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Ricorso contro l’imputazione

CPP austriaco
Colori
Ph. Fabio Toto / Colori

Abstract

L’"Anklageschrift" (imputazione) è espressione della volontà del PM, di procedere e costituisce presupposto processuale (“Prozessvoraussetzung”).

Tre sono le funzioni essenziali dell’”Anklageschrift”. Circoscrivere l’oggetto del procedimento, mediante indicazione del fatto, sul quale “verterà” il dibattimento. Si parla, in proposito, di “Umgrenzungsfunktion”.

La seconda funzione essenziale, è l’“Informationsfunktion”, nel senso, che l’imputato e le altre parti, sono rese edotte sulle modalità, secondo le quali, sulla base delle indagini espletate, è avvenuto il fatto, per il quale il PM chiede, che si proceda. L’”Anklageschrift” è, infine, di importanze essenziale per la difesa dell’imputato, nel senso di consentirgli – tempestivamente – la predisposizione dei mezzi di prova necessari per la propria difesa. L`“Anklageeinspruch” (ricorso contro l’imputazione), se fondato, può condurre all’archiviazione, se l’imputazione difetta di requisiti formali o sostanziali.

 

L’"Einspruch": termine e modalità

Contro l’imputazione (“Anklageschrift”), formulata dal PM e depositata presso il giudice ritenuto competente per il dibattimento, l’imputato ha diritto di proporre ricorso (“Einspruch”) entro 14 giorni dall’avvenuta notifica dell’imputazione a esso imputato. Trattasi di un diritto soggettivo (“subjektives Recht”) dell’imputato “auf Überprüfung der Anklage (“riesamedell’imputazione). Il termine di 14 giorni per la proposizione del ricorso, dinanzi alla Corte d’appello (“OLG”), è perentorio. Se l’imputato è in custodia cautelare in carcere (non, invece, se detenuto in espiazione di pena), il termine de quo, decorre dalla notifica a mani del difensore (§ 213, comma 2, StPO). La Corte d’appello decide in camera di consiglio (§ 241, comma1, StPO).

L’“Einspruchsrecht” è stato previsto per tutelare l’imputato da imputazioni avventate”; anche per preservarlo da imputazioni basate su “prove” (troppo) labili. ** In questi casi, un dibattimento sarebbe – ovviamente – superfluo (oltre che dannoso per la persona tratta a giudizio). È pero da notare, che “Anklageeinsprüche”, non sono frequenti, anche perchè, raramente, “coronate da successo”.

Per quanto concerne i requisiti formali dell’“Einspruch”, va osservato, che è richiesta la forma scritta.

 

Competenza della Corte d’appello e provvedimenti della stessa

Nel procedimento dinanzi alla Corte d’appello, il Procuratore generale ha facoltà di presentare osservazioni (alle quali l’imputato può controdedurre). Ai fini della presentazione delle osservazioni, al PG va assegnato un congruo termine. La Corte d’appello è obbligata a motivare la propria decisione. Se l’imputato è detenuto, la Corte d’appello decide (d’ufficio) anche sulla prosecuzione (o meno) della custodia cautelare in carcere.

Se il ricorso risulta essere stato proposto tardivamente (“fuori termine”), viene dichiarato inammissibile. Altrimenti, la Corte d’appello verifica, se nell’imputazione sono riscontrabili violazioni di cui al § 212 StPO, vale a dire, se:

  1. il fatto menzionato nell’imputazione non costituisce reato oppure se vi è altro motivo per escludere la condanna dell’imputato
  2. la gravità del sospetto (“des Verdachtes”), nonostante il “compiuto” accertamento dei fatti, non è sufficiente per ritenere possibile (“für möglich halten”) la condanna dell’imputato e se neppure l’espletamento di ulteriori indagini, potrebbe condurre a un’“Intensivierung des Verdachtes” (rafforzamento del sospetto)
  3. le risultanze delle indagini non sono tali, da far ritenere la probabile condanna dell’imputato
  4. l’imputazione è affetta da altri vizi formali gravi, vale a dire, se non sono stati rispettati i criteri di cui al § 211 StPO
  5. non sussiste la competenza per territorio o per materia del giudice, come indicata dal PM
  6. la richiesta di procedere a giudizio è stata proposta da persona priva della relativa legittimazione
  7. il PM ha proseguito le indagini in violazione del § 205, comma 2, StPO, vale a dire, se l’indagato ha adempiuto gli obblighi assunti in sede di “Diversion” *** o del § 38, comma 1 oppure comma 1 a del “Suchtmittelgesetz” (Legge sugli stupefacenti).

Il giudice è obbligato a far notificare l’imputazione all’imputato.

La Corte d’appello è tenuta a disporre l’archiviazione del procedimento, se il fatto non costituisce reato oppure non sussistono le condizioni di procedibilità.

Va invece disposta – sempre dalla Corte d’appello – la “Zurückweisung der Anklageschrift” e la restituzione degli atti a chi ha proceduto alle indagini (preliminari), se, nell’Anklageschrift”, sono riscontrabili “wesentliche formelle Mängel” (vizi rilevanti di carattere formale). Sono ravvisabili vizi del genere, se nell’”Anklageschrift”, non sono indicati i fatti, che dovrebbero essere determinanti per la competenza del giudice, presso il quale l’“Anklageschrift” è stata depositata oppure se il PM ha errato nell’indicazione della competenza del giudice, dinanzi al quale dovrebbe celebrarsi il dibattimento.

