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Diritto dell’energia e strumenti di tutela extra-giudiziale. Cenni sul nuovo ruolo dell’Avvocato

Diritto dell’energia e strumenti di tutela extra-giudiziale. Cenni sul nuovo ruolo dell’Avvocato
Diritto dell’energia e strumenti di tutela extra-giudiziale. Cenni sul nuovo ruolo dell’Avvocato

Se avessi otto ore per segare un albero,

ne investirei sei per affilare l’ascia”.

Abraham Lincoln

 

Indice

1. Le novità legislative di settore. Primo commento alla deliberazione Arera 355/2018 /R/COM

2. Il procedimento di conciliazione nel settore idrico. Presupposti, tempistiche e modalità di svolgimento

3. Compiti e responsabilità dell'avvocato nelle procedure di Alternative Dispute Resolution in generale. Profili di psicologia forense applicata alle cd. mediation skills

 

1. Le novità legislative di settore. Primo commento alla deliberazione Arera 355/2018 /R/COM

Con la deliberazione del 28 giugno 2018 355/2018/R/COM l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il provvedimento volto a garantire le esigenze di “Efficientamento e armonizzazione della disciplina in tema di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori e gestori nei settori regolati dall’Autorità –TESTO INTEGRATO CONCILIAZIONE (TICO)”.

Poche le modifiche introdotte nel settore dell’energia elettrica e il gas; decisivo, invece, si registra l’intervento in materia di controversie idriche, ove viene introdotta la prima “DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL SETTORE IDRICO RELATIVA ALLE PROCEDURE VOLONTARIE DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI E GESTORI DEL SII”, nei termini di cui all’Allegato 2 della citata deliberazione.

Da un lato per le controversie energetiche, ai sensi dell’articolo 3, viene ribadita la circostanza che l’esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità vale come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell’articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.

Ad oggi il cliente, pertanto, ha a disposizione diversi strumenti:

  • esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità;
  • in alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità, facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95, previa stipula di una convenzione tra l’Autorità e Unioncamere;
  • può, altresì, rivolgersi ad organismi ADR iscritti nell’Elenco, pubblicato sul sito web dell’Autorità.

In ogni caso, lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.

Dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore delle nuove modifiche introdotte dalla delibera 355/2018/R/COM, l’articolo 7 comma comma 5 lett. b) prevede che il rinvio giudiziale funga da requisito sostanziale per l’attivazione della domanda di conciliazione, al pari del reclamo allegato al dossier conciliativo.

 

2. Il procedimento di conciliazione nel settore idrico. Presupposti, tempistiche e modalità di svolgimento

Per quanto attiene le cause nel settore idrico, la citata deliberazione introduce, all’Allegato 2, una regime transitorio di trattazione delle stesse in seno alle procedure ADR, nei termini che seguono.

Anzitutto viene chiarita, all’articolo 2 comma 1, la non obbligatorietà del tentativo di conciliazione ai fini della proposizione della domanda giudiziale.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 la nuova disciplina, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, si applica alle controversie tra Utenti e Gestori del SII, intendendo:

a) per “Utente finale” la persona fisica o giuridica che abbia stipulato o che intenda stipulare un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

b) per “Gestore” il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

c) per “Servizio idrico integrato (SII)” l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad Allegato 2 2 usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell’unbundling contabile del SII.

Inoltre, si chiarisce, da un lato che “Depurazione” è l’insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi; e dall’altro, che “Fognatura” è l’insieme delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.

L’articolo 3 contiene, poi, la disciplina della richiesta di attivazione della procedura, che, in aggiunta a quanto già previsto dal TICO, deve prevedere anche i seguenti elementi:

a) dichiarazione che per la controversia che si intende conciliare non sia pendente un procedimento giurisdizionale, ovvero che la controversia non sia stata definita mediante tale procedimento, ovvero che non sia pendente altra procedura di risoluzione alternativa della controversia, anche volontaria e paritetica, ovvero che la controversia non sia stata definita mediante tale procedura;

b) dichiarazione che per la suddetta controversia non sia pendente un reclamo presso lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente ovvero che per tale reclamo lo Sportello non abbia già fornito una risposta, salvo che la risposta contenga un rinvio ad altra procedura; in tal caso alla richiesta di attivazione della procedura dovrà essere allegata, altresì, copia dell’eventuale comunicazione dello Sportello.

