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Verso la cd. socializzazione della morosità nel mercato dell’energia

Verso la cd. socializzazione della morosità nel mercato dell’energia
Verso la cd. socializzazione della morosità nel mercato dell’energia

È noto che il fenomeno della morosità nel mercato dell’energia elettrica con il tempo sia diventato un problema molto serio per tutti gli operatori del settore, a seguito del cd. turismo energetico e nonostante l’introduzione del cd. sistema indennitario CMOR.

Il Sistema indennitario è stato introdotto dalla Delibera ARG/elt 219/10, recante Disposizioni per il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09.

Il CMOR è il corrispettivo per morosità delle utenze energia, cioè il corrispettivo eventualmente addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale, il quale abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di energia elettrica. A causa di un inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore (abbandonato senza aver saldato in tutto o in parte le bollette per consumi e oneri relative agli ultimi 3 mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato), il cliente finale moroso diventa quindi debitore per il pagamento del corrispettivo CMOR nei confronti dell’attuale fornitore. Il CMOR viene fatturato in bolletta dall’attuale esercente la vendita nella parte relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia, con la seguente dicitura: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il “Corrispettivo CMOR”, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette”.

Il CMOR ha dunque natura di indennizzo a favore dell’esercente la vendita uscente. Lo scopo di questo sistema indennitario è di tutelare il vecchio fornitore (che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura) e di evitargli di dover agire giudizialmente per recuperare il suo credito nei confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore (fenomeno del cd. “turismo energetico”).

In particolare, nel Rapporto Monitoraggio Retail 801/2017/I/com (nel solo 2016 le richieste di sospensione per morosità hanno superato quota 1,2 milioni di clienti domestici. Nel mercato libero si tratta del 6,4% dei consumatori, mentre per la maggior tutela il dato è più basso: 3,3% (cfr. pg 57 Rapporto Monitoraggio Retail 801/2017/I/com)) Arera (ex AEGGSI) viene analizzata l’incidenza della morosità ed esigibilità del credito, argomento che viene trattato attraverso lo studio di più indicatori (dettagliati per ciascuna tipologia e per ciascun tipo di mercato):

  1. Quota di clienti finali che non hanno rispettato i termini di pagamento su numero di punti serviti (l’indicatore identifica quanti clienti, sul totale dei clienti serviti, alla fine di ciascun trimestre per cui vengono raccolti i dati risultano non aver rispettato i termini di pagamento indicati in bolletta, generando dei crediti che in seguito dovranno poi essere sollecitati, essere oggetto di costituzione in mora e quindi entrare nel processo di recupero crediti);
  2. b) quota di clienti finali che non hanno rispettato i termini di pagamento rispetto al numero delle fatture (l’indicatore mostra la frequenza con cui, alla fine di ciascun trimestre per cui vengono raccolti i dati, le fatture risultano non essere state pagate nei termini indicati);
  3. c) quota degli importi con termini di pagamento non rispettati (l’indicatore evidenzia gli importi fatturati per cui, alla fine di ciascun trimestre per cui vengono raccolti i dati, risultano non essere stati rispettati i termini di pagamento).

La nuova disciplina prevede che parte degli oneri generali di sistema delle bollette inevase a partire dal primo gennaio 2016 debbano essere coperti dai clienti finali e non dalle imprese di vendita, come previsto fino ad ora.

Va chiarito che nelle fatture di energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, sono addebitate alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

Trattasi, per l’appunto, dei c.d. oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi[1].

Negli ultimi anni, tale voce ha rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali A partire dal 2018 (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel) le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in:

  • Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS;
  • Rimanenti oneri generali ARIM.

Le componenti tariffarie ASOS e ARIM sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh.

La componente ASOS viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e, per quest'ultime, a seconda della classe di agevolazione.

Agli utenti domestici non è applicata la quota potenza, mentre la quota energia è applicata per scaglioni di consumo. Agli utenti domestici in residenza anagrafica non è applicata nemmeno la quota fissa.

Non sono invece state modificate le modalità di esazione delle componenti tariffarie UC3 e UC6.

Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, quindi all’interno dei servizi di rete, in maniera differenziata per tipologia di utenza domestica, illuminazione pubblica, altre utenze in bassa, media o alta tensione- secondo criteri che variano da componente a componente.

