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AAA cercasi disperatamente pensionati stranieri che rimpatrino nel Sud Italia

Vista sui colori
Ph. Cinzia Falcinelli / Vista sui colori

Abstract

La misura per attirare i pensionati stranieri (e non) in Italia, nel suo primo anno di applicazione, è stata un flop e ha avuto al momento un impatto molto modesto visto che dalle dichiarazioni del 2019 risultano meno di 50 soggetti: nella nota del Mef si legge che l’importo dichiarato relativamente ai redditi da pensione estera ammonta ad appena 992 mila euro, mentre gli altri redditi di fonte estera risultano pari a 1,8 milioni di euro.

 

Indice:

1. Il regime agevolato in estrema sintesi

2. Gli elementi costitutivi del regime di favore

3. Esercizio ed efficacia dell’opzione

4. Ulteriori vantaggi del regime

5. Spunti conclusivi

 

1. Il regime agevolato in estrema sintesi

Le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, le quali trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono accedere a un regime fiscale agevolato che consente loro di poter optare per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, in luogo della disciplina ordinaria. Il trasferimento della propria residenza fiscale deve avvenire in taluni Comuni del Mezzogiorno e il regime opzionale prevede l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento da applicarsi fino ad un massimo di dieci periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione.

Le finalità della norma sono, in particolare, quelle di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti da parte di persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione di fonte estera; le risorse provenienti dall’imposta sostitutiva sono , inoltre, interamente destinate ai poli universitari tecnico-scientifici del sud per assegni di ricerca e progetti innovativi.

 

2. Gli elementi costitutivi del regime di favore

Il regime fiscale agevolato ha trovato collocazione normativa nell’articolo 24-ter del TUIR e si rivolge alle persone fisiche non residenti, destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti colpiti dal sisma del 2016 e 2017 in Abruzzo.

Nella nozione di redditi da pensione si considerano anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo): sono ricomprese anche tutte quelle indennità una tantum (capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

Sono, invece, esclusi dal regime in esame i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia: in altri termini e con un esempio, il cittadino italiano, che risiede da oltre cinque anni all’estero, dove attualmente percepisce sia una pensione erogata da quello Stato che una pensione Inps, e che intende trasferirsi in Italia beneficiando del regime di favore dovrà considerare esclusa dall’ambito di applicazione del regime agevolativo la pensione Inps percepita (e quindi troveranno applicazione gli ordinari criteri di tassazione IRPEF) mentre potrà fruire dell’aliquota sostitutiva del 7 per cento sia sulla pensione estera che su altri eventuali redditi di fonte estera.

Ai fini dell’applicazione del regime è necessario che la persona fisica trasferisca la propria residenza fiscale da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa (cioè uno strumento che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale) in Italia e, in particolare, , come anticipato, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti» e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nella zone colpite da sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Altro elemento necessario per fruire del regime è rappresentato dal fatto che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia: si rammenta che un soggetto trasferitosi in Italia dopo il 2 luglio (1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell’anno, verificandosi i requisiti del radicamento della residenza, per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta e, quindi, tale contribuente può applicare il regime a partire dall’anno successivo e per ulteriori 9 anni.

Un soggetto che si iscrive nell’Anagrafe della Popolazione Residente a partire dal 3 luglio 2021 non è considerato fiscalmente residente nel 2021 e, pertanto, potrà accedere al regime agevolato solamente dal periodo d’imposta successivo e quindi dal 2022.

Non rileva la nazionalità del soggetto purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e a condizione che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale).

L’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva del 7 per cento per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR che con l’approccio basato sulla lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato prevede che «i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». Restano, dunque, esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti che si siano trasferiti in Italia ed abbiano optato per il regime fiscale in esame. Tali redditi concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono sottoposti a imposizione applicando le aliquote progressive ad una base imponibile che si compone esclusivamente:

  1. dei redditi prodotti in Italia;
  2. dei redditi esteri non inclusi nell’opzione.

Resta inteso che il contribuente che fruisce del regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR può godere delle deduzioni dell’articolo 10 del TUIR e delle detrazioni concesse dagli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del medesimo TUIR, previste dall’ordinamento interno, se funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia. Rimangono, invece, escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva.

 

3. Esercizio ed efficacia dell’opzione

L’applicazione dell’imposta sostitutiva su tutti i redditi prodotti oltre frontiera di qualunque categoria passa attraverso l’esercizio di apposita opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta (la validità massima del regime è pari a dieci anni e si applica nel periodo di imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e per gli ulteriori nove periodi di imposta). Per chiarire, il soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2021 potrà beneficiare dell’imposizione sostitutiva a partire da tale annualità e fino al 2030 (incluso), senza possibilità di rinnovare l’opzione alla scadenza.

È, comunque, possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi e non abbia perfezionato l’opzione in sede dichiarativa. Pertanto, qualora il contribuente sia in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 24-ter del TUIR e abbia versato l’imposta dovuta, può “sanare” l’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo, versando altresì un importo pari a 250,00 (duecentocinquanta) euro. L’opzione esercitata ha effetti anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti o di revoca dell’opzione.