L’articolo 4 norma l’inammissibilità della domanda di conciliazione, che viene considerata tale:

a) quando attiene a controversie di cui all’articolo 2, comma 2.4, lettere a), b) e c) del TICO e a controversie in tema di bonus sociale idrico, fatti salvi eventuali profili risarcitori;

b) quando è presentata senza previo reclamo al gestore;

c) quando è presentata senza il rispetto delle tempistiche di cui al TICO e alla delibera de qua;

d) quando non è presentata secondo le modalità indicate dall’articolo 7, commi 7.2 e 7.3, del TICO;

e) quando non contiene anche uno solo degli elementi di cui all’articolo 7, comma 7.4, del TICO;

f) quando per la medesima controversia è pendente in alternativa:

(i) un procedimento giurisdizionale, ovvero la controversia è stata definita mediante tale procedimento;

(ii) una procedura di risoluzione alternativa della controversia, ovvero la controversia è stata definita mediante tale procedura;

(iii) un reclamo presso lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, ricevuto dallo stesso in data pari o antecedente alla data di presentazione della domanda di conciliazione, ovvero qualora sia stata fornita una risposta dallo Sportello, salvo che in tale risposta vi sia il rinvio ad altra procedura;

g) qualora risulti riproduttiva di una richiesta già archiviata ai sensi degli articoli 9, comma 9.8 e 11, comma 11.6, del TICO;

h) quando la controversia riguarda la qualità dell’acqua fornita.

 

Sul piano procedurale, l’iter conciliativo si snoda attraverso diverse fasi:

1) il Servizio Conciliazione, verificata l’ammissibilità della domanda di conciliazione, comunica, in via telematica, entro 7 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, l’avvio della procedura alle Parti, provvedendo contestualmente a comunicare la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, che deve essere fissato nel termine di 30 giorni ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione medesima alle Parti.

2) Il gestore comunica la partecipazione entro i 5 giorni antecedenti alla data dell’incontro di cui al precedente comma 5.1. Nel caso di dichiarazione esplicita di non voler partecipare alla procedura o in mancanza di conferma della partecipazione da parte del gestore, la Segreteria redige un verbale con il quale viene dato atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione e trasmette il verbale medesimo al cliente finale, provvedendo alla relativa archiviazione. 

3) Nel caso in cui il gestore del servizio acquedotto, ai fini della risposta al reclamo scritto, abbia richiesto dati tecnici al gestore del servizio fognatura e/o al gestore del servizio depurazione, se diversi dal gestore del servizio acquedotto, o la necessità di tali dati tecnici sia emersa successivamente, può richiedere al Servizio Conciliazione, non oltre il primo incontro, qualora sia necessario e indispensabile ai fini della corretta ed efficace trattazione della controversia, la convocazione del gestore del servizio fognatura e/o del gestore del servizio depurazione, se diversi dal gestore del servizio acquedotto, in qualità di ausilio tecnico.

4) Il gestore del servizio fognatura e/o il gestore del servizio depurazione, se diverso dal gestore del servizio acquedotto, è tenuto a fornire la necessaria collaborazione ai fini della celere ed efficace trattazione della procedura di conciliazione, partecipando alla medesima nel giorno e ora comunicati dal Servizio Conciliazione. 

All’articolo 7 si precisa che, al termine della procedura, se la conciliazione non ha esito positivo, il Conciliatore redige il verbale nel quale indica che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.

 

3. Compiti e responsabilità dell'avvocato nelle procedure di Alternative Dispute Resolution in generale. Profili di psicologia forense applicata alle cd. mediation skills 

Dalla lettura della normativa e dalle prime interessanti pronunce giurisprudenziali, soprattutto in seno alla trattazione di controversie di energia elettrica e gas, emerge l’attribuzione di una nuova centralità al professionista forense il cui compito è quello di accompagnare il proprio cliente nella procedura tutelando sia le sue pretese che i suoi interessi con la progressiva emersione di una nuova figura professionale – quella dell’avvocato, esperto in tecniche negoziali, che assiste la parte nella procedura di mediazione – che si distingue dalla figura tradizionale dell’avvocato, esperto di tecniche processuali, che rappresenta la parte nel processo1.

