Cassazione Civile: termine per impugnare la sentenza emessa in udienza
La Cassazione ha fatto chiarezza sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado emessa in udienza a seguito di trattazione orale.
Il codice di procedura civile prevede la possibilità per il giudice di decidere rapidamente su quelle cause che, per il loro carattere seriale o per semplicità nella ricostruzione dei fatti, possono essere portate a sentenza al termine dell’udienza di discussione orale con la lettura in presenza delle parti della decisione e delle motivazioni di fatto e diritto.
In tal caso l’articolo di riferimento del codice di procedura civile (281 sexies) stabilisce che la sottoscrizione da parte del giudice del verbale contenente la sentenza equivale alla pubblicazione della stessa, che viene immediatamente depositata in cancelleria.
Per l’impugnazione della sentenza, la legge prevede un termine lungo di sei mesi che inizia a decorrere dal momento della pubblicazione della sentenza – quindi nel caso citato dal momento in cui il giudice sottoscrive il verbale – ed un termine breve di trenta giorni che decorre dal momento in cui la sentenza viene notificata, dando in quest’ultimo caso rilevanza ad un impulso della parte interessata che, attivandosi per la notifica, instaura un termine breve per proporre il suo ricorso.
La Suprema Corte, chiamata a rispondere sul rigetto dell’appello considerato tardivo (oltre i trenta giorni) di una sentenza di primo grado emessa nella modalità sopra riportata, ha ritenuto che in nessun caso la lettura in udienza del dispositivo della sentenza e la sottoscrizione del verbale da parte del giudice possa essere assimilata ad una notificazione, facendo quindi decorrere il termine breve per l’impugnazione dal giorno dell’udienza, mancando a tal fine la conoscenza “legale” della sentenza che si conferisce con la notifica effettiva.
Può ben considerarsi, invece, pubblicata la sentenza emessa dal Tribunale che abbia deciso e sottoscritto il verbale in udienza, perché espressamente previsto dalla norma, e sarà pertanto legittima l’impugnazione proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla data di pubblicazione, mentre l’instaurazione del termine breve di trenta giorni rimarrà subordinato alla notificazione della sentenza ad opera della parte interessata.
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza del 10 giugno - 19 settembre 2014, n. 19743)
La Cassazione ha fatto chiarezza sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado emessa in udienza a seguito di trattazione orale.
Il codice di procedura civile prevede la possibilità per il giudice di decidere rapidamente su quelle cause che, per il loro carattere seriale o per semplicità nella ricostruzione dei fatti, possono essere portate a sentenza al termine dell’udienza di discussione orale con la lettura in presenza delle parti della decisione e delle motivazioni di fatto e diritto.
In tal caso l’articolo di riferimento del codice di procedura civile (281 sexies) stabilisce che la sottoscrizione da parte del giudice del verbale contenente la sentenza equivale alla pubblicazione della stessa, che viene immediatamente depositata in cancelleria.
Per l’impugnazione della sentenza, la legge prevede un termine lungo di sei mesi che inizia a decorrere dal momento della pubblicazione della sentenza – quindi nel caso citato dal momento in cui il giudice sottoscrive il verbale – ed un termine breve di trenta giorni che decorre dal momento in cui la sentenza viene notificata, dando in quest’ultimo caso rilevanza ad un impulso della parte interessata che, attivandosi per la notifica, instaura un termine breve per proporre il suo ricorso.
La Suprema Corte, chiamata a rispondere sul rigetto dell’appello considerato tardivo (oltre i trenta giorni) di una sentenza di primo grado emessa nella modalità sopra riportata, ha ritenuto che in nessun caso la lettura in udienza del dispositivo della sentenza e la sottoscrizione del verbale da parte del giudice possa essere assimilata ad una notificazione, facendo quindi decorrere il termine breve per l’impugnazione dal giorno dell’udienza, mancando a tal fine la conoscenza “legale” della sentenza che si conferisce con la notifica effettiva.
Può ben considerarsi, invece, pubblicata la sentenza emessa dal Tribunale che abbia deciso e sottoscritto il verbale in udienza, perché espressamente previsto dalla norma, e sarà pertanto legittima l’impugnazione proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla data di pubblicazione, mentre l’instaurazione del termine breve di trenta giorni rimarrà subordinato alla notificazione della sentenza ad opera della parte interessata.
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza del 10 giugno - 19 settembre 2014, n. 19743)