In questi casi, il fascicolo va trasmesso al giudice competente, se questi ha sede nel distretto della Corte d’appello; altrimenti, se ha sede in altro distretto, gli atti vanno trasmessi alla Corte Suprema (“OGH”), la quale decide sulla competenza e ritrasmette poi gli atti alla Corte d’appello per la decisone sull’“Einspruch”.

Alla Corte d’appello è preclusa la modifica dell’imputazione o di “estenderla” (“die Anklage auszudehnen”) a reati non indicati nella stessa. Altrimenti, sarebbe violato l’”Anklagegrundsatz” (§ 4 StPO).

Va osservato, che la Corte d’appello (“OLG”) è competente a decidere, anche se l’imputato non ha Einspruch erhoben”. Infatti, il presidente del collegio, dinanzi al quale si terrà il dibattimento, è facoltizzato, a manifestare alla Corte d’appello suoi (eventuali) dubbi in ordine alla competenza ritenuta dal PM. In questo caso, la Corte d’appello decide analogamente a quanto avviene a seguito di “Einspruch” di “parte”.

Qualora l’imputato non abbia proposto ricorso (contro l’imputazione) e la Corte d’appello non abbia riscontrato irregolarità o il presidente del collegio competente per il dibattimento, non abbia manifestato riserve sulla competenza, trascorsi i 14 giorni di cui sopra, la Corte d’appello, con ordinanza (“Beschluss”), constata, che l’imputazione è diventata rechtswirksam”.

L’“Anklageschrift”, una volta che è “rechtswirksam”, preclude ogni eccezione concernente l’incompetenza per territorio.

Se l’“Einspruch” è stato proposto da un solo imputato e se i motivi dello stesso, sono riferibili anche ad altri coimputati, la Corte d’appello deve procedere, come se l’“Einspruch” fosse stato proposto anche dai coimputati. Se, a seguito di “Einspruch”, è disposta l’archiviazione, occorre che sussistano i presupposti per una Verfahrenswiederaufnahme” (riassunzione) per la prosecuzione dello stesso.

Dopo la Rechtswirksamkeit dell’Anklageschrift”, il presidente del collegio procede a “Diversion” ** oppure fissa udienza per il dibattimento.

Contro la decisione della Corte d’appello, non è proponibile impugnazione alcuna (§ 227 StPO).

 

Inammissibilità dell’"Einspruch" nel procedimento dinanzi al giudice monocratico

Quanto ora esposta, vale per i procedimenti dinanzi allo Schöffengericht e dinanzi alla Corte d’assise. Se il procedimento è di competenza dell’”Einzelrichter des Landesgerichtes” (Giudice monocratico presso il tribunale) oppure del “Bezirksgericht” non vi è “Anklageschrift”, ma “Strafantrag”, previsto dal § 484 StPO.

Contro lo Strafantrag”, non è proponibile Einspruch”, ma il giudice è tenuto a procedere – d’ufficio – prima di disporre il dibattimento, a riesaminare l’Anklage”, accertando se:

1) sussiste la competenza per materia e per territorio del giudice indicato dal PM

2) le indagini sono state condotte con il necessario approfondimento

3) a) il fatto costituisce reato, b) sussistono “prove” sufficienti in ordine alla commissione dello stesso, c) sussistono le condizioni di procedibilità e se non sono ravvisabili scriminanti.

Anche se, come detto sopra, nel procedimento dinanzi all’”Einzelrichter vor dem Landesgericht oder dem Bezirksgericht”, non è ammissibile un Verfahren zur Überprüfung der Anklage”, l’imputato può- informalmente – sollecitare, che il giudice – proceda d’ufficio - a verificare, se sussistano le condizioni di cui sopra sub 1), 2), 3) a), b), c).

L’“Einzelrichter”, a conclusione dell’Überprüfung di cui sopra, decide:

  1. qualora difetti la propria competenza, di restituire gli atti al PM
  2. se le indagini sono state fatte senza il necessario approfondimento, ha facoltà di restituire – provvisoriamente – gli atti al PM, “zur besseren Aufklärung” ai sensi del § 485, comma 1, n. 2, StPO.
  3. di avvalersi (o meno) della facoltà, di disporre l’archiviazione (§ 485, comma 1, n. 3, StPO).

Tutte le decisioni sono adottate con ordinanza (“Beschluss”), la quale può essere impugnata dal PM con Beschwerde”.

Nei procedimenti dinanzi al Bezirksgericht”, il giudice monocratico procede alle verifiche analogamente a quelle, che esegue l’“Einzelrichter beim Landesgericht”.

Qualora il fatto non costituisca reato, sussista una scriminate oppure difetti una condizione di procedibilità, viene emanato provvedimento (Beschluss”) di archiviazione (§ 451, comma 2, StPO). Se, invece, viene ravvisata incompetenza per materia, il giudice monocratico la dichiara (§ 450 StPO). Contro tutti questi procedimenti, il PM può proporre Beschwerde” (§ 87 StPO), sulla quale decide il Landesgericht” in composizione collegiale (§ 31, comma 6, n. 1, StPO).

 

** Bisogna però anche dire, che c’è chi chiede l’archiviazione e chi archivia, “perchè il fatto non sussiste”, senza nemmeno sentire le persone informate sui fatti, benchè indicate dalla p.o. Le esigenze del regime sono davvero “stringenti” e la soggezione, a certi signori e signore, sembra prevalere su tutto…

*** La “Diversion” consiste, in sostanza, in “pene alternative” (quali, la prestazione di lavoro socialmente utile, la determinazione di un periodo di prova, per indicare soltanto quelle più frequenti).