Il conflitto appare simile ad uno tsunami di emozioni contrastanti, che sale, si sviluppa contro l’antagonista, ma poi torna inevitabilmente indietro, infrangendosi anche sulla parte, sfiancandola e minando le sue relazioni più importanti.

Di solito, quando ci si trova in un conflitto spesso se ne rimane travolti ed intrappolati nelle sue dinamiche senza rendersi conto di cosa lo anima e cosa è possibile fare per liberarsi dal gioco della contrapposizione che si basa sulla logica torto/ ragione, giusto/sbagliato, vero/falso.

Questa configurazione, tipica della visione dualistica del conflitto, è spesso produttiva di disagio e malessere che si perpetuano continuamente lasciando le Parti esauste.

Ed ancora, quando matura un conflitto, la dinamica di contrapposizione che lo contraddistingue conduce spesso i confliggenti in queste situazioni: aggredire ed essere aggrediti con inevitabile dispendio energetico che spesso conduce nel malessere entrambi i confliggenti; oppure subire, cedere, lasciar perdere, per poi però frustrarsi per non essere stati capaci di esprimere i propri bisogni.

Ma, se la Parte, guidata dall’Avvocato, impara a sfruttare la sua energia, imparerà anche a stare in equilibrio rispetto allo tsunami di emozioni del conflitto, a governarlo, a trovare il centro di gravità, a dosare le energie nella contrapposizione.

Per raggiungere questo obiettivo, il professionista forense guiderà, passo dopo passo, la Parte in un lavoro di auto-osservazione e auto-consapevolezza per imparare a non cadere in quei meccanismi e automatismi inconsapevoli che si attivano nel corso dei conflitti.

Poi, grazie alla Legge dello Specchio e all'energia dell'intenzione, la Parte attraverserà una metamorfosi positiva, diventando una persona che si assume la responsabilità di "agire" con coerenza rispetto ai propri interessi, invece di "re-agire" impulsivamente rispetto alle proprie posizioni, avendo come obiettivo finale proprio la consapevolezza del sé come soggetto capace di raggiungere la stabilità e l’equilibrio necessario per stare nel conflitto, leggere la contrapposizione, superare il dualismo e condividere la definizione della lite dispiegando altri orizzonti del possibile conflitto2.

Nel lungo e difficile processo di costruzione dell’identità, dunque, lo specchio è connotato di duplicità: è un oggetto che consente di sentirsi rassicurati dalla stabilità della propria immagine riflessa, è l’altro che guarda, e consente paragoni tra la propria rappresentazione mentale interna e quella esternamente visibile. Il sentimento di identità personale che nel corso del tempo si elabora non è una costruzione che il soggetto attua in solitudine, ma dipende anche dallo sguardo degli altri; sguardo che non necessariamente conferma i nostri atteggiamenti e comportamenti.

Questo legame tra noi e gli altri, questo reciproco rispecchiamento è stato spiegato anche su basi scientifiche di carattere neuro-fisiologico, in seguito alla scoperta abbastanza recente di un particolare tipo di neuroni cerebrali che fungerebbero proprio da tramite tra il sé e gli altri, e che sono stati significativamente denominati neuroni specchio3.

Questi neuroni, scoperti nella scimmia, avrebbero una duplice proprietà: da una parte si attivano quando il soggetto pone in essere una azione (ad esempio prende un oggetto); dall’altra si attivano in maniera simile quando il soggetto vede un altro individuo fare la stessa azione.

Un’azione fatta da un altro farebbe risuonare nell’interno di chi osserva l’azione i neuroni che si attiverebbero se lui stesso facesse quell’azione.

Allo stesso modo i neuroni specchio agiscono quando si vive una particolare emozione o si osservano altre persone vivere un’emozione.

Secondo i ricercatori, essi mandano messaggi al sistema limbico o emotivo del cervello, aiutandoci a sintonizzarci sui sentimenti della persona che stiamo guardando: ci basta percepire un sentimento su un volto ovvero accorgerci che la mano di un altro viene sfiorata, per simulare una sensazione corrispondente all’interno del nostro cervello.