È possibile manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa e, in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri verrà applicata la tassazione ordinaria con il diritto al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e sarà riconosciuto il trattamento convenzionale in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, in vigore tra l’Italia e il Paese o i Paesi i cui redditi sono stati esclusi dall’opzione.

Nel regime opzionale i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero vengono tassati con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata forfettariamente con aliquota del 7 per cento per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione e il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (codice tributo 1899 denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR” da indicare in fase di versamento. L’imposta sostitutiva versata non può essere compensata in alcun modo con altre imposte, neppure se riguardanti i medesimi flussi reddituali.

L’opzione può essere revocata se, successivamente all’esercizio della stessa, il contribuente indica espressamente nella dichiarazione dei redditi che non intende più avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri per le annualità successive: quindi, se a febbraio 2021 una persona fisica trasferisce la propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni aventi le caratteristiche per beneficiare del regime in esame e, sempre nel 2021, decide di revocare l’opzione già a partire dal 2022, in tale ipotesi, nella medesima dichiarazione relativa al 2021 (da presentare nel 2022), egli potrà esercitare l’opzione per il solo periodo di imposta 2021 e, contestualmente, indicare nell’apposito quadro la revoca della stessa a partire dal periodo di imposta 2022.

Nell’ipotesi in cui in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello nel quale è stata legittimamente esercitata l’opzione vengano meno i requisiti (si pensi all’ipotesi in cui il soggetto trasferisca la residenza fiscale in un comune ubicato in una Regione italiana diversa da quelle indicate dall’art. 24-ter del TUIR) la decadenza dal regime produrrà effetti a partire dal periodo d’imposta in cui il soggetto perde i requisiti nel caso in cui i presupposti per l’efficacia dell’opzione non siano stati rispettati per la maggior parte del periodo d’imposta: diversamente, qualora i presupposti vengano rispettati per un periodo superiore ai 183 giorni nell’anno, la decadenza opererà nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è accertato il venir meno dei requisiti.

Gli effetti dell’opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsto: gli effetti dell’opzione tuttavia non cessano nell’ipotesi in cui il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione. Pertanto, il contribuente che non abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva permane nel regime, laddove l’imposta venga corrisposta entro la data di scadenza del pagamento del saldo, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in cui l’omissione è stata effettuata, a condizione che l’opzione sia stata correttamente esercitata nei termini ordinari.

La cessazione del regime comporta che i redditi esteri debbano concorrere alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente e scontare l’imposizione ordinaria IRPEF.

 

4. Ulteriori vantaggi del regime

Sono previsti ulteriori effetti per il contribuente che esercita l’opzione per il regime in commento:

  • esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa italiana;
  • esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE);
  • esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE).

 

5. Spunti di riflessione

L’esplosione della flat tax per le partite IVA (circa 1,5 milioni di contribuenti forfetari) si scontra con il buco nell’acqua dell’imposta del 7 per cento per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza al Sud: l’obiettivo della misura è d’incentivare i titolari di pensioni estere a trasferirsi nel Bel Paese, secondo il “modello Portogallo”.

Molto spesso la ratio del singolo istituto viene dimenticata se non addirittura calpestata e non viene consentita una piena adesione ai diversi regimi agevolati presenti nel nostro ordinamento tributario: al contrario, bisognerebbe perseguire in maniera più efficace le finalità per cui nascono i regimi agevolati ed estendere sempre di più gli ambiti applicativi.

Un esempio su tutti potrebbe essere una risposta ad un interpello (n. 462/2021) in cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il beneficiario di una polizza assicurativa, stipulata dal datore di lavoro secondo il regime previdenziale previsto dalla Finlandia (cd. secondo pilastro) (con funzione di consentire all'assicurato di integrare la pensione obbligatoria, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla prestazione) la cui finalità è volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, una volta raggiunto il requisito anagrafico, potrà accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24-ter del TUIR poiché le prestazioni previdenziali sono riconducibili nell'ambito dei redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Nell’Audizione del Direttore Generale delle Finanze del 26 marzo scorso viene precisato che “Dal punto di vista della coerenza complessiva dell’Irpef, questi regimi agevolativi contribuiscono a complicare il sistema, aggiungendo eccezioni, riducono la portata redistributiva dell’Irpef e restano discutibili sul piano dell’equità orizzontale in quanto soggetti con livelli di reddito uguali sono tassati ad aliquote differenti”: e per smentire quanto poc’anzi affermato, i dati diffusi dallo stesso MEF per l’anno d’imposta 2019 evidenziano che sono meno di 50 i soggetti che hanno aderito alla flat tax del 7% e il totale dei redditi da pensione estera dichiarati ammonta a 992.000 euro, mentre sono pari a 1,8 milioni di euro i redditi diversi dichiarati. L’imposta sostitutiva incassata è pari a un totale di 127.000 euro.

Stiamo parlando di circa 50 adesioni nel 2019 al regime agevolato per importi “modesti” di reddito di fonte italiana (media di euro 20.000 a pensionato) e importi poco più che modesti per i redditi di fonte estera tassati con la flat tax (media di euro 36.000 a pensionato)…

Regimi che complicano il sistema e riducono la portata redistributiva dell’IRPEF?????….Evidentemente non stiamo guardando lo stesso film!!!!!