RCA - Cassazione Civile: l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore copre il danno provocato anche con dolo
La Suprema Corte di Cassazione di recente è ritornata a trattare della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nello specifico della compatibilità della tutela assicurativa del danneggiato con l’uso improprio del mezzo di circolazione, per chiarire definitivamente come il conducente di una vettura sia indiscutibilmente obbligato, congiuntamente alla compagnia assicurativa, a risarcire la vittima del danno inferto (a maggior ragione se) con condotta dolosa.
Il Caso
Il conducente di un autoveicolo investiva intenzionalmente un uomo e per tale ragione veniva condannato in sede penale per tentato omicidio mentre in quella civile di primo grado a corrispondere, congiuntamente alla compagnia assicurativa, il risarcimento dei danni.
La Corte di Appello competente invece ribaltava la pronuncia del Tribunale di prime cure negando il diritto al risarcimento del danneggiato verso l’assicuratore alla luce dell’articolo 1917 del Codice civile che, in relazione alla disciplina generale dell’assicurazione della responsabilità civile, esclude la copertura dei danni derivanti da fatti dolosi. Giudicava pertanto inammissibile la pretesa verso la compagnia dal momento che il mezzo di circolazione era stato utilizzato in senso improprio dal conducente, il quale aveva effettuato manovre di retromarcia che mal si coniugavano col concetto “classico” della guida.
Parte offesa ricorreva per Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione delle norme regolamentatrici della materia del contendere.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte accoglie il ricorso ed indica puntualmente i principi fondamentali da applicare in caso di responsabilità civile da circolazione stradale, primo fra tutti che: “la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del […] danneggiato” al quale non può dunque negarsi il consequenziale diritto di “ottenere il risarcimento dall’assicuratore non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 che non costituisce il paradigma tipico” in questa materia.
Ferma quindi la natura speciale di questo sistema di responsabilità civile, la Cassazione ribadisce come sia indifferente l’uso che in concreto viene fatto della vettura, se sia cioè utilizzata come mezzo per ferire (o uccidere, in questo caso) o di trasporto, perché ciò che conta è lo svolgimento della funzione a cui è adibita, vale a dire la circolazione.
Cassa dunque la sentenza ed invita la relativa competente Corte di Appello ad uniformarsi al principio secondo il quale “in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno” secondo quanto dettato “nelle leggi della RCA e nelle direttive europee”.
(Corte di Cassazione - Terza sezione civile, Sentenza 20 agosto 2018 n. 20786)