E se è vero quanto affermava Laurent Gounelle nella misura in cui riteneva che “quello che la gente ci restituisce non è altro che il riflesso di quello che noi diciamo di loro”, è altresì indubbio che essere consapevoli di ciò che proiettiamo sugli altri ci consente di capire chi siamo davvero. 

Nella gestione del conflitto, pertanto, acquisire una costante consapevolezza di tale meccanismo mentale ci aiuta a recuperare il controllo su ciò che sta accadendo dentro di noi, così da poter farcene carico e lavorare sugli aspetti che vorremmo mantenere o trasformare in positivi, mettendo in atto le strategie più efficaci per superare lo tnumani del conflitto e cambiare la direzione dell'intenzione: dal ricevere e subire la contrapposizione delle posizioni al creare la via per leggere ed interpretare gli interessi dei soggetti e guidare le Parti verso una soluzione condivisa del conflitto4.

Non serve inventare un'idea, l'importante è riconoscerla!

E solo uscendo dal punto di partenza, si imparerà a muoversi superando le correnti del conflitto, dimostrando interesse, empatia e rispetto verso l’altro e sfruttando le energie della lite per giungere ad un punto di approdo comune alle Parti medesime: ampliare le alternative in discussione anziché cercare un'unica risposta, che molto spesso non soddisfa nessuna delle parti in gioco.

Per comporre proficuamente un conflitto è necessario capire le sue dinamiche, identificare le motivazioni delle parti coinvolte, valutare se dietro le pretese "giuridiche" non vi siano questioni di altra natura, che possano essere affrontate dalle parti in modo razionale.

A questo scopo, bisognerà:

- aiutare le parti ad affrontare il conflitto in maniera ragionevole;

- capire quali sono gli elementi oggettivi e soggettivi del conflitto;

- conoscere la dinamica dei conflitti per evitare una escalation;

- ricordare sempre a sé ed all’altro che il conflitto rimane pur sempre una risorsa perché, per dirla alla Marx, “non vi è progresso senza conflitto: questa è la legge che la civiltà ha seguito fino ai nostri giorni”.

 

1. In tal senso, Mauro P. ,“Riflessioni sulla media-conciliazione: risorsa per la giustizia ed opportunità di crescita sociale” pubblicato in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Aprile 2012, pag. http://www.diritto.it/docs/33246-rifessioni-sulla-media-conciliazione-risorsa-per-la-giustizia-ed-opportunit-di-crescita-sociale; Mauro P., “La mediazione come metodo per la gestione dei conflitti nei mercati dell’energia elettrica e del gas. Prime riflessioni sul Testo Integrato Conciliazione” – pubblicato in Ambiente e Diritto – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.ambientediritto.it/, ISSN 1974-9562,  Luglio 2016 , pag. http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/la-mediazione-come-metodo-la-gestione-dei-conflitti-nei-mercati-dell%E2%80%99energia-elettrica-e; Mauro P. “La mediazione nelle controversie energetiche” Aracne Editrice, 2018. 

2. Di recente vd, Mauro P. “Il ruolo del conciliatore nelle controversie energetiche” - pubblicato in Ambiente e Diritto – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.ambientediritto.it/, ISSN 1974-9562, Luglio 2016 pag. http://www.ambientediritto.it/home/node/3198

3. Sul punto, vd. Rizzolati G., Sinigaglia C., “So quel che fai: il cervello che agisce e i neuroni specchio”, Cortina Editore, 2006. 

4. In genere, le posizioni si presentano come incompatibili e reciprocamente escludenti, ostacolando qualsiasi possibilità di arrivare ad un accordo di reciproca soddisfazione. Le posizioni si riferiscono a quello che le parti affermano di volere. Sono pretese fondate su una sequenza di fatti, delle argomentazioni giustificative con prevalenza di elementi retorici, giuridici e morali. Gli interessi invece, indicano ciò che le parti desiderano in realtà e, a differenza delle posizioni, non sempre sono opposti ma possono essere anche comuni e differenti. Gli interessi comuni sono quelli condivisi dalle parti; gli interessi differenti fanno riferimento alle diverse preferenze delle parti e gli interessi opposti sono reciprocamente escludenti.