Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi: no al decreto ingiuntivo per consegna di una polizza assicurativa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI,

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Luigi Levita, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. XXX RGAC – avente ad oggetto: appello sentenza del giudice di Pace di Calitri n. XXX depositata in data XXX – vertente

tra

XXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXX, presso il cui studio elettivamente domicilia - in XXX, giusta mandato in atti

APPELLANTE

e

XXX ASSICURAZIONI SPA rappresentata e difesa dall’avv. XXX, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. XXX – sito in XXX, giusta mandato in atti

APPELLATO

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.10.2009, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la XXX Assicurazioni SpA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. XXX reso dal Giudice di Pace di Calitri, con il quale le veniva ordinato di consegnare la polizza assicurativa del veicolo targato XXXXXX, di proprietà di XXX, per il periodo assicurativo 1998-1999.

L’opposto si costituiva in giudizio insistendo per la legittimità del provvedimento e domandando in via riconvenzionale la condanna dell’opponente al risarcimento del danno, stante la natura dilatoria dell’opposizione.

Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace ha emesso sentenza con la quale ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e compensando fra le parti le spese di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza, XXX ha interposto atto di appello ritualmente notificato, chiedendo al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la XXX Assicurazioni SpA, contestando i proposti motivi di appello, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio del doppio grado.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all’udienza del 19.11.2008 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni; rassegnate tali conclusioni all’udienza del 14.10.2009, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato.

L’appellante sviluppa ed argomenta un unico, complesso motivo d’impugnazione della pronuncia resa dal Giudice di Pace, secondo il quale deve ritenersi ammissibile – in sintesi – il procedimento monitorio per la consegna di una cosa determinata (nel caso di specie, una polizza assicurativa ex art. 1888 c.c.).

Il motivo va disatteso.

Ritiene infatti questo Giudice che il procedimento per decreto ingiuntivo, esperibile per la consegna di una cosa mobile determinata ai sensi del primo comma dell’art. 633 c.p.c. implica non l’adempimento di un mero dovere di consegna di un’entità già esistente, bensì uno sforzo creativo del documento da parte della società assicuratrice, la quale a seguito della richiesta viene chiamata a svolgere un’attività di ricerca in archivio, formazione del duplicato e successiva consegna, avendo altresì cura di dover adempiere a soggetto effettivamente legittimato alla ricezione (stante l’assenza di una previa denuncia della perdita di possesso del documento).

Il complesso delle dette attività implica, per l’effetto, la configurabilità di un vero e proprio facere attivo, che travalica le condizioni di ammissibilità del provvedimento monitorio, legislativamente riferibili all’attuazione delle obbligazione di dare ed alla sola attività materiale della consegna (sul punto cfr. Trib. Napoli, 3 maggio 2007).

Le considerazioni espresse dal Giudice di Pace nell’impugnata sentenza vanno pertanto condivise, con conseguente rigetto dell’appello.

La presenza in subiecta materia di orientamenti giurisprudenziali di merito difformi, l’assenza di pronunce regolatrici della Suprema Corte, il comportamento processuale delle parti concretamente tenuto suggeriscono a questo Giudice la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Luigi Levita, definitivamente pronunciando sull’appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- rigetta l’appello proposto da XXX e conferma la sentenza emessa del giudice di Pace di Calitri n. XXX depositata in data XXX;

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Sant’Angelo dei Lombardi, 5 gennaio 2010

Il Giudice

dott. Luigi Levita

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI,

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Luigi Levita, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. XXX RGAC – avente ad oggetto: appello sentenza del giudice di Pace di Calitri n. XXX depositata in data XXX – vertente

tra

XXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXX, presso il cui studio elettivamente domicilia - in XXX, giusta mandato in atti

APPELLANTE

e

XXX ASSICURAZIONI SPA rappresentata e difesa dall’avv. XXX, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. XXX – sito in XXX, giusta mandato in atti

APPELLATO

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.10.2009, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la XXX Assicurazioni SpA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. XXX reso dal Giudice di Pace di Calitri, con il quale le veniva ordinato di consegnare la polizza assicurativa del veicolo targato XXXXXX, di proprietà di XXX, per il periodo assicurativo 1998-1999.

L’opposto si costituiva in giudizio insistendo per la legittimità del provvedimento e domandando in via riconvenzionale la condanna dell’opponente al risarcimento del danno, stante la natura dilatoria dell’opposizione.

Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace ha emesso sentenza con la quale ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e compensando fra le parti le spese di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza, XXX ha interposto atto di appello ritualmente notificato, chiedendo al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la XXX Assicurazioni SpA, contestando i proposti motivi di appello, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio del doppio grado.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all’udienza del 19.11.2008 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni; rassegnate tali conclusioni all’udienza del 14.10.2009, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato.

L’appellante sviluppa ed argomenta un unico, complesso motivo d’impugnazione della pronuncia resa dal Giudice di Pace, secondo il quale deve ritenersi ammissibile – in sintesi – il procedimento monitorio per la consegna di una cosa determinata (nel caso di specie, una polizza assicurativa ex art. 1888 c.c.).

Il motivo va disatteso.

Ritiene infatti questo Giudice che il procedimento per decreto ingiuntivo, esperibile per la consegna di una cosa mobile determinata ai sensi del primo comma dell’art. 633 c.p.c. implica non l’adempimento di un mero dovere di consegna di un’entità già esistente, bensì uno sforzo creativo del documento da parte della società assicuratrice, la quale a seguito della richiesta viene chiamata a svolgere un’attività di ricerca in archivio, formazione del duplicato e successiva consegna, avendo altresì cura di dover adempiere a soggetto effettivamente legittimato alla ricezione (stante l’assenza di una previa denuncia della perdita di possesso del documento).

Il complesso delle dette attività implica, per l’effetto, la configurabilità di un vero e proprio facere attivo, che travalica le condizioni di ammissibilità del provvedimento monitorio, legislativamente riferibili all’attuazione delle obbligazione di dare ed alla sola attività materiale della consegna (sul punto cfr. Trib. Napoli, 3 maggio 2007).

Le considerazioni espresse dal Giudice di Pace nell’impugnata sentenza vanno pertanto condivise, con conseguente rigetto dell’appello.

La presenza in subiecta materia di orientamenti giurisprudenziali di merito difformi, l’assenza di pronunce regolatrici della Suprema Corte, il comportamento processuale delle parti concretamente tenuto suggeriscono a questo Giudice la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Luigi Levita, definitivamente pronunciando sull’appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- rigetta l’appello proposto da XXX e conferma la sentenza emessa del giudice di Pace di Calitri n. XXX depositata in data XXX;

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Sant’Angelo dei Lombardi, 5 gennaio 2010

Il Giudice

dott. Luigi Levita

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010