Il gettito raccolto dall’applicazione degli oneri generali è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per ciascuna componente, con eccezione della componente A3 (che affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici) e della componente As (per la quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus - se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore -).

L’utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall’Autorità che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno.

Per il settore elettrico, gli oneri generali di sistema sono:

  • A2 a copertura degli oneri per il decommissioning nucleare;
  • A3 a copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate;
  • A4 a copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario;
  • A5 a sostegno alla ricerca di sistema;
  • As a copertura degli oneri per il bonus elettrico;
  • Ae a copertura delle agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia;
  • UC4 a copertura delle compensazioni per le imprese elettriche minori;
  • UC7 per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali;
  • MCT a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari.

All’interno dei servizi di rete vengono applicate anche due ulteriori componenti perequative:

  • UC3: a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh;
  • UC6: a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. La UC6 è espressa in centesimi di euro/KW e centesimi di euro/kWh per i domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di euro/pp e centesimi di euro/kWh.

In caso di bollette non pagate le società di distribuzione non riescono più ad introitare tali somme, che nel frattempo hanno anticipato, dai venditori.

Difatti, il sistema[1] prevede che gli oneri di sistema sono dovuti dai clienti finali, che li corrispondono ai traders, i quali, a loro volta, li versano ai distributori, che, quale ultimo passaggio, li consegnano alla Cassa Conguaglio del sistema elettrico e al Gestore servizi elettrici.

Tale obbligo è stato confermato con sentenza del Consiglio di Stato (n. 2182/2016), che ha annullato la delibera 19 dicembre 2013, n. 612 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella parte in cui ha previsto che le imprese distributrici di energia elettrica possono richiedere agli utenti del servizio di trasporto e vendita di energia elettrica (c.d. traders) opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto «tenendo conto quindi anche degli oneri a carico del cliente finale».

Il Tar della Lombardia[2] ha poi ribadito questo principio in altre quattro sentenze, rifacendosi proprio a quanto stabilito Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016 secondo cui l’obbligo di versare gli oneri generali di sistema graverebbe esclusivamente sui clienti finali e pertanto l’Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l’assenza di un simile potere di eterointegrazione avrebbe “esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto legittima la regolazione dell’Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l’obbligo di fatturare e riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali, corrispondendo il gettito all’impresa distributrice. Ciò in quanto, da un lato, è soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore e, dall’altro lato l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 stabilisce che gli oneri generali di sistema siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l’accesso alla rete.

E tale disposizione pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell’individuazione degli oneri generali di sistema.

In ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del Tar Lombardia, con la deliberazione 109/2017/R/EEL l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’adozione di interventi di regolazione in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto.

Con la recente Delibera 1 febbraio 2018 50/2018/R/EEL, recante “Disposizioni relative al riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema”, all’articolo 1 si è disciplinato il meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016.

Il provvedimento, che segue il documento di consultazione 597/2017/R/EEL rivedendone le proposte in considerazione delle osservazioni pervenute, definisce il meccanismo di reintegrazione per le imprese distributrici, mentre rimanda a specifica consultazione (52/2018/R/EEL) per la definizione del meccanismo di reintegrazione per le imprese di vendita.

La disciplina prevista dal provvedimento stabilisce:

  1. le condizioni di accesso delle imprese di distribuzione alla reintegrazione da parte di CSEA: al riguardo si prevede che abbia accesso ciascuna impresa distributrice che ne faccia richiesta e che risulti adempiente agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema a partire dai crediti maturati dal 1 gennaio 2016 in relazione a contratti di trasporto risolti per inadempimento da almeno da 6 mesi;
  2. l’ammontare di reintegrazione: al riguardo è individuato il perimetro degli importi da includere sia con riferimento agli oneri sostenuti per eventuali azioni volte al recupero del credito (Occ) che con riferimento ai crediti non incassati e gli importi da escludere o da considerare ridotti. Vengono, quindi, definiti gli aspetti procedurali e gli obblighi posti in capo a CSEA per la quantificazione e la liquidazione delle somme da riconoscere a ciascuna impresa distributrice richiedente.

Si precisa che nella prima sessione di applicazione del meccanismo, prevista nel corso di quest’anno, sarà determinato il riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili maturati dal 1 gennaio 2016 alla fine del mese di giugno 2017.