
L’art. 17 della L.R. Veneto n. 20/07 detta disposizioni applicative dell’art. 186 d.lg. n. 152/06 in materia di terre e rocce da scavo. In estrema sintesi, il comma 1 dell’art. 186 esclude che le terre e rocce da scavo costituiscano rifiuti a patto che:
- vi sia un progetto da sottoporre al previo parere dell’ARPA;
- sia verificato il rispetto di determinati limiti di concentrazione degli inquinanti;
- vi sia la certezza del riutilizzo all’interno di un unico ciclo produttivo.
La recente legge regionale ha distinto diverse situazioni introducendo opportune semplificazioni:
a) piccole escavazioni e asportazioni che non necessitano di autorizzazione edilizia e da realizzare su aree che si presume non inquinate: se si tratta di interventi manutentivi di piccola entità per i quali non è prevista l’approvazione di un progetto ai fini edilizi e se i materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale (come verranno individuate, con i criteri di cui al comma 3, da delibera di giunta entro 180 gg. dall’entrata in vigore della legge; sino a quel momento continuano a valere i vigenti criteri di individuazione delle aree definiti dalla DGR n. 80 del 21.1.05 che mantiene la sua efficacia se non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 17):
- non occorrono verifiche analitiche;
- non occorre il parere dell’ARPA;
- il titolare deve presentare in Comune una dichiarazione che attesti che i materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale come sopra individuate (e a patto che nella sede legale conservi la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali);
b) escavazioni e asportazioni che necessitano di autorizzazione edilizia e da realizzare su aree che si presume non inquinate: se si tratta di interventi non di piccola entità per i quali è prevista l’approvazione di un progetto ai fini edilizi e sempre a patto che i materiali provengano da aree che si presume non inquinate (nei termini di cui sopra), il progetto va presentato all’autorità amministrativa competente per l’intervento edilizio ma:
- non occorrono verifiche analitiche;
- il parere dell’ARPA si assume positivamente acquisito e integrato nel provvedimento di approvazione dell’intervento edilizio da parte dell’autorità amministrativa competente;
- il titolare deve presentare in Comune la dichiarazione di cui sopra circa la provenienza;
c) escavazioni e asportazioni che necessitano di autorizzazione edilizia e da realizzare su aree che si presume inquinate: se si tratta di interventi non di piccola entità per i quali è prevista l’approvazione di un progetto ai fini edilizi e se i materiali provengono da aree che si presume siano inquinate (nei termini di cui sopra), il progetto va presentato all’autorità amministrativa competente ma:
- occorrono verifiche analitiche (la norma non lo afferma espressamente);
- è anche necessario il parere dell’ARPA (salvo che si tatti di intervento sottoposto a VIA) che andrà reso nel termine di 30 gg. (in caso di inerzia altri 30 giorni, poi commissario ad acta);
d) escavazioni e utilizzi in siti contaminati:
- vanno disciplinati all’interno del progetto di bonifica.